Art. 1. Contenuto
del capitolato generale
1. Il capitolato generale
d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina
regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti
affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del
capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto;
esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto
o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal
regolamento.
3. Ai fini del presente
capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 3
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 2. Domicilio
dell'appaltatore
1. L'appaltatore deve
avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società
legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal
responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di
propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il
domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art. 3. Indicazione delle persone che possono
riscuotere
1. Il contratto di
appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a) il luogo e l'ufficio
dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme
che regolano la contabilità della stazione appaltante;
b) la persona o le
persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di
credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui
risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la
decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione
del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo
atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del
pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle
indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può
attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate
dall'appaltatore a riscuotere.
Art. 4. Condotta dei lavori da parte
dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio
delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere
conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei
lavori.
3. L'appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi
e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato
del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità
all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 5. Cantieri,
attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
1. Fatte salve le
eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
a) le spese per
l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di
quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto
di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi
e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi,
tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna
fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di
accesso al cantiere;
f) le spese per idonei
locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio
di direzione lavori;
g) le spese per
passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la
custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di
adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e
successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve
provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in
contratto.
3. La stazione appaltante
può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di
trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Art. 6. Disciplina
e buon ordine dei cantieri
1. L'appaltatore è
responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.
2. L'appaltatore, tramite
il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.
3. La direzione del
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto
affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei
lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere
il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è
comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per
la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Art. 7. Tutela
dei lavoratori
1. L'appaltatore deve
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.
2. A garanzia di tale
osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta
dello 0,50 per cento.
Dell'emissione di ogni
certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
3. L'amministrazione
dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento
nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano
comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del
procedimento.
Art. 8. Spese
di contratto, di registro ed accessorie
1. Sono a carico
dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei
lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente
previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della
stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito
versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al
termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita
dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali
delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 9. Riconoscimenti a favore dell'appaltatore
in caso di ritardata consegna dei lavori
1. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo
nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione
appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento,
l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi
dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti
percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la
parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a
3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di
appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del
progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato
del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in
capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza
dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari
all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione
media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo
di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla
data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme
espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo
spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente
quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso;
la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve
essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale
di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro
di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.
Art. 10. Variazione al progetto appaltato
1. Ai sensi dell'articolo
134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere
attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto,
salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo
dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo
che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi
previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante
l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad
eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136
del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei
casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento
ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione
dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al
ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare
all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna
risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende
manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le
proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della
determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli
importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo 149
del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge.
5. Nel calcolo di cui al
comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni
contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni
rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del
contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25,
comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso
per la parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilita'
di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto,
qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni
comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del
capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio
economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non
superiore al quinto dell'importo dell'appalto.
Ai fini del presente
comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità
del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità
originaria e solo per la parte che supera tale limite.
7. In caso di dissenso
sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta
dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la
relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
8. Qualora il progetto
esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da
errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo
totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali
per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori
danni subiti dalla stazione appaltante.
Art. 11. Varianti in diminuzione migliorative
proposte dall'appaltatore
1. Ad eccezione dei
contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice,
durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali
variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo
periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare
oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e
le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte e'
dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio
l'analisi del valore.
3. La proposta
dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli
elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che
entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al
proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta
giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate
determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto
aggiuntivo.
4. Le proposte
dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non
comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi' come
stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti
dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono
ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
Art. 12. Diminuzione
dei lavori
1. Indipendentemente
dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la stazione appaltante può
sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto
previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo
di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che
nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di
avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale.
Art. 13. Pagamento
dei dipendenti dell'appaltatore
1. In caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore e'
invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al
comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli
interessati.
3. Nel caso di formale
contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari
accertamenti.
Art. 14. Danni
1. Sono a carico
dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle
persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del
regolamento.
Art. 15. Accettazione,
qualità ed impiego dei materiali
1. I materiali e i
componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo
l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai
sensi dell'articolo 138 del regolamento.
2. L'accettazione dei
materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non
effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a
carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per
effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo
l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante
in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel
proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e
la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.
6. Nel caso sia stato
autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni,
nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione
di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve
le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei
lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed
alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata
dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei
lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie
per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono
poste a carico dell'appaltatore.
Art. 16. Provvista
dei materiali
1. Se gli atti
contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di
scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del
lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto al riconoscimento di maggiori oneri, ne' all'incremento dei prezzi
pattuiti.
2. Nel prezzo dei
materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro
fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave,
estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni
temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante
l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano
state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni
temporanee o per i danni arrecati.
Art. 17. Sostituzione
dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
1. Qualora gli atti
contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei
lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita' o
convenienza.
2. Nel caso di cui al
comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto
del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del
nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento 3. Qualora i
luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore
dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del
procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.
Art. 18. Difetti
di costruzione
1. L'appaltatore deve
demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore
contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al
responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine
ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del
contratto.
3. Qualora il direttore
dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore.
Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a
carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso
di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art. 19. Verifiche
nel corso di esecuzione dei lavori
1. I controlli e le
verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'appaltatore, ne' alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 20. Compensi
all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
1. Qualora si verifichino
danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i
danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e
delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è
dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può
sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da
piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano
stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione
provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione,
l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di
prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Art. 21. Tempo
per la ultimazione dei lavori
1. L'appaltatore deve
ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente
dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai
sensi dell'art. 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei
lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto
al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni
in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori.
Art. 22. Penali
1. Per il maggior tempo
impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine
contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato
speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo 117 del
regolamento.
2. Qualora il capitolato
speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia
prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella
singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare
contrattualmente stabilito.
3. La penale è comminata
dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori.
4. E' ammessa, su
motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure
quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto
all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di
disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di
collaudo ove costituito.
Art. 23. Premio
di accelerazione
1. In casi particolari
che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può
prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di
anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato
speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
Art. 24. Sospensione
e ripresa dei lavori
1. E' ammessa la
sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze
speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25,
comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione
disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel
caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve
essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al
progetto.
3. L'appaltatore che
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti
dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento
determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o
di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la
sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore
può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione
appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto
dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo
che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua
durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei
lavori.
7. Alla sospensione
parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si
applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini
contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto
della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Art. 25. Sospensione
illegittima
1. Le sospensioni totali
o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle stabilite dall'art. 24 sono considerate illegittime e danno diritto
all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo
1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente
disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo
globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate
nella misura pari alla meta' della percentuale minima prevista dall'articolo
34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;
b) la lesione dell'utile
è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma
4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d)
del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato
ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133,
comma 5, del regolamento;
d) la determinazione
dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci
elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 26. Proroghe
1. L'appaltatore che per
cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato può richiederne la proroga.
2. La richiesta di
proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso
la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante.
3. La risposta in merito
all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 27. Durata
giornaliera dei lavori
1. L'appaltatore può
ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero,
o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone
preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può
vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di
ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad
alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza
delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano
eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del
procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 28. Valutazione
dei lavori in corso d'opera
1. Ferme le disposizioni
del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del
corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa
per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a
pié d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della
messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. Salva diversa
pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la meta' di quello dei
materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i
manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai
sensi dell'articolo 18, comma 1.
Art. 29. Termini
di pagamento degli acconti e del saldo
1. Il termine per
l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo
168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti
in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data
di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di
pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può
superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28,
comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente
presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla
presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali
e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art. 30. Interessi per ritardato pagamento
1. Qualora il certificato
di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai
sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano
all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute,
fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella
emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento
della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi
dell'artico-lo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano
all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento
della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per
causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi
moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli
interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del
maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 31. Forma
e contenuto delle riserve
1. L'appaltatore è sempre
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono
essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le
riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.
3. Le riserve devono
essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore
ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni
fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione
della riserva e' effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 32. Definizione
delle riserve al termine dei lavori
1. Le riserve e le
pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza
non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi
dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione
appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo
effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi
i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione
appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il
certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che
siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita
istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i
successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle
somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro
sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore
dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al
tasso legale.
4. Le domande che fanno
valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi
dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse.
Art. 33. Tempo
del giudizio
1. L'appaltatore che
intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve
proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni,
decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma
3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo
32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi
commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo
delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui
definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può
svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
32.
3. Se nel corso
dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a
diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio
ai sensi del comma 2.
Art. 34. Controversie
1. Se il contratto o gli
atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a
conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai
sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo
dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono
deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel
contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo 150 del regolamento
ed alle disposizioni del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al
comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito
presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste
dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura
contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.
Art. 35. Proprietà
degli oggetti trovati
1. Fatta eccezione per i
diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione
appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la
scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si
dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'appaltatore ha diritto
al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne
l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose
di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente
comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque
alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione
appaltante.
Art. 36. Proprietà
dei materiali di demolizione
1. I materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà
dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti
contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle
demolizioni relative.
3. Qualora gli atti
contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il
prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo
netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella
determinazione dei prezzi.
Art. 37. Collaudo
1. Il decorso del termine
fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme
restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore
dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie
prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101
del regolamento.
2. Oltre a quanto
disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo carico
dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo
da pagare all'impresa.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.