CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI
Nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009 è stato
pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 maggio
2009 relativo all’attuazione dell`art.9 comma 3-bis, del Dl 185/2008 (convertito
dalla legge n. 2/2009) concernente la cessione pro soluto dei crediti nei confronti di
regioni ed enti locali.
La norma richiamata prevede, limitatamente all’anno 2009,
che su istanza del creditore, le regioni e gli enti locali possano, entro 20
giorni e nei limiti del Patto di stabilità interno, certificare la liquidità e
l`esigibilità del credito al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o
intermediari finanziari.
Nello specifico, il decreto stabilisce che i titolari di
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti
delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possano presentare all’amministrazione debitrice,
entro il 31 dicembre 2009, istanza di certificazione del credito utilizzando il
Modello 1 allegato al decreto.
Tale certificazione potrà facilitare lo smobilizzo dei
crediti stessi mediante la cessione pro
soluto presso banche e intermediari finanziari
autorizzati.
L’amministrazione debitrice può, entro 20 giorni dalla
presentazione dell’istanza, certificare, con il Modello 2 allegato al decreto,
che il credito è certo, liquido ed esigibile. La certificazione del credito
costituisce, quindi, una facoltà, e non un obbligo, da parte delle regioni e
degli enti locali.
Inoltre, il decreto specifica che le regioni e gli enti
locali assoggettati al Patto di stabilità interno dovranno indicare, nella
certificazione, il periodo entro il quale effettueranno il pagamento a favore delle banche e degli intermediari finanziari, nel rispetto
dei limiti del Patto di stabilità interno.
Il decreto attuativo, infine, vincola il rilascio della
certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, alla
verifica prevista dall`articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, che può determinare
la sospensione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nel caso in cui il
beneficiario risulti inadempiente rispetto all’obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali. In
questo caso, il decreto prevede che la certificazione del credito possa essere
resa al netto delle somme ancora dovute.
In merito all’art. 48-bis si ricorda che la norma presenta
alcune criticità operative nel caso di cessioni del credito in presenza di
pagamenti previsti in più soluzioni. Le banche, infatti, mostrano riluttanza ad
assumere il ruolo di cessionarie dei crediti verso le Amministrazioni pubbliche
a causa del rischio di una eventuale morosità
dell’impresa, accertata successivamente alla cessione del
credito.
In sostanza, la sopraggiunta morosità dell`impresa
creditrice, dopo la cessione del credito, bloccherebbe il pagamento del credito in capo al cessionario.
In merito, l’ANCE ha intrapreso le più opportune iniziative
affinché venga precisato che la verifica della morosità, in capo all’impresa
cedente il credito, sia effettuata solo all’atto della
cessione dello stesso.
Appare opportuno, infine, evidenziare che la norma riguarda
una modalità di cessione del credito aggiuntiva rispetto alla cessione pro
solvendo normalmente effettuata dalle imprese.
DM 19 maggio 2009
DM 19 maggio 2009 certificazione amministrazione
DM 19 maggio 2009 Istanza cessione