PUBBLICATO IL DECRETO
CORRETTIVO DEL TU SULLA SICUREZZA
E’
stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180
del 5 agosto 2009, il Decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.
81 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro".
Il
nuovo testo normativo, entrato in vigore il 20 agosto 2009, differisce
notevolmente da quello approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del
27 marzo 2009, e introduce, nel complesso, notevoli miglioramenti
soprattutto in riferimento all`apparato sanzionatorio ed alla semplificazione di alcuni adempimenti di carattere
formale. Permangono tuttavia alcune criticità che richiedono opportuni
chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.
Vengono di seguito analizzati
gli aspetti che maggiormente interessano il settore delle costruzioni, con
particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli contenuti nel
Titolo I.
TITOLO I
Diversamente da quanto inserito nel
testo del decreto correttivo approvato in data 27 marzo 2009 dal Consiglio dei
Ministri, il provvedimento sospensivo, per il quale era stato introdotto il
concetto di violazioni plurime, è stato modificato prevedendo come in origine la
reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la
comminazione del provvedimento de quo.
Con riferimento alla reiterazione,
nel nuovo testo è stato però specificato che la stessa si rileva quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza
ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza
definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa
indole.
L’aver sanato una violazione non
libera quindi l’impresa dall’essere assoggettata al provvedimento sospensivo nel
caso in cui, nel quinquennio successivo alla prima contestazione, questa
commetta più violazioni che abbiano la stessa indole della
prima.
L’ultima versione del correttivo,
entrata al Consiglio dei Ministri, chiarisce anche l’ambito di
applicazione del provvedimento sospensivo, che viene circoscritto alla sola
parte di attività imprenditoriale interessata dalle
violazioni.
Si rammenta in proposito, che già la
lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 10797/07 aveva evidenziato che
tale attività si riferisce alla specifica unità produttiva rispetto alla quale
vanno verificati i presupposti di applicazione del provvedimento
circoscrivendone gli effetti sospensivi.
Una ulteriore novità
che ha interessato l’art. 14 del D. Lgs. n. 81/08 è
quella relativa al provvedimento interdittivo che, si
ricorda, segue la misura principale della sospensione. Il testo novellato infatti ha introdotto una più dettagliata previsione
relativamente all’applicazione dell`interdizione, a seconda che la sospensione
scaturisca dall`utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
In attesa del decreto che definirà in
modo specifico quali siano le gravi violazioni ai fini dell’adozione del
provvedimento di sospensione, permane nel testo il riferimento all’allegato I
che ha subito importanti e opportune modifiche relativamente ai casi
richiamati.
In particolare, sono stati eliminati
gli adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione); inoltre è stato specificato che non è
sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale
contro le cadute dall’alto, ma più correttamente, la mancata fornitura dello
stesso. Anche con riferimento alle violazioni che espongono al rischio di
elettrocuzione, è stato specificato che i lavori in prossimità di linee
elettriche e la presenza di conduttori nudi in tensione costituiscono gravi
violazioni laddove non vengano predisposte misure organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Per ciò che concerne il pagamento
della somma aggiuntiva ai fini dell’estinzione del provvedimento sospensivo, la
relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che si tratti di
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rispettivamente pari a 1.500 euro e
a 2.500 euro.
Infine il legislatore ha escluso dai
soggetti destinatari del provvedimento sospensivo e per le sole ipotesi di
lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un unico lavoratore non
risultante dalla documentazione obbligatoria.
La disposizione concernente la data certa del documento di valutazione
dei rischi, in virtù del carattere dinamico dello stesso, e` stata integrata dalla previsione che consente alle imprese
di rendere operativo il documento anche mediante la sottoscrizione di questo da
parte del datore di lavoro e, ai fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, e del
medico competente ove nominato.
Numerose le modifiche apportate dal
legislatore alle norme contenute nell’art. 18 del Testo
Unico.
In tema di sorveglianza sanitaria si prevede che
il datore di lavoro invii i lavoratori alla visita medica secondo le scadenze
previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Si tratta di una previsione
nuova, che impone al datore di lavoro di conoscere la programmazione sanitaria
predisposta dal medico competente.
In secondo luogo si prevede,
opportunamente, che il datore di lavoro comunichi al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto a sorveglianza
sanitaria, anche in considerazione degli obblighi che il medico ha all`atto
della cessazione del rapporto di lavoro tra impresa e lavoratore (es. consegna
di copia della cartella sanitaria).
Il legislatore ha, poi, risolto la
questione della consegna del documento di valutazione dei rischi (e del DUVRI) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento va consegnato al RLS e deve essere consultato in azienda.
Si prevede, poi, espressamente che il
documento può essere tenuto su supporto informatico (art. 53 del T.U.).
Per la comunicazione dei nominativi degli RLS/RLST all’Inail (e, per il suo tramite, al SINP) il datore di lavoro dovrà adottare esclusivamente
strumenti informatici e, in fase di prima applicazione, dovrà comunicare i
nominativi dei rappresentanti già eletti o designati.
Una particolare novità riguarda
l’inserimento della previsione che attribuisce l’esclusiva responsabilità dei soggetti
diversi dal datore di lavoro e dirigenti, qualora la mancata attuazione degli
obblighi di vigilanza sia addebitabile unicamente a tali soggetti e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro. Al riguardo si
evidenzia la difficoltà interpretativa delle parole “unicamente” e “in difetto
di vigilanza” per le quali saranno necessari specifici
ed opportuni chiarimenti.
Gli obblighi derivanti dalla stipula
di un contratto di appalto indicati
all’articolo 26 del d. lgs. n. 81/08 sono estesi,
con la nuova formulazione, oltre che ai lavori, anche a servizi e forniture e si
applicano a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica
dei luoghi in cui si svolge l’appalto.
Viene anche precisato che il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all`evoluzione dei
lavori.
Il legislatore ha poi previsto alcune
ipotesi nelle quali viene meno l’obbligo di redazione del DUVRI: si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle
mere forniture di materiali o attrezzature, dei lavori
o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni. Quest`ultima
disposizione opera a condizione che le attività ora indicate non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o altri lavori a rischio così come individuati nell`allegato XI del T.U.
Una ulteriore
disposizione chiarificatrice è relativa all’individuazione dell’esatto
riferimento dei costi da indicare nei contratti di appalto relativi alle
interferenze. La previsione del T.U. secondo cui nel contratto di appalto devono
essere indicati “i costi relativi alla
sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico
appalto” viene sostituita con il più preciso obbligo di indicare i costi
delle misure per eliminare o ridurre i costi derivanti dalle interferenze
delle lavorazioni.
Resta confermata la previsione
secondo cui, nel settore edile, l’accettazione del Piano di sicurezza e
coordinamento e la redazione del Piano operativo di sicurezza costituiscono
adempimento alla redazione del DUVRI ed alla stima ed evidenziazione dei costi derivanti dalle
interferenze.
Una novità assoluta ha interessato
l’art. 27 del D. Lgs. n. 81/08 in cui viene
introdotto, ai fini della qualificazione
delle imprese edili, uno strumento che consente la continua verifica
dell’idoneità delle medesime e dei lavoratori autonomi del settore attraverso
l`istituzione di un sistema di punteggio iniziale che misuri il grado di
idoneità e che sia soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema, c.d. patente a punti, che
è stato inserito solo pochi giorni prima che il testo venisse inviato al
Consiglio dei Ministri per l`approvazione definitiva, non è ancora operativo ed
ha la finalità di selezionare le imprese secondo un meccanismo basato sulla
regolarità e virtuosità delle stesse, valorizzando ulteriormente lo strumento
della premialità e, al contempo, contrastando forme di
lavoro irregolare e privo di sicurezza.
In merito alle modifiche all’art. 28
(Oggetto della valutazione dei rischi) desta qualche perplessità l’inserimento
della previsione, non presente nello schema approvato in prima lettura, secondo
la quale il datore di lavoro deve tener conto, ai fini della valutazione dei
rischi, della specifica “tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro”. Non è chiaro come possa la tipologia contrattuale
influire sulla valutazione del rischio, che è necessariamente un fatto
oggettivo.
Positiva, invece, la previsione di
condizionare la valutazione del rischio
stress lavoro correlato alle indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva. L’obbligo di valutazione decorre dalla elaborazione delle suddette indicazioni e, comunque, in assenza di
queste, entro il 1° agosto
2010.
Il legislatore ha inserito nuove
previsioni in tema di elaborazione della valutazione dei rischi: la prima è
rivolta ai datori di lavoro che
costituiscono una nuova impresa. In tali casi dovranno elaborare il
documento di valutazione dei rischi (nel seguito DVR)
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. La seconda è
rivolta invece a tutti i datori di lavoro che, in occasioni di modifiche del processo
produttivo o dell`organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di
infortuni o degli esiti della sorveglianza sanitaria, dovranno aggiornare il DVR nel termine di trenta giorni dalle rispettive
causali.
Si segnala, inoltre, che anche i
datori di lavoro delle imprese edili che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate che
saranno emanate dalla Commissione consultiva entro il 31.12.2010. Questo aspetto e` positivo poiché il D. Lgs.
81/08 precludeva tale possibilità alle imprese edili.
Relativamente alla formazione è stata accolta la proposta
che consente alle imprese di effettuare la formazione di dirigenti
e preposti anche oppure presso gli organismi paritetici di cui all’art. 51
del Testo Unico o le Scuole Edili, ove esistenti, o presso le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
Le modifiche apportate all’art. 41
del d. lgs. n. 81/08 legittimano la scelta del datore
di lavoro di sottoporre il lavoratore ad una visita medica preventiva durante la fase preassuntiva.
Novità sono state introdotte in merito alla sorveglianza sanitaria finalizzata all’accertamento della tossicodipendenza e
dell’alcol dipendenza. Entro il 31 dicembre 2009, la Conferenza
Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, dovrà emanare un
accordo volto a rivisitare le modalità di tali controlli.
In riferimento all’art. 42 del Testo
Unico è stata eliminata l’incongruenza di dover adibire il lavoratore inidoneo a
mansioni superiori in caso di inidoneità
accertata dal medico competente.
I numerosi solleciti effettuati
dall’ANCE hanno consentito, inoltre, di introdurre una importante modifica al testo del D. Lgs. n.
81/08 in riferimento al finanziamento del Fondo di cui all’art. 52 del Testo
unico. In particolare, è stata recepita la richiesta di escludere espressamente
il settore dell’edilizia, in quanto già ampiamente assistito da un sistema di
pariteticità o di rappresentanza dei lavoratori a livello territoriale, dal
finanziamento del richiamato Fondo istituito, come noto, per operare in favore
delle realtà in cui non sia previsto o costituito un sistema di rappresentanza
dei lavoratori e di pariteticità.
In riferimento all’art. 51 del Testo
Unico, viene confermata la previsione che accoglie le indicazioni contenute
nella Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008, relativamente all’attività di vigilanza, che potrà tenere
conto, ai fini della programmazione della propria attività, della presenza degli
organismi paritetici. Sotto il profilo più strettamente operativo, si evidenzia
che viene introdotto l’obbligo di comunicazione all`INAIL da parte degli
organismi paritetici dei nominativi delle imprese che hanno aderito agli stessi
nonché il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali.
Sempre con riferimento alle modifiche
apportate all’art. 51 del Testo Unico, si rileva che in una delle ultime
versioni del correttivo era stata introdotta la previsione che attribuiva agli
organismi paritetici il compito di verificare periodicamente la funzionalità degli RLST. L’intervento
dell`Ance, che ha evidenziato nelle sedi opportune che il ruolo di controllore
non rientra nei compiti degli organismi paritetici, ha scongiurato che tale
previsione venisse recepita nell`ultima versione del testo approvato dal
Consiglio dei Ministri.
E’ stata confermata la volontà del
legislatore di voler modificare l’apparato sanzionatorio, riducendo
consistentemente le sanzioni amministrative e penali, attualmente in vigore, che
vengono in gran parte dei casi dimezzate.
Al riguardo, si evidenzia che la pena
esclusiva dell’arresto è contemplata, diversamente da quanto disciplinato dal
testo entrato in vigore il 15 maggio 2008, solo nei due seguenti casi
specifici:
- nel caso di omessa effettuazione ed elaborazione della valutazione dei
rischi, per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di
lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno;
- per la mancata ottemperanza al
provvedimento di sospensione nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, si conferma il recepimento
della nuova previsione relativa all`art. 302 del T.U., che definisce le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto.
Il legislatore ha circoscritto la conversione
dell’arresto in ammenda, con un importo minimo fissato in 2000 euro invece di
8000 euro come previsto nel D. Lgs. n. 81/08, esclusivamente alle restrizioni che non
superino i dodici mesi, escludendo comunque la suddetta conversione quando la
violazione abbia contribuito a causare un infortunio mortale o con lesione
personale che abbia comportato l’incapacità del lavoratore per un periodo
superiore ai 40 giorni.
Si riporta, in allegato, una tabella riassuntiva
esplicativa delle modifiche apportate al Titolo IV.