In sede di
partecipazione alle gare di appalto pubblico di lavori, va sempre esplicitamente
dichiarata l’inesistenza di tutte le cause di esclusione previste dal Codice dei
contratti.
L’Autorità con
parere n. 244/2008 ha ritenuto legittimo il comportamento di una Stazione
appaltante che ha escluso un’impresa dalla prima seduta di gara poiché il suo
legale rappresentante aveva omesso di dichiarare che «nei confronti dell’impresa
non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico», come espressamente previsto, a pena di esclusione, dal
bando di gara e dal disciplinare di gara riguardo all’inesistenza della causa
d’esclusione di cui all`art. 38, co. 1, lett. m-bis),
del d. lgs. n. 163/2006 e s.
m.
In sede di
contraddittorio documentale, l’impresa ha
sostenuto:
- di aver allegato alla
propria offerta la dichiarazione relativa al possesso dell’attestazione SOA e alla sua piena e perdurante efficacia e validità, non
essendovi «intervenuta alcuna variazione»;
- che tale
dichiarazione equivale alla omessa dichiarazione
riguardante la mancata applicazione della sospensione o della revoca
dell`attestazione SOA da parte
dell’Autorità;
- che la Stazione
appaltante avrebbe potuto accertare agevolmente la veridicità del contenuto
della dichiarazione sostitutiva e, per il principio del favor per la massima
partecipazione dei concorrenti, avrebbe dovuto evitare un eccessivo formalismo
nell`interpretazione degli atti di gara
L’Autorità, nel parere in questione, precisa
che la dichiarazione sostitutiva presentata dall’impresa relativamente ai
requisiti di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006 e s. m., indica l’assenza di tutte le cause di esclusione previste
dall’articolo stesso ma omette la dichiarazione relativa al requisito di detta
lettera m-bis): Sono esclusi .........i
soggetti......... nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la
decadenza dell`attestazione SOA per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
Pertanto la dichiarazione resa dall’impresa
circa l’assenza di variazioni nell’attestazione Soa
non può sostituire la omessa dichiarazione relativa al
requisito di cui alla citata lettera m-bis).
L’Autorità conclude il suo parere affermando
nuovamente il principio generale secondo cui - qualora la normativa di gara
imponga a carico dei concorrenti adempimenti formali previsti a pena
d`esclusione - la lex specialis deve essere applicata dalla Stazione appaltante in
modo pedissequo ed uniforme, essendole inibito di
valutare, dal punto di vista sostanziale, la necessità di altri adempimenti.
Infatti, sostiene l’Autorità, il formalismo della disciplina delle procedure di
gara - lamentato dalla impresa esclusa - non solo
risponde ad esigenze pratiche di certezza e celerità ma garantisce anche
l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni tra i
concorrenti. |