LAVORI PUBBLICI - PUBBLICATO IL
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVO ALLE
VARIAZIONI DEI PREZZI DEI MATERIALI.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2009 è stato pubblicato il decreto
adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rende possibile il
calcolo della compensazione da liquidare agli appaltatori per gli eccezionali
aumenti subiti da taluni materiali da costruzione nel
2008.
PREMESSA – IL
DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE N. 162, CONVERTITO CON LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N.
211
Nel
corso del 2008, i prezzi di taluni materiali da costruzione hanno fatto
registrare incrementi repentini, incidendo fortemente nei rapporti contrattuali
tra stazioni appaltanti ed imprese
esecutrici.
Al
fine di tener conto di tali improvvise oscillazioni, il Governo, anche a seguito
dell’azione dell`ANCE, ha avvertito l’esigenza di prevedere una disciplina
specifica per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2008, che consentisse di
rispondere in modo adeguato alle esigenze del settore.
E`
stato quindi adottato il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla 22 dicembre 2008, n. 201 (allegato 2) che ha introdotto
alcune deroghe alla disciplina ordinaria in materia di adeguamento dei prezzi
dei materiali da costruzione (di cui all’art. 133, commi 4, 5 e 6 e dell`art.
253, comma 24 del D.Lgs. n. 163/2006), sintetizzabili come
segue:
a) la rilevazione dei prezzi avviene su base semestrale e
riguarda le variazioni dei prezzi dei materiali superiori all`8% per l`anno
2008;
b la rilevazione non è più ancorata al verificarsi di
circostanze eccezionali;
c) la compensazione è effettuata applicando alle quantità dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel 2008 le
variazioni di prezzo, rispetto alla data dell’offerta, eccedenti l`8%, se
riferite esclusivamente al 2008, ed eccedenti il 10% complessivo, se riferite a
più anni;
d) le variazioni non trovano applicazione laddove sia
accertato un ritardo nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma
contrattuale, addebitabile all’impresa. Si prevede che in caso di ritardo
nell`esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma contrattuale,
l`accertamento del ritardo imputabile all`appaltatore sia effettuato, ove
possibile, dal collaudatore in corso d`opera ovvero dal responsabile del
procedimento e che comunque l`appaltatore possa ottenere la compensazione,
rilasciando garanzia fideiussoria pari all`importo dell`adeguamento. Si tratta
anche in questo caso di un contemperamento, richiesto dall`ANCE, rispetto alla
previsione iniziale del decreto legge, secondo cui in caso di ritardo sui
lavori, la compensazione non poteva essere riconosciuta in ogni
caso;
e) per le lavorazioni contabilizzate prima del 2008 trovano
applicazione i decreti già emanati dal Ministero e le relative variazioni da
essi accertate;
f) in caso di insufficienza delle risorse previste in via
ordinaria (somme a disposizione nel quadro economico del progetto o ribassi
d`asta) le amministrazioni aggiudicatrici possono rimodulare la programmazione
dei lavori, aggiornando l`elenco annuale dei lavori;
g) è
infine previsto, in caso di insufficienza anche delle risorse ottenibili tramite
rimodulazione, il ricorso ad un fondo ad hoc istituito
presso il Ministero con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2009; le
modalità di accesso a detto fondo dovranno essere stabilite con apposito
decreto, nel rispetto dei principi della parità di accesso tra piccole, medie e
grandi imprese, nonché della proporzionalità per gli aventi diritto
nell`assegnazione delle risorse.
IL DECRETO
MINISTERIALE 30 APRILE 2009
In attuazione della normativa di cui al D.L. n. 162/2008,
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto 30
aprile 2009, i cui contenuti sono così riassumibili.
L`articolo 1 del decreto ministeriale
indica:
· nell’allegato
1, i prezzi medi per l`anno 2007 relativi
ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali dei
prezzi superiori all`8%, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell`anno
2008, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all`anno
2007;
· nell’allegato
2, i prezzi medi per il primo semestre
2008 relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni
percentuali dei prezzi superiori all`8%, verificatesi nel secondo semestre 2008,
rispetto ai prezzi medi rilevati nel primo semestre dell`anno
2008;
· nell’allegato 3, i prezzi medi dei materiali da costruzione
più significativi - già indicati nell’allegato 1 - per ciascuno degli anni 2003,
2004, 2005 e 2006, e le variazioni percentuali eccedenti
il 10%, verificatesi nel primo e nel secondo semestre 2008, rispetto ai
prezzi medi rilevati con riferimento all`anno 2003, 2004, 2005 e
2006;
L’articolo 2 richiama i limiti di copertura finanziaria
per le compensazioni in esame, già fissati dall’art. 1, commi 8, 9, 10 e 11, del
D.L. n. 162/2008.
Circa la determinazione delle compensazioni spettanti in
base alla normativa in esame, trova applicazione quanto previsto dall`art. 1,
comma 3, del citato D.L. n. 162/2008, cui si e` fatto
già cenno (vedi sopra lettera c) della presente news).
In ragione di ciò, ed anche in base alle tabelle allegate
al decreto ministeriale in commento, risulta che la compensazione sarà
determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle
lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo e nel secondo semestre 2008, le
variazioni di prezzo:
- eccedenti l’8%, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007
ovvero nel primo semestre 2008 (in quest`ultimo caso, la compensazione sarà
applicata con riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel secondo semestre 2008);
- eccedenti il 10% complessivo, qualora l`offerta sia stata
presentata nell`arco temporale compreso fra il 2003 ed il 2006.
Si ricorda, infine, che, l’istanza
per ottenere la compensazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante,
a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
ministeriale in esame (9 maggio 2009) ossia entro l’8 giugno 2009.
A tal fine, si allega un
fac-simile di istanza di compensazione (allegato
3).