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Categoria: Lavoro e previdenza
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DURC - INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO

03/08/2009

DURC - INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO

Con risposta ad interpello n. 58/09 la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro ha fornito importanti delucidazioni ad una specifica richiesta dell’Inail riguardante il DURC.

L`Istituto aveva posto il quesito sulla corretta applicazione delle norme relative al documento unico di regolarità contributiva con riferimento ai casi di distacco di manodopera. Cioè se - nell`ipotesi di appalti pubblici o privati in edilizia - dovesse essere acquisito il DURC dell`impresa distaccataria, operante in cantiere come appaltatrice o subappaltatrice o anche quello dell`impresa distaccante, estranea al contratto di appalto o all`esecuzione dei lavori.

Il Ministero ha chiarito che, nel caso di distacco lecito, l`impresa distaccante “rimane estranea all’appalto sotto ogni profilo e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del durc ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore”.

In sostanza, quindi, l`impresa  appaltatrice è l’unica a dover possedere il DURC, anche se nell’appalto sono impiegati lavoratori distaccati.

Nell`ambito del medesimo quesito, l`Inail ha chiesto altresì se sia obbligatorio il possesso del DURC anche per l’impresa o il lavoratore autonomo che svolge all’interno di un cantiere attività di consegna e scarico materiale, quale ad esempio quella di trasporto.

In questo caso, il Ministero ha ripreso la posizione già espressa con l`interpello n. 3144/05 e più recentemente con la circolare n. 4/2007. In particolare, quest`ultima - che nello specifico riguarda la redazione del POS, il piano operativo per la sicurezza - evidenzia che non possono considerarsi imprese esecutrici quelle che, sebbene presenti in cantiere, non partecipano direttamente alla realizzazione dell’opera. Alla luce di quanto sopra, il Ministero afferma quindi che per le imprese (e i lavoratori autonomi) che svolgono attività di trasporto di materiali edili, non vi e` obbligo di certificazione della regolarità contributiva mediante il DURC.

Resta fermo invece che, per le imprese (e per i lavoratori autonomi) che svolgono le lavorazioni di cui all’allegato I del D.Lgs. n. 494/96, poi sostanzialmente riportate nell`allegato X del D. Lgs. n. 81/08, permane l`obbligo di certificare la posizione di regolarità contributiva, a prescindere dallo specifico settore in cui sono inquadrate.

Per completezza, si ricorda che l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile indicati nel D.Lgs. n. 81 appena citato comprende “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”

DURC Interpello 58-09

 
 
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