CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI: LA CERTIFICAZIONE SI APPLICA ANCHE AGLI APPALTI DI LAVORI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a
seguito di una richiesta di parere dell’Ance, ha fornito chiarimenti circa
l’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008,
convertito dalla legge n. 2/2009, relativo alla cessione pro soluto dei crediti
vantati dai soggetti privati nei confronti di regioni ed enti
locali.
In particolare sono stati formulati due
quesiti, volti a comprendere se:
1. la norma citata trovi applicazione anche con
riguardo agli appalti aventi ad oggetto la realizzazione di
lavori;
2. la disposizione trovi applicazione, oltre
che ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, anche a quelli maturati nei
riguardi delle aziende che svolgono attività strumentali alle regioni stesse
(es. ASL, Enti di Bonifica,...).
La norma richiamata prevede, limitatamente
all’anno 2009, che su istanza del creditore, le regioni e gli enti locali
possano, entro 20 giorni e nei limiti del Patto di stabilità interno,
certificare la liquidità e l’esigibilità del credito al fine di consentirne la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari
finanziari.
Il dubbio sull`applicazione della misura agli
appalti di lavori nasce dal fatto che la norma individua genericamente l`ambito
di applicazione nelle “somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti” e
che il decreto attuativo del Ministero dell`economia e delle finanze del 19
maggio 2009 non prevede nel titolo la parola appalti, sembrando cosi` escludere indebitamente - in quanto non in linea con
la normativa primaria - gli appalti di lavori.
Il Ministero dell’economia, acquisite anche
le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha
confermato l`interpretazione data fin dall`inizio dall’Ance, evidenziando che “non vi è dubbio che tra i crediti
certificabili rientrino anche quelli relativi a somme
dovute per appalti e, pertanto, anche per appalti di
lavori”.
In merito al secondo quesito il Ministero ha,
invece, escluso qualsiasi interpretazione estensiva osservando che la norma
individua espressamente le sole Regioni e i soli enti locali quali enti aventi la facoltà di rilasciare
certificazioni.
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