L’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici ha reso nota, soltanto in questi giorni, la deliberazione assunta il 3 novembre 2010 - ed in vigore dal successivo 1°
gennaio 2011 - concernente le modalità attuative dell`art. 1, commi 65 e
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre, vengono date disposizioni in
materia di obblighi di richiesta del CIG (codice identificativo gara), anche in
relazione alle recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (come modificata dall`art.
7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187).
Quanto alla contribuzione, si ricorda che
la cennata legge n. 266/2005 pone le spese di funzionamento dell`Autorità - per la parte non finanziata dallo Stato - a carico dei relativi operatori e
dispone che sia la stessa Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi
al proprio funzionamento, a determinare annualmente l`ammontare dei contributi
dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le
relative modalità di riscossione.
Entità della contribuzione (art. 4)
Gli operatori economici che intendono
partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni
appaltanti e dagli enti aggiudicatori - di cui agli articoli 32 e 207 del d.
lgs. n. 163/2006 - sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le
modalità ed i termini di cui all`art. 4, comma 1, del provvedimento in parola,
i seguenti contributi:
Importo posto a
base di gara |
Quota stazioni
appaltanti |
Quota operatori
economici |
Inferiore a Euro 40.000 |
Esente |
Esente |
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e
inferiore a Euro 150.000 |
Euro 30,00 |
Esente |
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e
inferiore a Euro 300.000 |
Euro 225,00 |
Euro 20,00 |
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e
inferiore a Euro 500.000 |
Euro 35,00 |
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e
inferiore a Euro 800.000 |
Euro 375,00 |
Euro 70,00 |
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e
inferiore a Euro 1.000.000 |
Euro 80,00 |
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000,00 e
inferiore a
Euro 5.000.000 |
Euro 600,00 |
Euro 140,00 |
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e
inferiore a
Euro 20.000.000 |
Euro 800,00 |
Euro 200,00 |
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 |
Euro 500,00 |
Rispetto al contributo richiesto per
l’anno 2010, si evidenzia che, sia per le stazioni appaltanti che per le
imprese, si e` registrato un consistente aumento dei costi di partecipazione
alle gare, soprattutto per gli importi più elevati (ad esempio, nella fascia di
importo compresa tra 1 e 5 milioni di euro, il contributo viene raddoppiato).
E`, tuttavia, presente un maggior numero
di fasce di contribuzione, ai fini di meglio modulare il contributo nelle gare,
soprattutto quelle di minore importo. Quest’ultima disposizione accoglie le
istanze dell’Ance, volte a non penalizzare eccessivamente le piccole e medie
imprese edili.
Obbligo di richiesta del CIG (art. 1)
Le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori, di cui agli artt. 32 e 207 del Codice dei Contratti prima di avviare una procedura - finalizzata alla
realizzazione di lavori ovvero all’acquisizione di servizi e forniture - devono
obbligatoriamente:
a) richiedere
il rilascio del numero identificativo, denominato “Numero gara”, attraverso il
SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare), disponibile sul sito
dell’Autorità;
b) provvedere all’inserimento dei lotti (o
dell’unico lotto) che compongono la gara, a ciascuno dei quali il Sistema attribuisce un codice
identificativo denominato CIG.
La richiesta del CIG è obbligatoria per
tutti i contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura di selezione del
contraente adottata e dal valore del contratto, ad eccezione delle seguenti
fattispecie:
- le gare per l’acquisto di energia
elettrica, gas naturale e acqua all’ingrosso (di cui all’art. 25 del D.lgs. n.
163/2006);
- le gare per la produzione e
commercio di armi, munizioni e materiale bellico (art. 16 D.lgs. n. 163/2006).
Le stazioni appaltanti e gli altri enti
aggiudicatori devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)
nell`avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta
comunque denominata.
Modalità e termini di versamento della contribuzione (art. 5, commi 2, 5,
6)
· Gli operatori economici che
intendono partecipare a procedure di gara attivate da Stazioni appaltanti ed
Enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della contribuzione quale
condizione di ammissibilità a dette procedure e a dimostrare, al momento di
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma
è causa di esclusione dalla procedura di gara (comma 2).
· Per le procedure di gara suddivise
in più lotti gli operatori economici che partecipano ad uno o più lotti devono
versare la contribuzione per ogni singolo lotto, in ragione del relativo
importo (comma 5).
· Ai fini del versamento della
contribuzione, gli operatori economici devono attenersi alle istruzioni operative
fornite dall’Autorità e da questa pubblicate sul proprio sito all’indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html (comma 6).
Riscossione coattiva e interessi di mora (art. 6)
Il mancato pagamento della contribuzione
comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle
somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le
maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Indebiti versamenti
(art. 7)
In caso di versamento di contribuzione non
dovuta, ovvero corrisposta in misura superiore a quella dovuta, è possibile
presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea
documentazione giustificativa.
Disposizione finale
(art. 8)
I1 provvedimento dell’Autorità entrerà in
vigore il 1° gennaio 2011 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
Bollettino Ufficiale della stessa Autorità.