Nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 è stata pubblicata la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del Decreto - Legge 40/2010 che all`art. 5 sostituisce integralmente la disposizione contenuta nell’art. 6 del T.U. Edilizia (DPR n. 380/2001) la quale disciplina i casi di intervento che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo.
In particolare viene ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività di edilizia libera.
La più rilevante è sicuramente la manutenzione straordinaria (per la quale fino ad oggi era necessaria la DIA), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che gli interventi non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici.
Prima dell’inizio dei lavori è comunque obbligatorio per tale intervento comunicare all’amministrazione comunale il nominativo dell’impresa a cui affidare i lavori oltre a disporre delle ulteriori eventuali autorizzazioni.
E’ altresì obbligatorio, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, trasmettere all’amministrazione comunale una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza né con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo.
In caso di mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero mancata trasmissione della relazione tecnica sarà applicata una sanzione di importi pari a 258 euro; tale sanzione può essere ridotta di due terzi se la comunicazione venga effettuata spontaneamente nel corso dell`intervento.
Da ultimo, il provvedimento dispone che le Regioni a statuto ordinario possono:
- - estendere la disciplina anche ad interventi edilizi ulteriori a quelli previsti;
- - individuare ulteriori interventi edilizi per i quali sia obbligatoria la trasmissione della relazione tecnica;
- - stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.
Testo legge di conversione Dl 40 2010 |