TEMPI DI ESECUZIONE DEI BONIFICI
Il 1° marzo è entrato in vigore il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, Payment Services Directive (PSD), relativa ai servizi di pagamento, contenente nuove disposizioni circa i tempi di esecuzione dei bonifici.
In base agli articoli 20 e 23 del decreto varato dal Governo, la banca del pagatore dovrà assicurare che dal momento della ricezione dell`ordine l`importo dell`operazione venga accreditato, entro la giornata operativa successiva, sul conto della banca del beneficiario. Sarà poi compito di quest`ultima accreditare e mettere effettivamente a disposizione il denaro al cliente sempre nello stesso giorno lavorativo.
In pratica le nuove disposizioni consentiranno di far coincidere per il beneficiario la data di valuta, dalla quale maturano gli interessi sulle somme accreditate, e la data di disponibilità economica, dalla quale il cliente puo` disporre delle somme per effettuare altre operazioni, riducendo entrambe, per legge, ad una sola giornata lavorativa. Precedentemente, erano necessari più di 3 giorni per simili operazioni interbancarie.
La normativa comporta importanti modifiche alle procedure contabili delle banche, ragion per cui l’effettivo tempo di adeguamento resta incerto. Infatti, lo stesso decreto consente, fino al 1° gennaio 2012, la possibilità di estendere i termini massimi di esecuzione.
D.Lgs. 11-2010 |