Con la sentenza 18 febbraio 2009, n. 707, la Sezione III del TAR Lazio ha accolto il ricorso dell’ANCE contro il decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 gennaio 2008 che, ai fini della compensazione da liquidare agli appaltatori ai sensi dell’art. 133, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 ha individuato soltanto nel rame il materiale da costruzione per il quale si è verificato un aumento di prezzo eccezionale nel corso del 2006.
Si ricorda che, nel ricorso promosso dall`ANCE, è stato contestato, in primo luogo, il metodo adottato dalla Commissione consultiva del Ministero, che ha riconosciuto l`aumento significativo dei prezzi (per una percentuale superiore al 10%) soltanto quando il superamento di tale soglia risultasse attestato univocamente da tutti e tre gli indici presi a riferimento (secondo i dati provenienti dai SIIT, da Unioncamere e dall`ISTAT), con la conseguenza che, se anche una sola fonte (come avvenuto nel caso deciso dalla sentenza) avesse rilevato aumenti inferiori alla predetta soglia, il materiale in questione veniva accantonato, e non inserito nel decreto.
L’ANCE ha rilevato la palese illogicità di questa metodologia, adducendo che la pretesa univocità dei tre indici utilizzati, intesa dalla Commissione quale condizione per poter dar corso alla verifica sull`eccezionalità delle circostanze determinanti l’aumento, non trovi supporto in alcuna norma di legge; peraltro, in base ai principi generali di ragionevolezza e buon andamento dell`azione amministrativa, e` proprio la presenza di dati contraddittori (come, ad esempio, nell`ipotesi di due fonti che hanno dato risultato positivo e di una che ha dato risultato negativo), che avrebbe dovuto indurre l`Amministrazione ad effettuare un accurato supplemento di istruttoria, onde accertare quale delle suddette fonti fosse piu` rispondente alla reale situazione dei fatti.
In merito a tale profilo, il TAR del Lazio ha accolto la doglianza dell`ANCE, rilevando l`arbitrarietà di detto orientamento.
E` stato infatti chiarito che, quando l`aumento significativo del prezzo risulti da due soli dei tre indici disponibili, perche` il terzo sia contrastante, o perché sia addirittura mancante (come quello ISTAT, nei casi evidenziati dall`ANCE), o anche quando il superamento della soglia del 10% sia attestato, in presenza di due soli indici, da uno di essi (avendo l`altro rilevato una variazione inferiore), l`amministrazione non puo` escludere solo per tali circostanze la sussistenza dell`aumento oltre il limite percentuale previsto dalla legge, ma deve sottoporre i relativi prezzi ad un ulteriore istruttoria, autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti.
La sentenza ha, quindi, annullato il decreto impugnato nelle parti interessate, ponendo l`obbligo per il Ministero di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori riguardo ai seguenti materiali: rete elettrosaldata, lamiere zincate, ferro profilato, lamiere in ferro, tubazioni in materiale plastico, pietrame in scampoli.
Sotto altro profilo, l`ANCE ha contestato l`erronea impostazione dell`amministrazione, che ha qualificato l`aumento di prezzo come eccezionale solo se ciò risultasse da fatti eclatanti, costituenti “fatti notori”, rilevabili, ad esempio, da pubblicazioni dei mass- media, da azioni di Governo o della Commissione Europea.
Al contrario, a parere dell`associazione, in un periodo di inflazione tra il 2% ed il 3% annuo, l`aumento annuo del costo di un materiale in misura superiore al 10% dovrebbe costituire di per sé fatto eccezionale, senza necessità di ulteriori elementi probatori.
Anche su tale punto, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso, statuendo che il fatto di assumere a cause rilevanti ai fini delle variazioni dei prezzi i soli ``fatti notori`` costituisca un criterio poco chiaro ed arbitrario; pertanto, il requisito dell`eccezionalità dovrebbe essere verificato in base a dati di natura oggettiva (frequenza, dimensione, intensità dell`evento), connessi al criterio dell`imprevedibilità, secondo i parametri di normale prudenza richiedibili ad operatori che svolgono attività imprenditoriale nel settore dei lavori pubblici.
Tuttavia, il giudice ha negato che detto requisito dell`eccezionalità possa essere dimostrato semplicemente dalla variazione percentuale del prezzo superiore al 10%, non accogliendo pertanto sotto tale profilo il ricorso formulato dall`ANCE . |