Decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
Regolamento recante norme
di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
CAPO I - Principi organizzativi
e procedimentali
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento ha per oggetto la
localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro
realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e
riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.114.
2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e
3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di
coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello
sportello unico degli enti locali.
3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui
all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale.
Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e
riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21
della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla
normativa vigente.
Art. 2 (Individuazione delle
aree da destinare agli insediamenti produttivi)
1. La individuazione delle aree da destinare
all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali
e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è effettuata dai comuni,
salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali.
Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti
urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure
individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a)
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune è tenuto a
trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della
adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla
preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale
intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del
comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8
agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127.
2. In sede di individuazione delle aree da
destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il
consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla
redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27
della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di
cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di
apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere
alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle
opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale
osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.
Art. 3 (Sportello unico)
1. I comuni esercitano, anche in forma associata,
ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
funzioni ad essi attribuite dall'articolo 24, del medesimo decreto legislativo,
assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per
lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di
uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono
per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente
regolamento.
2. Lo sportello unico assicura, previa
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via
telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure
previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione
presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni
utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività
promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni
possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La struttura, su richiesta degli interessati, si
pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura,
dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti
strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che
ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento
autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il
responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è
responsabile dell'intero procedimento.
CAPO II - Procedimento
semplificato
Art. 4 (Procedimento mediante conferenza di servizi)
1. Per gli impianti e i depositi di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi
di cui all'articolo 1, comma 3 del presente regolamento, ovvero quando il
richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni,
di cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio con la presentazione della
domanda alla struttura, la quale invita ogni amministrazione competente a far
pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un
termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della
documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di
impatto ambientale il termine è di centocinquanta giorni, fatta salva la
facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque
non superiore a novanta giorni. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente
per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della
documentazione trasmessa può richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione.
In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della
documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle
amministrazioni di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la
pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il
procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni
dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di
servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per
ottenere il superamento della pronuncia negativa.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1,
entro i successivi cinque giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del
procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si
svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. La convocazione della conferenza è resa pubblica
anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i
soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la
conferenza è tenuta a valutare.
5. La conferenza dei servizi procede
all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene
luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle
norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il
termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il
rispetto dei termini di cui al comma 7.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte
dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui
al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del
procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico,
al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi
disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei
Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo
articolo 14, comma 4.
7. Il procedimento si conclude nel termine di sei
mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il
procedimento si conclude nel termine di undici mesi.
Art. 5 (Progetto comportante la variazione di strumenti
urbanistici)
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto
con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il
Sindaco del comune interessato rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il
progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate
all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in
relazione al progetto presentato, il Sindaco può, motivatamente, convocare una conferenza
di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, per le
conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza
può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto dell'impianto industriale.
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi
comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione
costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni,
proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17
agosto 1942, n.1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il
consiglio comunale.
CAPO III - Procedimento mediante
autocertificazione
Art. 6 (Principi organizzativi)
1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la
competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica
domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione
edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei
progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia
urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della
tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di
professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante
dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui
all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa
comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della
domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura,
anche in via informatica, alla regione nel cui territorio è localizzato
l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza,
ai soggetti competenti per le verifiche.
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette
immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate
forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per
il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta,
l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso
il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti
concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al
comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi
richiesti.
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle
soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e
tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità
ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre
una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai
sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il
soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto
apposito verbale.
5. Qualora, al termine dell'audizione, sia
raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990,
sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a
condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili
con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'articolo 8, comma 1. Il
termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto
modificato conformemente all'accordo.
6. Ferma restando la necessità della acquisizione
della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita
l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati
secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del
progetto si intende autorizzata se la struttura, entro sessanta giorni dal
ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non
convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie
modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La
realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione
edilizia, ove necessaria ai sensi dclla normativa vigente.
7. Quando, in sede di esame della domanda, la
struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di
correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle
autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente
gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione
relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della
concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente, e salvo
quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 e 9, è concluso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione
per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.
9. Qualora debbano essere acquisiti al procedimento
pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127.
10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma
8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle
autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli
autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a
comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione
dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio
della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori
per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle
autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione
materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della
struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la
contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica
dandone contemporanea comunicazione all'interessato.
12. A seguito della comunicazione di cui al comma
10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli
ritenuti necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o
privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla
realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla
struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2,
memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che
il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla
quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti
alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia,
competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti
si pronuncia, motivatamente, la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per
non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che
consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia
di inizio attività.
Art. 7 (Accertamento della
conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria
e della tutela ambientale)
1. La struttura accerta la sussistenza e la
regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1. Successivamente la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno
per le materie di propria competenza, verificano la conformità delle medesime
autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici
e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici,
forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e
archeologico incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli enti di cui al comma
1, riguarda fra l'altro:
a) la
prevenzione degli incendi;
b) la
sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di
persone o cose;
c) l'installazione
di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione
di recipienti a pressione contenenti GPL;
e) il
rispetto delle vigenti nonne di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
f) le
emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le
emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di
immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento
acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto
produttivo;
i) le
industrie qualificate come insalubri;
l) le
misure di contenimento energetico.
3. Il decorso dei termine di cui all'articolo 6,
comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e
degli altri enti competenti.
Art. 8 (Affidamento delle
istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate)
1. 1. Fermo quanto disposto dal presente
regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare,
mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal
presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e
attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende
sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria
e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca
che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.
CAPO IV - Procedura di collaudo
Art. 9 (Modalità di esecuzione)
1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme
vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da
altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista
dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né
economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la
conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici della
struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si avvale del
personale dipendente dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa
vigente e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento.
L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno
compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della
richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura
dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso
di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli
adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti
produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la
sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla
tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in
sede di autorizzazione.
4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato
sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la
certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle
vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la
struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in
pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura
della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in
conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in
funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di
agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro
atto amministrativo richiesto.
6. La regione e gli altri enti competenti
effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano
le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la
ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i
provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e
l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della
regione e della struttura comunale.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non
esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di
controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da
esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli
impianti.
Art. 10 (Spese)
1. Restano ferme le disposizioni che prevedono a
carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti in relazione ai
procedimenti disciplinati dal presente regolamento.
Art. 11 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il
sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.