D.P.R. 20 ottobre 1998,
n. 403
Regolamento per
l'attuazione dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127
Capo I - Disposizioni in materia
di dichiarazioni sostitutive
1. Estensione dei casi di
utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di
pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) titolo
di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
b) situazione
reddituale o economica, anche ai fini della concessioni di benefici e vantaggi
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero
del codice fiscale, dalla partita IVA e di qualsiasi altro dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
c) stato di
disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di
studente o di casalinga;
d) qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
e) iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le
posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di
cui all'articolo 77 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato
dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
g) di non
aver riportato condanne penali;
h) qualità
di vivenza a carico;
i) tutti i
dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati
necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed
all'università; quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli
uffici della motorizzazione civile; i certificati e gli estratti dai registri
dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito
dei procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione
sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15. Le
amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli
dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei
controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.
2. Estensione dei casi di
utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli
elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento e all'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n.15 sono comprovati dall'interessato, a titolo
definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può
riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare
anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme
all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la
presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli
effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i
fatti i le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da
parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia
fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui sia già in
possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2 i certificati di cui all'articolo 10.
3. Presentazione delle
dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. Il responsabile del procedimento, identificato
ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque
competente a ricevere la documentazione.
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma
4, della legge 15 maggio1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri
d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in
cui lo norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo
della produzione di atti di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare
all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14
della legge 4 gennaio1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta
dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a
ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza
obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal
caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
4. Impedimento alla
sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare
è raccolta da pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione
è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima,
della causa dell'impedimento a sottoscrivere.
5. Dichiarazioni sostitutive
presentate da cittadini stranieri
1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 siano presentate da
cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per
i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente
ai casi di cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
6. Disposizioni generali in
materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i
moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che
gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione
delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle
sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo
può contenere anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. Le singole amministrazioni inseriscono nei
moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni
sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.
Capo II - Acquisizione diretta
di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni ed esibizione di
documenti di riconoscimento da parte degli interessati
7. Acquisizione diretta dei
documenti ed esibizione di documenti di riconoscimento
1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in
grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati
relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre
acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la procedura di
cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro.
2. In tutti i casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e
qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione,
il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad
assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo
ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale attraverso il sistema postale.
4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso
l'esibizione a parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in
corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione
della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata, secondo
le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n.191
5. Il rifiuto da parte del funzionario competente
di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento corso di validità costituisce
violazione dei doveri d'ufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per documento
amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione comprendono
quelle indicate all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed
al d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.
8. Riservatezza dei dati
contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti
titolari dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti
alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 70 del R.D.L. 9 luglio 1939,
n. 1238, come sostituto dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n.127, di
accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto
dall'articolo 18, comma 2, del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto
divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è
sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini
statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al
parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai
competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità
preventivamente concordate. L'istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero
della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione
dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
9. Acquisizione di estratti
degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono
richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di
stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre
autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le
amministrazioni possono comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli
estratti qualora lo ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle
proprie finalità istituzionali.
Capo III - Attestazioni di soggetti privati e
certificati non sostituibili con altri strumenti di certezza
10. Certificati non sostituibili
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti
da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti
dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico
di base con validità per l'intero anno scolastico.
Capo IV - Disposizioni finali
11. Controllo sul contenuto
delle dichiarazioni sostitutive
1. Le amministrazioni procedenti, sono tenute a
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano
dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione procedente
richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della
relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la
successiva acquisizione del certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n.15, qualora dal controllo di cui al comma 1
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
12. Certificati di abilitazione
1. Quando è utilizzata ad indicare i titoli di
abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola
"certificato" viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti
rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio
di determinate attività, rispettivamente con le parole "diploma" o
"patentino".
13. Abrogazione di norme
1. In riferimento alle disposizioni dell'articolo 1
del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 27 della legge 4 gennaio
1968, n.15, l'articolo 77, ultimo comma del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,
come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il
primo comma dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli
1 e 2 del presente regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
3. In riferimento all'articolo 4 del presente
regolamento, è abrogato l'articolo 20-bis della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. In riferimento alla disposizione dell'articolo
6, comma 2, del presente regolamento è abrogato il penultimo comma
dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. È abrogato il d.P.R. 25 gennaio 1994, n.130.