DECRETO del PRESIDENTE
della REPUBBLICA 18 febbraio 1999, n. 238
Regolamento recante norme
per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
in materia di risorse
idriche
(G.U. n. 173 del 26 luglio 1999)
Art. 1. Demanio idrico
1. Appartengono allo Stato e fanno parte del
demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche
raccolte in invasi o cisterne.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non
ancora raccolte in invasi o cisterne.
3. Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, la raccolta delle acque di cui al comma 2 in
invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e
non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle
norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione
dei relativi manufatti, nonché delle discipline delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di trattamento e di depurazione
delle acque.
4. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli
elenchi delle acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la
concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 2. Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati l'articolo 910 del codice civile, gli articoli 1, 2,
3 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, l'articolo 1, l'articolo 103,
secondo comma, dalla parola: "Se" alla parola: "caso"
e l'articolo 104 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I provvedimenti di approvazione degli elenchi
delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente
regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi
vigenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.