URBANISTICA TERRITORIO AMBIENTE – TERRE E ROCCE DA SCAVO – AL VIA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA
E’ stata recepita la norma comunitaria che consente di riutilizzare liberamente le terre e rocce da scavo nel luogo in cui sono state prodotte, se non inquinate.
Nel Supplemento Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione del decreto legge 185/2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico”.
Fra le novità introdotte durante l’iter di conversione, si segnala il recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE sui rifiuti, relativamente alla parte in cui è previsto che il suolo non contaminato e l’altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell’attività di costruzione possa essere riutilizzato nello stesso sito in cui e` stato scavato.
Si tratta di una misura fortemente voluta dall’Ance, in quanto semplifica notevolmente le previsioni dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 4/08 per la gestione delle terre e rocce da scavo come non rifiuto.
L’integrazione apportata all’art. 20 del decreto legge 185/2008 recepisce la Direttiva Europea 2008/98/CE (considerando 11 e art. 2 comma 1 lett. c) Direttiva 2008/98/CE) ed inserisce all’art. 185 del D. Lgs. 152/06 tra i materiali esclusi dall’applicazione della disciplina sui rifiuti, le terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate nel sito di produzione.
Le terre e le rocce da scavo, in questo caso, non sono rifiuti e conseguentemente non sarà più necessario prevedere la redazione di un espresso progetto, rispettare il termine di deposito di un anno per l’utilizzo, ecc.
Si ricorda che per quanto riguarda invece l’utilizzo come non rifiuto delle terre e rocce da scavo al di fuori del cantiere di produzione continuano ad applicarsi le regole generali previste dall`art. 186 del D. Lgs. 152/2006.
Decreto Legge 185-2008 art20 |