D.P.R. 6 dicembre 1991,
n. 447
Regolamento di attuazione
legge n. 46 del 1990, in materia di sicurezza degli impianti
1. Ambito di applicazione
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del
comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata
"legge", si intendono le unità immobiliari o la parte di esse
destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone
giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per
quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività
industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di
intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonchè gli immobili
destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a
pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali
o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia
elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti
elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere.
Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno
di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti
all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso
ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si
intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione
ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in
bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete
nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi
appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni
collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione,
all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di
consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo
punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i
collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la
ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti
della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si
intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale
nonchè gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
2. Requisiti
tecnico-professionali
1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di
un'impresa del settore" di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della
legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì
ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.
3. Certificato di riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali (abrogato dall’art. 7, d.P.R. n. 392 del
1994)
4. Progettazione degli impianti
1. Fatta salva l'applicazione di norme che
impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui
all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli
impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per
tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a
6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore
a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli
alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'art. 1,
comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il
progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza
impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico
o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli
impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti
elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a
normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con
un'altezza superiore a 5 metri;
e) per gli
impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne
fumarie collettive ramificate, nonchè per gli impianti di climatizzazione per
tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a
40.000 frigorie/ora;
f) per gli
impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto
e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o
di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli
impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano
inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto
e i disegni planimetrici, nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e
sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali
e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da
adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i
progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente
italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia
variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera,
alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella
sua dichiarazione di conformità.
5. Installazione degli impianti
1. I materiali e componenti costruiti secondo le
norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonchè
nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i
materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di
conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791,
o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme
tecniche dell'UNI e del CEI, nonchè alla legislazione tecnica vigente si
intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti
gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia
della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella
dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i
materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano
state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui
all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un
livello di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità
si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A.
Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con
il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza dell'ambiente da
proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per
sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge,
si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i
contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si
applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati
alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei
lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel
triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione
obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per
ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma
funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici
preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione
contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i
contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore
a 30 mA.
6. Attività di normazione
tecnica (omissis)
7. Dichiarazione di conformità
1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla
base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata
anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non
installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali
preposte all'impiantistica.
3. (abrogato dall’articolo 7, d.P.R. 18 aprile
1994, n. 392)
8. Manutenzione degli impianti
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori
e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli
impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale
d'uso nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di
primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale
dell'impianto o la loro destinazione d'uso.
9. Verifiche
1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art.
14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero
professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di
commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli
elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di
iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali,
sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi
gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare
a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione
amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di
trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonchè devono darne copia alla
persona che utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione
dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della
legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che,
oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni
relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore
dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del
progettista dell'impianto o degli impianti.
10. Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16,
comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo
e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado
di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni
cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di
prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante
verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono
comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per
territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese
artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta
iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte
delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese
abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione
temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o
dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti
accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei
registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti
la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al
presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.