Decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063
Approvazione del
capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei
lavori pubblici.
1. Condizioni di ammissibilità
alla gara
1. Per essere ammessi a partecipare alle gare per
gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, gli
imprenditori devono presentare la documentazione di idoneità giuridica, tecnica
e morale che la stazione appaltante prescriverà, in conformità alle
disposizioni generali vigenti al momento della gara e una dichiarazione con la
quale essi attestino di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i
lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente
delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di
aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da
consentire il ribasso che saranno per fare.
2. Cauzione provvisoria
1. Per essere ammessi alle gare d'appalto gli
imprenditori debbono comprovare la costituzione di un deposito cauzionale
provvisorio in contanti o in titoli del Debito pubblico o garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o
presso le aziende di credito previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1956, n. 635.
2. Con il capitolato speciale o con l'invito alla
gara la somma da depositarsi è fissata, secondo le circostanze, tra il decimo e
il trentesimo dell'importo dell'appalto.(ora pari
al 2% ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994)
3. Il deposito effettuato presso un istituto di
credito è valido sempre che questo si obblighi ad effettuare il versamento in
tesoreria del deposito in contanti od in titoli a favore dello Stato nel caso
in cui la cauzione sia incamerata ai sensi del successivo art. 4. Questo deposito
costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'Istituto bancario
ai sensi dell'art. 2786, ultima parte, secondo comma, del Codice civile.
4. Il deposito, fatto dal deliberatario, resta
vincolato fino alla stipulazione del contratto; per i depositi degli altri
concorrenti la stazione appaltante rilascia il nulla osta per lo svincolo
appena ultimata la gara.
3. Cauzione definitiva
1. Al momento della stipulazione del contratto deve
prestarsi la cauzione definitiva nel modo stabilito nel capitolato speciale o
nell'invito alla gara.
2. La cauzione è stabilita nella misura del 5%
dell'importo netto dell'appalto, ma il capitolato speciale può stabilire una
misura maggiore che non può superare il 10% del detto importo.(ora pari al 10% ai sensi dell'articolo 30, comma 2,
della legge n. 109 del 1994)
3. La cauzione definitiva deve essere prestata in
numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del
deposito.
4. Qualora la cauzione provvisoria sia stata
costituita presso la Tesoreria, essa può essere trasferita a far parte della
cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.
5. La cauzione può essere costituita da
fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni.
4. Stipulazione ed approvazione
del contratto
1. La stipulazione del contratto di appalto deve
aver luogo entro 30 giorni dalla data del deliberamento nel caso di gara o
della comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta nel caso di
trattativa privata o di appalto-concorso.
2. L'emanazione del decreto di approvazione deve
avvenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
L'Amministrazione dà immediata comunicazione all'appaltatore della emissione
del decreto di approvazione, anche prima della registrazione alla Corte dei
conti.
3. In caso di mancata stipulazione del contratto da
parte dell'aggiudicatario si applica l'art. 332 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F).
4. Qualora l'approvazione non abbia luogo nel
termine di cui al secondo comma, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni
impegno, previa la notificazione di cui all'art. 114 del regolamento di
contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle
spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna in via d'urgenza dei lavori
ai sensi dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F, si applica anche il capoverso dello stesso articolo.
5. Nel caso di cottimo fiduciario di cui agli
articoli 67 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio
1895, n. 350, il cottimista può svincolarsi dall'impegno, a termini del
presente articolo, qualora la sua offerta non sia accettata entro 30 giorni dalla
presentazione.
5. Facoltà dell'Amministrazione
di disporre della cauzione
1. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato
dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme
che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in
confronto del credito dell'appaltatore risultante dalla liquidazione finale,
salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
2. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di
propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio,
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale. Se la cauzione fu costituita
con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senz'altra formalità, venderli a
mezzo di un agente di cambio.
3. L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare
la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante l'esecuzione del contratto.
6. Domicilio dell'appaltatore
1. L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere
domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha
sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati.
2. Il domicilio è eletto presso un ufficio pubblico
o presso una persona o ditta legalmente riconosciuta.
3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza
dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona dell'appaltatore o alla
persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori od al domicilio eletto.
4. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso
cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente
notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, la consegna
degli atti, di cui al comma precedente può essere fatta al sindaco del luogo
del domicilio eletto o a chi ne fa le veci.
5. Le intimazioni degli atti giudiziari si fanno
col ministero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono
eseguirsi anche a mezzo degli agenti del Comune o di qualunque altro agente
dell'Amministrazione.
7. Documenti facenti parte
integrante del contratto.
1. Sono allegati al contratto e ne formano parte
integrante:
a)
il presente capitolato generale;
b)
il capitolato speciale dell'appalto;
c)
i disegni delle opere che si devono eseguire.
2. Approvato il contratto, l'Amministrazione consegna
all'appaltatore copia autentica del contratto stesso, corredata dai documenti
che ne formano parte integrante.
3. Il capitolato speciale ed i disegni devono
contenere gli elementi sufficienti ad individuare la consistenza qualitativa e
quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.
8. Indicazione delle persone che
possono riscuotere
1. I contratti di appalto e gli atti di cottimo
devono:
1)
indicare la Tesoreria provinciale sulla quale saranno
emessi i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore;
2)
indicare il recapito postale al quale saranno inviati gli
avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa;
3)
precisare la scelta fatta dall'appaltatore delle modalità
con le quali la Tesoreria deve effettuare i pagamenti ai sensi delle
disposizioni relative alle varie forme di estinzione dei titoli di spesa;
4)
indicare la persona o le persone autorizzate
dall'appaltatore, in conformità alle norme vigenti, a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Gli atti da cui risulti tale
designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico dalle
persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa
avvenga e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere
tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante. In difetto nessuna
responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non
più autorizzate a riscuotere.
9. Spese di contratto, di
registro ed accessorie a carico dell'appaltatore
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese
del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del capitolato
speciale, se sarà stata eseguita, di bollo e registro, della copia del
contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, a termini
dell'art. 7, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per
uso dell'Amministrazione appaltante.
2. La liquidazione di queste spese è fatta in base
alle tariffe vigenti dal capo dell'ufficio presso cui fu stipulato il
contratto.
3. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le
spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal
giorno della consegna fino a quello del collaudo.
4. Al termine dell'appalto, se l'ammontare
definitivo risulterà maggiore di quello previsto in contratto, l'appaltatore
dovrà provvedere presso il competente ufficio del registro al pagamento delle
imposte complementari dovute sulla differenza tra l'ammontare presunto e quello
definitivo dell'appalto. Finché l'appaltatore non abbia eseguito detto
pagamento, non sarà svincolata la cauzione né sarà emesso il mandato di saldo.
5. Se invece l'ammontare definitivo dell'appalto
risulterà inferiore al previsto, l'appaltatore potrà chiedere la restituzione
delle imposte pagate in più al momento della registrazione. La restituzione è
disposta dalle competenti autorità finanziarie su domanda corredata da apposita
dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione appaltante entro i 20 giorni successivi
a quello dell'accertamento definitivo dell'ammontare, ai termini dell'art. 83
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla imposta di registro.
L'appaltatore perde qualsiasi diritto alla restituzione se non presenta la
domanda entro il termine stabilito dall'art. 137, cpv. del citato regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3269.
6. Per i contratti di manutenzione, la cui durata
sia superiore ad un anno, la liquidazione del più o del meno pagato per imposte
è fatta alla fine dell'appalto.
10. Consegna dei lavori
1. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre
45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di
approvazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo il deliberamento. Per i
cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta,
di cui all'ultimo comma dell'art. 4.
2. Nel giorno fissato dall'ingegnere capo e
notificato all'appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a
disposizione dell'ingegnere incaricato di fare la consegna il numero di
canneggiatori e operai e gli utensili e materiali necessari per fare, ove
occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i piani, profili e
disegni relativi. L'appaltatore deve anche sostenere le spese relative alla
consegna e alla verifica e completamento del tracciamento che fosse stato già
eseguito a cura dell'Amministrazione.
3. Effettuato il tracciamento, saranno collocati
picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.
4. L'appaltatore è responsabile della conservazione
dei segnali e capisaldi e deve ricollocarli quando siano stati tolti.
5. La consegna deve risultare da un verbale esteso
in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita dal regolamento approvato
con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dalla data di esso decorre il
termine utile per il compimento delle opere.
6. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno
stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine
perentorio, trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione ha diritto di
risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio, prescindendo
in questo caso da tutte le formalità relative a tale procedimento, prescritte
dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
7. Nel caso di risoluzione del contratto è disposto
l'incameramento della cauzione.
8. Se la consegna non avvenga nel termine stabilito
per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha
diritto al rimborso dall'Amministrazione appaltante delle spese di cui al
precedente art. 9 nonché ad un rimborso delle altre spese da lui effettivamente
sostenute e comunque non superiori alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo
netto dell'appalto: 1,50% per la parte di importo fino a 50 milioni; 1% per la
eccedenza fino ai 500 milioni e 0,50% per la parte eccedente i 500 milioni. Ove
l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo.
9. Quando ricorrano le condizioni dell'art. 10,
ultimo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n.
350, il capitolato speciale deve stabilire che la consegna viene eseguita in
più parti.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia
sospesa dall'Amministrazione per ragioni che non siano da attribuire a cause di
forza maggiore, la sospensione non può, nel complesso, durare oltre 30 giorni.
Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al
comma ottavo del presente articolo.
11. Condotta dei lavori da parte
dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei
requisiti d'idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere depositato presso
l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e
sulla conseguente sua accettabilità.
3. L'appaltatore o un suo incaricato, il cui
nominativo deve essere preventivamente comunicato alla direzione dei lavori,
deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori.
4. L'Amministrazione ha diritto di esigere
dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno
di allegare alcuno speciale motivo e senza che per ciò debba accordare
indennità di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.
12. Ordini di servizio,
istruzioni e prescrizioni
1. L'appaltatore nell'eseguire i lavori in
conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle
istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dall'ingegnere
capo o dall'ingegnere direttore dei lavori.
2. E' salva la facoltà dell'appaltatore di fare le
proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
13. Variazioni ai lavori
1. L'appaltatore non può per nessun motivo
introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti, in
confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i
limiti stabiliti dal successivo art. 14, tutte le variazioni ritenute opportune
dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non
mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.
2. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto
dal direttore dei lavori col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione,
quando questa sia prescritta.
3. Nei casi di assoluta urgenza il direttore può
ordinare per iscritto l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo
comma dell'art. 32 della legge sui lavori pubblici.
4. Le variazioni sono valutate ai prezzi di
contratto; ma se siano da eseguire categorie di lavori non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del
regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
5. Qualora le variazioni regolarmente ordinate
importino, nelle quantità delle varie specie di opere; come desumibili dal
capitolato speciale e dai disegni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7,
modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore si
farà luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. Le modifiche
di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando le
quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il
quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. Il compenso
non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto.
6. In caso di controversia sul compenso di cui al
precedente comma l'appaltatore può promuovere il giudizio arbitrale anche
durante l'esecuzione dei lavori.
14. Aumento e diminuzione dei
lavori
1. La Amministrazione durante l'esecuzione dei
lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una
diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno
dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna
all'appaltatore.
2. Oltre tale limite l'appaltatore può recedere dal
contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi
contrattuali.
3. Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra,
un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
4. Raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale
o anche prima, ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite
l'Amministrazione ne dà comunicazione all'appaltatore il quale, nel termine di
dieci giorni deve dichiarare per iscritto alla direzione dei lavori se intende
recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse
condizioni. In quest'ultima ipotesi l'Amministrazione deve rendere note le
proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni.
5. Ove l'appaltatore, dopo aver ricevuta la
comunicazione di cui al comma precedente prosegua i lavori senza chiedere né il
recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse
condizioni del contratto.
6. Ai fini del presente articolo l'importo
dell'appalto è fornito dalla somma risultante dall'aggiudicazione o dal
contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o
lavori suppletivi quando non sia pattuito diversamente, nonché dell'ammontare
dei compensi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta al
corrispettivo contrattuale, escluse le variazioni dipendenti da revisione dei
prezzi.
7. Nella determinazione del sesto quinto agli
effetti dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici non sono tenuti in conto
gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a
fondazioni. Tuttavia ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino
il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un equo
compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono tenute in conto
nella determinazione del sesto quinto agli effetti del primo comma del presente
articolo.
8. In caso di dissenso sulla misura del compenso è
accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo
all'appaltatore il diritto di inserire in contabilità ordinaria riserve per
l'ulteriore richiesta.
15. Disciplina e buon ordine dei
cantieri
1. L'appaltatore mantiene la disciplina nei
cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed
operai le leggi e i regolamenti.
2. L'appaltatore non può assumere per suoi agenti e
capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo,
occorrendo, nella condizione e nella misurazione dei lavori.
3. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere
il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli
operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.
4. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai,
nonché dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.
16. Cantieri, attrezzi, spese ed
obblighi generali a carico dell'appaltatore
1. Salve le eccezioni previste dai capitolati
speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico
dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli;
le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per
attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e
simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al
collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai, per
strade o ferrovie di servizio; le spese per passaggio, per occupazioni
temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona conservazione
delle opere fino al collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui
materiali, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di
appalto, quanto se siano stabiliti o accresciuti posteriormente, e qualsiasi
altra relativa all'impresa.
2. L'appaltatore deve provvedere i materiali e i
mezzi d'opera che gli siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per
essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia.
3. Con i prezzi indicati nelle tariffe
contrattuali, l'appaltatore deve, a richiesta del direttore, mantenere in buono
stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade e i ponti di
servizio che occorrano per i lavori in economia.
4. L'Amministrazione può mantenere sorveglianti in
tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui usi
l'appaltatore.
17. Trattamento dei lavoratori
1. Nei contratti sarà stabilito di regola che
l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiore quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i
lavori.
2. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel
pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore è avvertito per iscritto di
eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove egli non provveda la
Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme
dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati
concessi a favore di altri creditori a norma degli articoli 351 e seguenti della
legge sui lavori pubblici.
3. I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle
note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.
18. Danni
1. Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze
per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'opera.
19. Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore deve osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione ed esistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tali obblighi si opera
sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se
l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede
l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori
responsabilità dell'appaltatore.
20. Accettazione, qualità ed
impiego dei materiali
1. I materiali devono corrispondere alle
prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono
esser messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori, o
in caso di controversia, dell'ingegnere capo.
2. L'accettazione dei materiali non è definitiva se
non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare
in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la introduzione nel
cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del
contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri
a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel
termine prescritto dall'ingegnere capo, l'Amministrazione può provvedervi
direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche
qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio.
4. Qualora si accerti che i materiali accettati e
posti in opera siano di cattiva qualità, si provvede a norma dell'art. 23.
5. Le prescrizioni dei commi precedenti non
pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo.
6. Qualora senza opposizione dell'Amministrazione,
l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali
di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una
lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento dei prezzi, ed il
computo metrico è fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità
ed il magistero stabiliti dal contratto. Se invece sia ammessa
dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella
loro consistenza o qualità ovvero una minor lavorazione, il direttore dei
lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una
adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e
giudizio definitivo in sede di collaudo.
7. La direzione dei lavori può disporre le prove
che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese
relative sono a carico dell'appaltatore.
21. Provvista dei materiali
1. L'appaltatore provvede i materiali dove meglio
creda purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nel
capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi
debbono provenire.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli
oneri, derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa
ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, ed occupazioni temporanee.
3. A richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore
deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per
le occupazioni temporanee.
22. Sostituzione dei luoghi di
provenienza dei materiali
1. Qualora il capitolato speciale prescriva i
luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsiasi
ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per la
estrazione dei materiali stessi, l'appaltatore non può rifiutarsi al
cambiamento ordinato per iscritto dall'ingegnere capo.
2. Se il cambiamento importa una differenza in più
o in meno nel prezzo del materiale, questo è determinato con le norme stabilite
negli articoli 21 e 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio
1895, n. 350.
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali
siano stabiliti nel contratto, l'appaltatore non può cambiarli senza l'assenso
scritto dell'ingegnere capo.
23. Difetti di costruzione
1. L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue
spese e rischio, i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la
necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da
quelli prescritti.
2. Sulla opposizione dell'appaltatore decide
l'ingegnere capo, e, qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto,
si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che
esistano difetti di costruzione, ne riferisce all'ingegnere capo, il quale può
ordinare le necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione siano
accertati le spese delle verificazioni sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario
l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il
rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro
indennizzo o compenso.
24. Compensi all'appaltatore per
danni cagionati da forza maggiore
1. Nei casi nei quali il capitolato speciale non
escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso
capitolato non si stabiliscano termini maggiori, questi danni devono essere
denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i
cinque giorni da quello dell'avvenimento.
2. Il compenso per quanto riguarda i danni alle
opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
3. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il
danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso
è tenuto a rispondere.
4. Frattanto l'appaltatore non può, sotto nessun
pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non
sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'articolo 348 della legge
sui lavori pubblici.
5. Nessun compenso è dovuto per danno o perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in
generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del presente capitolato.
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di
corsi di acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a
libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli
assistenti a termini dell'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto
25 maggio 1895, n. 350. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la
dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo
quella testimoniale.
25. Norme per la misurazione dei
lavori
1. Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di
lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro
metodo, salve le eccezioni stabilite nei capitolati speciali.
26. Documenti contabili e
riserve dell'appaltatore
1. I documenti contabili sono tenuti secondo le
prescrizioni del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
2. Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti
documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed
iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento
di cui al precedente comma.
27. Chiusure dei registri per le
opere di durata pluriennale o la cui esecuzione viene interrotta
1. Per le opere da eseguirsi in più anni o che
debbano essere sospese a determinate epoche dell'anno il capitolato speciale
può prescrivere che alla fine di ogni anno si addivenga alla chiusura delle
partite del registro e alla redazione del conto delle opere eseguite nell'anno.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione del conto
come sopra redatto l'appaltatore può esplicare le sue osservazioni e riserve
con le norme e le modalità di cui all'articolo precedente.
28. Anticipazioni fatte
dall'appaltatore
1. Ove l'Amministrazione, quando ciò sia previsto
nel capitolato speciale, voglia far eseguire in economia opere o provviste
relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e chieda
all'appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere
direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che
il direttore dei lavori previa autorizzazione dell'ingegnere capo, gli abbia
ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle
relative prestazioni. Nell'ordine dato all'appaltatore deve essere fatta
espressa menzione dell'autorizzazione.
2. Nei capitolati speciali è fissato l'interesse da
corrispondere all'appaltatore sulle somme anticipate. Tale interesse non può
essere maggiore del sei per cento all'anno ed è dovuto in ragione del tempo
trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo
certificato di pagamento.
3. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi
computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando
i periodi di minor durata.
4. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a
carico dell'appaltatore non può superare in alcun momento il 5% dell'importo
dell'appalto a meno che l'appaltatore vi consenta.
29. Tempo utile per la
ultimazione dei lavori
1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di
consegna.
2. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse
nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di
ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative
spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria da stabilirsi nel
capitolato speciale per ogni giorno di ritardo.
3. L'ammontare delle spese di assistenza e della
penale è ritenuto sul prezzo del lavoro.
4. La penale deve essere applicata con deduzione
dall'importo del conto finale; è ammessa la totale o parziale disapprovazione
di essa quando si riconosca che in tutto od in parte il ritardo non sia
imputabile all'appaltatore.
5. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve
essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio.
6. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento
del contratto né ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza,
qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine
contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Resta salvo ed
impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il ritardo sia
dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione.
7. Nel caso di rescissione in danno o di esecuzione
di ufficio il periodo di ritardo si computa fino alla scadenza del termine
fissato dall'Amministrazione all'appaltatore a norma dell'art. 28 del
regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
30. Sospensione dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni
climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo,
d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei
lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che
determinarono la sospensione.
2. Fuori dei casi previsti nel precedente comma,
l'ingegnere capo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare
la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel
complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi
complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può
chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si
oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
3. Per la sospensione disposta nei casi, modi e
termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del
presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
4. In ogni caso la durata della sospensione non è
calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
31. Proroghe
1. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non
imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dall'Amministrazione purché le domande pervengano prima della scadenza
del termine anzidetto.
2. La concessione della proroga non pregiudica i
diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior
durata dei lavori sia imputabile all'amministrazione.
32. Durata giornaliera dei
lavori
1. Salva l'osservanza delle norme relative alla
disciplina del lavoro, l'appaltatore non può far lavorare gli operai oltre i
limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro né di
notte senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori. Qualora
l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dell'appaltatore, questi
non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva sempre l'osservanza delle norme relative
alla disciplina del lavoro, il direttore dei lavori, qualora ravvisi la
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in
condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è
obbligato ad uniformarvisi, salvi gli eventuali indennizzi che possono
competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.
33. Pagamenti in acconto
1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti
all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti
in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal
capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente
eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto
devono essere emessi non appena sia scaduto il termine fissato nel capitolato
speciale per tale emissione o appena raggiunto l'importo prescritto per
ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 45 giorni dal verificarsi delle
circostanze previste nel comma precedente.
3. Sull'importo dei lavori eseguiti vengono
effettuate le ritenute di legge.
4. Le somme ritenute costituiscono per
l'Amministrazione una ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi
dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di saldo, salvo
quanto è disposto negli articoli 35 e 36. Sulle somme ritenute
l'Amministrazione ha gli stessi diritti che ad essa competono sulla cauzione.
34. Valutazione dei lavori in
corso d'opera per i pagamenti in acconto
1. I certificati di pagamento in acconto vengono
emessi dall'ingegnere capo sulla base di documenti contabili compilati a norma
di regolamento, indicanti la qualità, la quantità e l'importo dei lavori
eseguiti.
2. Per determinati manufatti, il cui valore è
preminente nei confronti della spesa per la messa in opera, i capitolati
speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera ai fini del loro
accreditamento, non oltre il 50%, in contabilità prima della messa in opera.
3. Salva diversa disposizione del capitolato
speciale, all'importo dei lavori eseguiti si aggiunge metà di quello dei
materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori da
valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
4. I materiali e i manufatti portati in contabilità
rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere
rifiutati, se non adatti, dal direttore dei lavori.
35. Ritardi nei pagamenti degli
acconti
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate
in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori
o per qualsiasi altro motivo attribuite all'Amministrazione, entro i termini di
cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli
interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto
certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 60 giorni, dal
giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari
all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle
banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi
disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse
è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori
pubblici.
2. Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore
dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato
di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma
dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del
titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 60 giorni, sono
dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente.
3. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di
mora comprensivi del risarcimento del danno a' sensi dell'art. 1224, secondo
comma, del codice civile.
4. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione
degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in
mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
36. Ritardo nel pagamento della
rata di saldo
1. Qualora l'emissione del titolo di pagamento
della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120
giorni dalla data del certificato di collaudo per motivi attribuibili
all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata
medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato.
2. Comunque, fermo restando il disposto dell'art.
96, 2 comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350
, qualora la emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata
entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il
certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine
l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al
giorno dell'emissione del titolo di pagamento.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora
l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per
oltre 60 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli
interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35.
4. Infine sulle somme contestate e riconosciute in
sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere
30 giorni dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto
emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie.
37. Prezzi contrattuali
1. Salvo quanto è stabilito nel presente
capitolato, i prezzi di appalto si intendono fissi ed invariabili. E' peraltro
ammessa la revisione dei prezzi a norma delle disposizioni vigenti.
2. La revisione in aumento o in diminuzione ha
luogo sentito in ogni caso l'appaltatore.
38. Inizio e compimento delle
operazioni di collaudo
1. Entro il termine prescritto dal capitolato
speciale, e, in difetto, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori deve iniziarsi la visita di collaudo. In ogni caso il termine decorre
dalla data sotto la quale giunge alla direzione dei lavori la comunicazione
dell'appaltatore concemente l'avvenuta ultimazione dei lavori.
2. Le operazioni di collaudo, ivi compresa
l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti
all'Amministrazione appaltante, devono essere compiute nel termine che, a norma
dell'art. 22, lettera h), del decreto ministeriale 29 maggio 1895, che approva
il regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono
nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, deve essere indicato nel
capitolato stesso, salvo il caso previsto dall'art. 96 del regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
39. Proprietà degli oggetti
trovati
1. L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano
allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore
e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o la archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi espropriati per
l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori
stessi, e l'appaltatore deve consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborsa
le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che
fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il
diligente ricupero.
2. Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali
nella esecuzione dei lavori deve darne subito partecipazione alla direzione e
non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso
della direzione stessa.
40. Proprietà dei materiali di
demolizione
1. I materiali provenienti da escavazioni o
demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel capitolato
speciale non sia disposto altrimenti.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente
accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato speciale, intendendosi di ciò
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora il capitolato speciale stabilisca che i
detti materiali siano ceduti all'appaltatore il prezzo ad essi attribuito nel
capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che
la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
41. Scioglimento del contratto -
Valutazione del decimo
1. Nel caso di scioglimento del contratto, secondo
l'art. 345 della legge sui lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui
all'articolo 35 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n.
350.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite
da pagarsi all'appaltatore ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori
pubblici è calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del
prezzo che è servito di base al contratto depurato del ribasso d'asta, e
l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'Amministrazione ha facoltà di ritenere le
opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati
nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra
il costo di costruzione e quello del momento dello scioglimento del contratto.
42. Procedimento amministrativo
1. Quando sorgano contestazioni fra il direttore
dei lavori appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via
amministrativa, a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio
1895, n. 350.
2. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono
essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini
tassativamente stabiliti dal regolamento sopracitato.
43. Arbitrato
1. Salvo il disposto del successivo art. 47, tutte
le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante
l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura
tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via
amministrativa a norma del precedente art. 42, sono deferite, giusta gli articoli
806 e seguenti del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori
pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) , al giudizio di cinque arbitri.
44. Tempo del giudizio arbitrale
1. Per tutte le controversie la domanda di
arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo.
2. La domanda può essere proposta e il giudizio ha
luogo anche durante la esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del
collaudo:
a)
per le controversie rispetto alle quali le parti sono
d'accordo a non differire la risoluzione;
b)
per quelle la cui natura o rilevanza economica, ad avviso
di una delle parti, non consenta che la loro risoluzione sia differita. La
rilevanza economica deve essere valutata in relazione all'importo totale
dell'appalto ed essere tale da portare notevole pregiudizio alla continuazione
dei lavori;
c)
per quelle di cui agli articoli 13 e 35, ultimo comma.
3. Spetta agli arbitri decidere se le controversie,
per le quali sia domandato il loro giudizio in base alla lettera b), siano
effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o debbano invece
essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.
45. Collegio arbitrale
1. Il Collegio arbitrale è così composto:
a)
da un magistrato del Consiglio di Stato, che lo presiede,
nominato dal presidente del Consiglio stesso;
b)
da un magistrato giudicante della Corte di appello di
Roma, nominato dal Primo Presidente della Corte stessa;
c)
da un componente tecnico del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nominato dal Presidente del Consiglio stesso;
d)
da un funzionario della carriera direttiva, amministrativa
o tecnica del Ministero dei lavori pubblici o da un avvocato dello Stato,
nominato dal Ministro per i lavori pubblici o da un suo delegato;
e)
da un libero professionista, iscritto nel relativo albo
professionale, nominato dall'appaltatore.
2. Gli arbitri nominati ai sensi del precedente
comma, lettera a), b), c) e d) continuano nelle loro funzioni anche se cessino
dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso.
3. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa,
durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede
alla sostituzione con le norme del precedente comma primo.
4. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti
dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che
abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto,
sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro
che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie
stesse.
5. Il segretario del Collegio arbitrale è scelto
dal Collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa
del Ministero dei lavori pubblici.
46. Domanda per l'arbitrato
1. L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata
a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni da quello in
cui fu notificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la
controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42.
2. La notificazione deve essere fatta presso
l'ufficio della Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dalla legge
25 marzo 1958, n. 260.
47. Deroga alla competenza
arbitrale
1. In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e
seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola
inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa
privata.
2. Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la
domanda è proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al
giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e
del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche.
48. Forma della domanda e
deduzione dell'altra parte
1. L'istanza di cui all'art. 46 deve formulare con
precisione tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli
arbitri.
2. La parte a cui tale istanza è notificata può,
nel termine di 60 giorni successivi ai 60 di cui all'art. 46, notificare
all'altra le sue deduzioni e proporre le proprie domande.
49. Istanza per la nomina degli
arbitri
1. Durante il termine indicato nel precedente art.
46 o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente,
possono presentare istanza ai presidenti dei Collegi di cui è parola nell'art.
45, perché nominino gli arbitri ivi designati alle lettere a), b) e c).
2. Nello stesso termine, ciascuna parte notifica
all'altra la scelta del proprio arbitro di cui alle lettere d) ed e).
50. Giudizio arbitrale
1. Le parti trasmettono al Collegio arbitrale, dopo
la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal Collegio medesimo,
i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 816 del Codice di
procedura civile.
2. Gli arbitri giudicano secondo le regole di
diritto.
3. Le verificazioni, le perizie e gli altri atti
istruttori che si riconoscano necessari sono eseguiti direttamente dal Collegio
arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.
4. E' applicabile agli arbitri l'art. 4 della legge
20 marzo 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo per quanto
concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi.
5. In pendenza dell'arbitrato non sono sospesi i
provvedimenti della pubblica Amministrazione per l'esecuzione di ufficio, né
gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto che siano
riconosciuti necessari nel pubblico interesse.
6. In questi casi gli arbitri, se giudicano che non
vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore decidono
altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto.
51. Pronuncia arbitrale
1. Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di
90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il
disposto dell'art. 820 del Codice di procedura civile.
2. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa
impugnazione secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.
3. Gli arbitri decidono a carico di quale delle
parti ed in quale proporzione debbano andare le spese del giudizio.
4. La liquidazione delle spese e degli onorari
degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'art. 814 del Codice di procedura
civile.