LAVORI PUBBLICI - MISURE PER LA
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI – MODIFICHE AL CODICE DEI
CONTRATTI
Nell`ambito del c.d. decreto anti-crisi (Decreto Legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
è contenuto l’art. 4 quater che apporta alcune
significative modifiche al Codice dei contratti pubblici.
In particolare si prevede nel’`ambito della c.d. procedura accelerata di cui all’art.
70, comma 11 che il termine per la ricezione dell’offerta possa essere non
inferiore a 45 giorni per il caso in cui l`offerta abbia ad oggetto anche il
progetto definitivo.
In materia di procedimento di verifica e di giustificazioni
da fornire da parte del concorrente per il caso di offerta sospettata di
anomalia, si dispone quanto segue:
1. è abrogato l’obbligo di allegare le giustificazioni in sede di formulazione
dell’offerta (soppressione dell`art. 86, comma 5);
2. conseguentemente, qualora l’offerta appaia anormalmente
bassa, la presentazione delle giustificazioni e` richiesta dalla stazione
appaltante direttamente in fase di gara (art. 87, comma
1);
3. in
particolare, la richiesta delle giustificazioni, relative all’intero importo a
base di gara, è formulata per iscritto dall’amministrazione, che deve assegnare
al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle
stesse, da effettuarsi anch`essa per iscritto (art. 88,
comma1);
4. la
stazione appaltante esamina le giustificazioni e, a tal fine, può nominare una
commissione; qualora dette giustificazioni non siano sufficienti ad escludere
l’incongruità dell’offerta, si richiedono al concorrente per iscritto le
precisazioni ritenute pertinenti (art. 88, comma 1 bis);
5. una volta
instaurato il contraddittorio con il concorrente, questi ha un termine di cinque
giorni per presentare tali precisazioni (art. 88, comma
2);
6. la
stazione appaltante, ovvero la commissione, esamina l’offerta alla luce delle
precisazioni fornite dal concorrente e, prima di escludere l`offerta, deve
comunque sentire il concorrente, affinché questi possa indicare ogni elemento
ritenuto utile, convocandolo con un anticipo non inferiore a tre giorni (art.
88, commi 3 e 4);
7. quanto al
procedimento di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante, oltre che
procedere prima all’esame della migliore offerta e poi progressivamente
all’esame di ogni singola offerta successiva sino all`individuazione di quella
migliore non anomala, puo` prevedere nel bando (ovvero nell`avviso di gara o
nella lettera di invito) che la verifica sia effettuata contemporaneamente con
riguardo alle migliori offerte fino alla quinta. Si precisa, inoltre, che una
volta individuata la migliore offerta non anomala la stazione appaltante procede
all`aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del codice (88,
comma 7);
8. lo stesso
procedimento, con le modifiche evidenziate, trova applicazione anche con
riferimento alle procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria,
tranne l`ipotesi di gare di importo inferiore o pari ad 1 milione di euro per le
quali il bando abbia previsto l`esclusione automatica, nel qual caso
evidentemente non puo` trovare applicazione la richiesta delle giustificazioni,
di cui al novellato art. 87,comma 1;
9. infine,
si chiarisce, sul piano della disciplina transitoria, che il nuovo procedimento
della verifica di anomalia deve trovare applicazione per le procedure i cui
bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto (e cioè il 5 agosto 2009); nel
caso di procedure per le quali non sia prevista la pubblicazione di un bando o
avviso, tale disciplina deve essere applicata a quelle procedure per le quali,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non siano ancora
state inviate le lettere di invito a presentare offerta.
In merito alla disciplina sopra esaminata, si ritiene
opportuna la scelta di semplificare la verifica dell’anomalia, mediante
l’eliminazione dell’obbligo di allegare le giustificazioni sin dalla fase
dell’offerta. Infatti, la previsione ora eliminata costituiva per le imprese
concorrenti un onere eccessivo, considerato che la possibilità di incorrere
nella verifica di anomalia era puramente eventuale. Con la nuova normativa,
invece, la richiesta delle giustificazioni sarà rivolta esclusivamente alle
imprese la cui offerta sia sospettata di essere anomala.
Deve, tuttavia, richiamarsi l’attenzione delle imprese
concorrenti sulla assoluta centralità dell’analisi dei
prezzi, sia ai fini della formulazione di un’offerta completa e corretta, sia
per l’eventualità che le giustificazioni dei prezzi siano comunque richieste
dalla stazione appaltante in fase di gara. Pertanto, si ritiene che le imprese
concorrenti, nel formulare la propria offerta, debbano sempre tenere presente che potrebbero essere chiamate a dover fornire le
giustificazioni successivamente nel corso della procedura di
gara.
Leggi il PDF dell' Articolo 4 quater DL 1 luglio 2009 n. 78