Confindustria - Ascoli Piceno
 
 
terminatore Separatore Chi siamo SeparatoreServizi Separatore Convenzioni Separatore Imprese Separatore Link Separatore Sede Separatore Contatti Separatore terminatore
 
   
 
modulistica
Categoria: Lavori Pubblici
Cerca nei documenti


AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE - NUOVI IMPORTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2011

28/12/2010

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha reso nota, soltanto in questi giorni, la deliberazione assunta il 3 novembre 2010 - ed in vigore dal successivo 1° gennaio 2011 - concernente le modalità attuative dell`art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Inoltre, vengono date disposizioni in materia di obblighi di richiesta del CIG (codice identificativo gara), anche in relazione alle recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (come modificata dall`art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187).

Quanto alla contribuzione, si ricorda che la cennata legge n. 266/2005 pone le spese di funzionamento dell`Autorità - per  la parte non finanziata dallo Stato - a carico dei relativi operatori e dispone che sia la stessa Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, a determinare annualmente l`ammontare dei contributi dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.

Entità della contribuzione (art. 4)

Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori - di cui agli articoli 32 e 207 del d. lgs. n. 163/2006 - sono tenuti a versare a  favore  dell’Autorità, con le modalità ed i termini di cui all`art. 4, comma 1, del provvedimento in parola, i seguenti contributi:

Importo posto a base di gara

Quota stazioni appaltanti

Quota operatori economici

Inferiore a Euro 40.000

Esente

Esente

Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000

Euro 30,00

Esente

Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000

Euro 225,00

Euro 20,00

Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000

Euro 35,00

Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000

Euro 375,00

Euro 70,00

Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000

Euro 80,00

Uguale o maggiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.000.000

Euro 600,00

Euro 140,00

Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000

Euro 800,00

Euro 200,00

Uguale o maggiore a Euro 20.000.000

Euro 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto al contributo richiesto per l’anno 2010, si evidenzia che, sia per le stazioni appaltanti che per le imprese, si e` registrato un consistente aumento dei costi di partecipazione alle gare, soprattutto per gli importi più elevati (ad esempio, nella fascia di importo compresa tra 1 e 5 milioni di euro, il contributo viene raddoppiato).

E`, tuttavia, presente un maggior numero di fasce di contribuzione, ai fini di meglio modulare il contributo nelle gare, soprattutto quelle di minore importo. Quest’ultima disposizione accoglie le istanze dell’Ance, volte a non penalizzare eccessivamente le piccole e medie imprese edili.

Obbligo di richiesta del CIG (art. 1)

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli artt. 32 e 207 del Codice dei Contratti prima  di avviare una procedura - finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all’acquisizione di servizi e forniture - devono obbligatoriamente:

a)   richiedere il rilascio del numero identificativo, denominato “Numero gara”, attraverso il SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare), disponibile sul sito dell’Autorità;

b) provvedere all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la gara, a ciascuno dei  quali il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG.

La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto, ad eccezione delle seguenti fattispecie:

-   le gare per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e acqua all’ingrosso (di cui all’art. 25 del D.lgs. n. 163/2006);

-   le gare per la produzione e commercio di armi, munizioni e materiale bellico (art. 16 D.lgs. n. 163/2006).

Le stazioni appaltanti e gli altri enti aggiudicatori devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) nell`avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

Modalità e termini di versamento della contribuzione (art. 5, commi 2, 5, 6)

·   Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di gara attivate da Stazioni appaltanti ed Enti aggiudicatori sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità a dette procedure e a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara (comma 2).

·   Per le procedure di gara suddivise in più lotti gli operatori economici che partecipano ad uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto, in ragione del relativo importo (comma 5).

·   Ai fini del versamento della contribuzione, gli operatori economici devono attenersi alle istruzioni operative fornite dall’Autorità e da questa pubblicate sul proprio sito all’indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html (comma 6).

Riscossione coattiva e interessi di mora (art. 6)

Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Indebiti versamenti (art. 7)

In caso di versamento di contribuzione non dovuta, ovvero corrisposta in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità un’istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa.

Disposizione finale (art. 8)

I1 provvedimento dell’Autorità entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e sarà  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della stessa Autorità.

 
 
ANCE | Normative
Tabelle

ANCE | Tabelle

Tabelle
ANCE | Prezziario OP

Prezziario

ANCE | Modulistica

Prezziario

ANCE-AP | InfoPlus

Prezziario

bottom
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
Bottom

 

 
Ance Home Confindustria Ap