D.P.C.M. 11 maggio 1991,
n. 187
Regolamento per il
controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere
pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art.
17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(omissis)
art. 1.
1. Le società per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a
responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità
limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le
subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente
prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione
societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci,
delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione,
nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto.
2. Qualora il soggetto aggiudicatario,
concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i
dati di cui al comma 1, riferiti alle singole società consorziate che comunque
partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme
vigenti, l'amministrazione committente o concedente è tenuta a conservare per
cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a
disposizione dell'autorità giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce
poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta
contro la delinquenza mafiosa.
4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese
ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie
delle note di trasmissione e dei relativi dati.
art. 2.
1. Ferma restando l'applicazione della disposizione
di cui al comma 16 dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le amministrazioni
committenti o concedenti chiedono, in corso d'opera, alle società di cui
all'art. 1 del presente decreto se siano intervenute variazioni nella
composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato
ai sensi dello stesso art. 1. I risultati della verifica sono comunicati al
Ministero dei lavori pubblici.
art. 3.
1. Per le opere pubbliche in corso, le società
aggiudicatarie, concessionarie e subappaltatrici dovranno procedere alla
comunicazione di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando gli obblighi previsti
dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.
art. 4.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto dovranno cessare le intestazioni fiduciarie,
comunque assunte, di azioni o quote delle società previste dall'art. 1.
2. Le società di cui all'art. 1 sono tenute a
verificare la sussistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via
fiduciaria e ad effettuare apposite comunicazioni del risultato di tali
verifiche alle amministrazioni committenti o concedenti.
3. In caso di inadempimento alle disposizioni ed ai
divieti di cui ai commi 1 e 2, le stesse amministrazioni comunicheranno al
Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni, gli elementi in proprio
possesso, corredati dalla documentazione inerente all'inadempimento, onde
consentire di promuovere la procedura di sospensione dall'albo nazionale dei
costruttori o, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.
4. Le società fiduciarie, autorizzate ad esercitare
attività fiduciaria ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
dovranno, entro lo stesso termine di cui al comma 1, rinunciare ai mandati di
intestazione fiduciaria eventualmente in essere e relativi ai titoli ed alle
quote delle società di cui all'art. 1 del presente decreto, provvedendo
contestualmente alla loro reintestazione a favore dei rispettivi aventi
diritto.
5. Le predette società fiduciarie dovranno dare
comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dell'adempimento di quanto previsto dal comma 4.