NUOVE NORME RELATIVE AL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, con il quale si adottano le norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione dei lavori pubblici.
Il Regolamento, adottato in recepimento dell`art. 5-bis del D. Lgs. N. 490 del 1994, entrato in vigore il 25 settembre 2010, interviene sui poteri del Prefetto in materia di lotta alla mafia nel settore dei lavori pubblici, in particolare su quello di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri, ora possibili anche in fase di esecuzione del contratto.
In precedenza, infatti, ai sensi del D.P.R. n. 252 del 1998, le informazioni e le certificazioni erano acquisite in fase antecedente all`esecuzione del contratto.
In particolare, con il D.P.R. n. 150/2010 viene previsto che:
- le informazioni, acquisite (su richiesta dell`amministrazione) a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione dei lavori pubblici, anche durante l`esecuzione del contratto, concernono la sussistenza di una delle cause di decadenza previste dall`art. 10 della Legge n. 575 del 1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”), riguardanti le persone alle quali sia stata applicata una misura di prevenzione con provvedimento definitivo, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all`10 del D.P.R. n. 252 del 1998 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”);
- ai sensi del successivo comma 2 dell`art. 1, le imprese interessate all`esecuzione dei lavori pubblici sono individuate tra tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intervengono nel ciclo di realizzazione dell`opera, anche con noli o forniture di beni e prestazioni di servizi. Pertanto, per espressa previsione del legislatore regolamentare, sono ricompresi tra tali soggetti anche i prestatori di servizi di natura intellettuale. Non riveste importanza l`importo dei relativi contratti o subcontratti;
- gli accertamenti e gli accessi, improntati, ai sensi dell`articolo 2, ai criteri di celerità ed efficacia dell`azione amministrativa, sono disposti dal Prefetto, coadiuvato da un gruppo interforze, a sua volta coordinato da un funzionario dell`Ufficio del Governo territorialmente competente, e composto da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell`Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche, da un rappresentante dell`Ispettorato del lavoro, nonché da un funzionario delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia.
- il Gruppo interforze, chiamato a redigere una relazione a seguito degli accessi ed accertamenti effettuati, provvede entro 30 giorni e la trasmette al Prefetto che ha disposto l`accesso;
- questi, ove territorialmente competente, valuta, ai sensi del comma 2 dell`articolo 3 del Regolamento in oggetto, se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all`impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano in grado di determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell`impresa, elementi che facciano ritenere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa; ove, invece, non territorialmente competente, trasmette gli atti al Prefetto competente in ragione della sede dell`impresa;
- in caso affermativo, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione, il Prefetto emette l`informazione antimafia;
- ai sensi dell`art. 5, ai fini della valutazione dei presupposti per l`adozione del provvedimento, il Prefetto può disporre l`audizione dei soggetti interessati e l`acquisizione di documentazione, ai fini dell`ottenimento di ogni ulteriore informazione;
- ove adottata, l`informazione, finalizzata all`eventuale revoca delle autorizzazioni ovvero al recesso dal contratto da parte dell`amministrazione (ai sensi dell`art. 11, comma 3, del citato Regolamento n. 252/1998), viene comunicata tempestivamente dal Prefetto, ai sensi dell`art. 4 del Regolamento n. 150/2010:
1. alla stazione appaltante;
2. alla Camera di Commercio competente;
3. al Prefetto che ha disposto l`accesso, ove differente (in ragione della sede dell`impresa in altra provincia);
4. all`Osservatorio centrale per gli appalti pubblici presso la DIA;
5. all`Osservatorio centrale per gli appalti pubblici presso l`AVCP;
6. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
7. al Ministero dello Sviluppo Economico.
- per espressa previsione dell`articolo 6, tutti i dati acquisiti nel corso della procedura devono essere conservati nel sistema informatico istituito presso la DIA.
DPR n.150 - 2 ago 2010 Normativa antimafia |