NELLE GARE DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, L`OBBLIGO DEL POSSESSO DEL
REQUISITO DELLA QUALITA` NON E` DETERMINATO DALL`IMPORTO DELL`APPALTO STESSO MA
DA QUELLO DEI LAVORI CHE CIASCUN CONCORRENTE INTENDA
ASSUMERE
Nella sentenza del TAR Sicilia Palermo sez. III 2/9/2009 n. 1461 viene riproposta l’interpretazione dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici resa più volte (deliberazioni n. 182/2003; n. 241/2003; n. 27/2004; parere per la soluzione delle
controversie n. 220/2008) e confermata, anche con specifico riferimento ai
raggruppamenti temporanei d`impresa, in forza del parere per la soluzione delle
controversie n. 125/2007.
In tale parere l’Autorità esprime l’avviso
che l’obbligo di dimostrare il possesso del requisito di qualità sussiste
soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere
richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia già divenuto obbligatorio, secondo la
cadenza temporale disciplinata, in rapporto alle classifiche, dall`articolo 4
e dall`allegato B del D.P.R. n. 34/2000. Ciò poiché, come già chiarito nella
determinazione n. 29/2002, il possesso del sistema di qualità non è requisito
connesso all’importo dell`appalto, bensì è un requisito di classifica SOA
Per quanto attiene al possesso del requisito
di qualità nelle associazioni temporanee di imprese - atteso che la ratio della normativa in materia e` proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole
dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori
pubblici - il consentire la partecipazione ad un appalto, per il quale viene
richiesta ad esempio la classifica III (fino a euro
1.032.913) anche ad imprese riunite in possesso di classifica I (fino a euro
258.228) e II (fino a euro 516.457) non risulta
alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma
singola e in forma associata.
Ne consegue che le imprese riunite di cui al
citato esempio, qualora con le iscrizioni da ciascuna possedute coprano
l`importo dell`appalto, possono essere ammesse alla gara, anche se prive del
requisito di qualita` non prescritto nelle suddette
classifiche.
Diversamente argomentando, le imprese
qualificate nelle classifiche I e II, che non abbiano
acquisito il requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per eseguire
lavorazioni di importo superiore alla classifica II,
vanificando cosi` l`istituto dell`associazione
temporanea di imprese.
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