CHIARIMENTI DEL MINISTERO SULL`APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONITECNOLOGIA QUALITA’ E SICUREZZA - CHIARIMENTI DEL MINISTERO SULL`APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Con circolare 11 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/2009, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito ulteriori considerazioni esplicative, per integrare quanto già asserito nella precedente circolare 5 agosto 2009, in merito all’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008.
La circolare in oggetto chiarisce che, per le costruzioni di natura privatistica, il momento di discrimine tra l’utilizzo della vecchia normativa rispetto alla nuova, rappresentata dal DM 14 gennaio 2008, è quello dell`avvenuto deposito entro la data del 30 giugno 2009 della documentazione di cui agli articoli 65 e 93 del DPR 380/01.
Un secondo aspetto, sempre riferito a lavori di natura privatistica, riguarda il caso di varianti in corso d`opera. Viene precisato che l’elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell’organismo architettonico che implichino un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell`opera.
In tal caso dovranno essere applicate integralmente le nuove norme tecniche di cui al DM 14 gennaio 2008, effettuando con le nuove norme tecniche una verifica di “congruenza tecnica” del progetto variato, ovvero una nuova progettazione strutturale dell`intero organismo costruttivo.
Anche in tali casi, comunque, la previgente normativa potrà continuare ad essere utilizzata se il progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del DPR 380/01, sia stato depositato entro il 30 giugno 2009.
La circolare sottolinea che è compito del progettista strutturale dell’opera valutare se sussistono o meno le condizioni per definire “sostanziale” la variante, con le implicazioni sopra riportate.
Si ribadisce inoltre quanto disposto dall’articolo 20 del D.L. 248/07 in merito alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico per le quali continuano ad applicarsi le normative tecniche utilizzate per la redazione dei progetti, fino all`ultimazione dei lavori ed all`eventuale collaudo, qualora i lavori siano stati affidati o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009.
Viene precisata infine che la disposizione si applica a tutte le opere da realizzarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonché di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell’affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all’art. 3, commi 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
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