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Categoria: Lavori Pubblici
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NELLE GARE DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, L`OBBLIGO DEL POSSESSO DEL REQUISITO DELLA QUALITA` NON E` DETERMINATO DALL`IMPORTO DELL`APPALTO STESSO MA DA QUELLO DEI LAVORI CHE CIASCUN CONCORRENTE INTENDA ASSUMERE

05/10/2009

NELLE GARE DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, L`OBBLIGO DEL POSSESSO DEL REQUISITO DELLA QUALITA` NON E` DETERMINATO DALL`IMPORTO DELL`APPALTO STESSO MA DA QUELLO DEI LAVORI CHE CIASCUN CONCORRENTE INTENDA ASSUMERE

Nella sentenza del TAR Sicilia Palermo sez. III 2/9/2009 n. 1461  viene riproposta  l’interpretazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici  resa più volte (deliberazioni n. 182/2003; n. 241/2003; n. 27/2004;  parere per la soluzione delle controversie n. 220/2008) e confermata, anche con specifico riferimento ai raggruppamenti temporanei d`impresa, in forza del parere per la soluzione delle controversie n. 125/2007.

In tale parere l’Autorità esprime l’avviso che l’obbligo di dimostrare il possesso del requisito di qualità sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia già divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata, in rapporto alle classifiche,  dall`articolo 4 e dall`allegato B del D.P.R. n. 34/2000. Ciò poiché, come già chiarito nella determinazione n. 29/2002, il possesso del sistema di qualità non è requisito connesso all’importo dell`appalto, bensì è un requisito di classifica SOA

Per quanto attiene al possesso del requisito di qualità nelle associazioni temporanee di imprese - atteso che la ratio della normativa in materia e` proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici - il consentire la partecipazione ad un appalto, per il quale viene richiesta ad esempio la classifica III (fino a euro 1.032.913) anche ad imprese riunite in possesso di classifica I (fino a euro 258.228) e II (fino a euro 516.457) non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata.

Ne consegue che le imprese riunite di cui al citato esempio, qualora con le iscrizioni da ciascuna possedute coprano l`importo dell`appalto, possono essere ammesse alla gara, anche se prive del requisito di qualita` non prescritto nelle suddette classifiche.

Diversamente argomentando, le imprese qualificate nelle classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla classifica II, vanificando cosi` l`istituto dell`associazione temporanea di imprese.

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