NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE RELATIVA A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA NEGLI APPALTI – D.LGS. 163/2006
La Legge 15 luglio 2009, n. 94 art. 2, comma 19 lettere a) e b) ha introdotto all`art. 38 del
codice dei contratti pubblici una nuova causa di esclusione dalle gare e di
divieto di affidamento in subappalto per le imprese che si trovino in una
determinata situazione.
Il divieto, infatti, riguarda le
imprese nella cui compagine vi sia un direttore tecnico o un legale
rappresentante che, essendo vittima di un reato di concussione (art. 317 c.p.)
ovvero di estorsione (art. 629 c.p.), aggravato dalla circostanza che l`autore
si sia avvalso delle condizioni di cui al reato di associazione di stampo
mafioso ovvero con la finalità di agevolare l’attività di tali associazioni, non
abbia denunciato tali fatti all’Autorità giudiziaria. Detta circostanza deve
emergere dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio
riguardante l`imputato del reato sopra descritto, formulata nei tre anni
antecedenti alla pubblicazione del bando. La medesima situazione deve essere
comunicata con le generalità di chi ha omesso la denuncia all`Autorità di
vigilanza per la pubblicazione sul sito dell`Osservatorio.
E` stato altresì introdotto il
comma 1 bis all’art. 38, con il quale si prevede che tutte le cause di
esclusione previste da detta norma non trovino applicazione alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca a seguito di condanna per reati gravi e affidate ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario.
Quanto alla causa di esclusione,
deve notarsi che la stessa opera a carico dell’impresa concorrente, qualora si
riferisca ad uno dei soggetti di cui alla lettera b)
del medesimo art. 38: ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
Detti soggetti dovranno pertanto effettuare la relativa dichiarazione
sostitutiva in sede di gara o in caso di richiesta di autorizzazione al
subappalto.
In base al dettato normativo, la
sanzione preclusiva trova applicazione, qualora sulla base degli indizi posti
alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell`imputato del reato di concussione od estorsione,
risulti l`omessa denuncia di tali reati da parte dei soggetti sopra indicati.
Detto accertamento comporta il dovere per il Procuratore della Repubblica
procedente di segnalare il fatto, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la denuncia, all’Autorità di Vigilanza, affinché questa ne curi
l`inserimento sul sito dell`Osservatorio. Pertanto, l`esclusione dalla gara
potrà avvenire, laddove dai dati inseriti nell`Osservatorio stesso risulti
l`omessa denuncia a carico di uno dei soggetti rilevanti nella compagine sociale
dell`impresa concorrente o affidataria del subappalto.
In merito alla nuova causa di
esclusione, deve osservarsi che il tema del contrasto alla criminalità
organizzata è sicuramente condiviso ed avvertito come
centrale da parte dell’Associazione, ai fini dell’assicurazione di un mercato
degli appalti corretto e trasparente.
Tuttavia, non vi è dubbio che la
nuova causa di esclusione introduca sostanzialmente una sanzione a carico degli imprenditori
particolarmente grave per l’operatività dell`impresa, consistente nella
preclusione dalla partecipazione alle gare e dall`affidamento dei subappalti per
un periodo di tre anni, per l`ipotesi di mancata denuncia, finendo per imporre
un obbligo di denuncia finora mai espressamente previsto dall`ordinamento
giuridico.
Si allega un modello di
dichiarazione sostitutiva aderente al dettato normativo da emettere nei
confronti delle stazioni appaltanti.
Legge 15 luglio 2009, n. 94