DURC - INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO
Con risposta ad interpello n.
58/09 la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro ha
fornito importanti delucidazioni ad una specifica richiesta dell’Inail
riguardante il DURC.
L`Istituto aveva posto il quesito sulla corretta
applicazione delle norme relative al documento unico di regolarità contributiva
con riferimento ai casi di distacco di manodopera. Cioè se - nell`ipotesi di
appalti pubblici o privati in edilizia - dovesse essere acquisito il DURC dell`impresa distaccataria,
operante in cantiere come appaltatrice o subappaltatrice o anche quello
dell`impresa distaccante, estranea al contratto di appalto o all`esecuzione dei
lavori.
Il Ministero ha chiarito che, nel caso di distacco lecito,
l`impresa distaccante “rimane estranea all’appalto sotto ogni profilo e deve
conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del durc ad essa relativo formulata
tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore”.
In sostanza, quindi, l`impresa appaltatrice è l’unica a dover
possedere il DURC, anche se nell’appalto sono
impiegati lavoratori distaccati.
Nell`ambito del medesimo quesito, l`Inail ha chiesto
altresì se sia obbligatorio il possesso del DURC anche
per l’impresa o il lavoratore autonomo che svolge all’interno di un cantiere
attività di consegna e scarico materiale, quale ad esempio quella di
trasporto.
In questo caso, il Ministero ha ripreso la posizione già
espressa con l`interpello n. 3144/05 e più recentemente con la circolare n.
4/2007. In particolare, quest`ultima - che nello specifico riguarda la redazione
del POS, il piano operativo per la sicurezza - evidenzia che non possono
considerarsi imprese esecutrici quelle che, sebbene presenti in cantiere, non
partecipano direttamente alla realizzazione dell’opera. Alla luce di quanto
sopra, il Ministero afferma quindi che per le imprese (e i lavoratori autonomi)
che svolgono attività di trasporto di materiali edili, non vi e` obbligo di certificazione della regolarità contributiva
mediante il DURC.
Resta fermo invece che, per le imprese (e per i lavoratori
autonomi) che svolgono le lavorazioni di cui all’allegato I del D.Lgs. n. 494/96, poi sostanzialmente riportate
nell`allegato X del D. Lgs. n. 81/08, permane
l`obbligo di certificare la posizione di regolarità contributiva, a prescindere
dallo specifico settore in cui sono inquadrate.
Per completezza, si ricorda che l’elenco dei lavori edili o
di ingegneria civile indicati nel D.Lgs. n. 81 appena
citato comprende “i lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche
e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e
di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori
edili o di ingegneria civile.”
DURC Interpello 58-09