D.P.R. n. 34 DEL 25 GENNAIO 2000
REGOLAMENTO IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE
DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1.
Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione
di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
2.
La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici
affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto
speciale e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a
150.000 Euro.
3.
Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7,
l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento
costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione
dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini
dell’affidamento di lavori pubblici.
4.
Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la
dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi
da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV.
Art. 2 (Definizione)
1. Ai fini del presente
Regolamento si intende per :
a)
“Legge”: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
b)
“Stazioni appaltanti”: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
della Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
c)
“Regolamento generale”: il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2,
della Legge;
d)
“Regolamento”: il presente regolamento;
e)
“Procedimento di qualificazione”: la sequenza degli atti disciplinati
dalle norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati
soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e
tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
f)
“Autorità”: l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai
sensi dell’articolo 4 della Legge;
g)
“Organismo di autorizzazione”: l’Autorità;
h)
“Organismi di accreditamento”: i soggetti legittimati da norme
nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie
UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui
alla lettera l);
i)
“Organismi di attestazione”: gli organismi di diritto privato, in
prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti
esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a) e b) della
Legge;
l)
“Organismi di certificazione”: gli organismi di diritto privato che
rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee
serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualità;
m)
“Autorizzazione”: l’atto conclusivo del procedimento mediante il quale
l’Autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di
cui alla lettera i);
n)
“Accreditamento”: l’atto conclusivo della procedura mediante il quale
gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a
svolgere le attività di cui alla lettera l);
o)
“Commissione”: la Commissione consultiva prevista dall’articolo 8,
comma 3, della Legge del cui parere si avvale l’Autorità ai fini
dell’autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di
cui alle lettere i) e l), nonché della definizione delle procedure e dei criteri
cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
p)
“Attestazione”: il documento che dimostra il possesso dei requisiti di
cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b),
della Legge;
q)
“Certificazione”: il documento che dimostra il possesso del
certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente disciplina nazionale;
r)
“Dichiarazione”: il documento che dimostra la presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualità di cui all’articolo 8, comma
3, lettera b) della legge;
s)
“Osservatorio”: l’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo
4, comma 10, lettera c), e all’articolo 14, comma 11, della Legge;
t)
“Imprese”: i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b)
e c), della Legge;
u)
“Impresa assegnataria”: l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo
10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o totalmente,
l’esecuzione dei lavori;
v)
“Casse Edili”: gli organismi paritetici istituiti attraverso la
contrattazione collettiva di cui all’articolo 37 della Legge.
Art. 3 (Categorie e
classifiche)
1.
Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per
categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e
per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito
delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare
alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata
o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad
almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3.
Le categorie sono specificate nell’allegato A.
4.
Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I -fino a £. 500.000.000
Euro 258.228
II -fino a £. 1.000.000.000 Euro 516.457
III -fino a
£. 2.000.000.000 Euro 1.032.913
IV -fino a £. 5.000.000.000 Euro 2.582.284
V -fino a £. 10.000.000.000 Euro 5.164.569
VI -fino a £. 20.000.000.000 Euro 10.329.138
VII -fino a
£. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
VIII -oltre
£. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
5.L’importo della classifica VIII (illimitato) ai
fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito
pari a lire quaranta miliardi (Euro 20.658.276).
6.Per gli appalti di importo a base di gara superiore
a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione
conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta
con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre
volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto
previsto all’articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo
l’articolo 10, comma 1-quater, della Legge.
7.Per le
imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la qualificazione
di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la
partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per
l’affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis,
della Legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea
l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque
consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche
alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione Europea.
8.Le
imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e
costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea
con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della
Legge.
Art. 4 (Sistema di
qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità
aziendale)
1.
Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
lettere a) e b), della Legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità
aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del
suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza
temporale prevista dall’allegato B.
2.
La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione
della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa
nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e
classifiche.
3.
Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il
possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità
aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore
delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
TITOLO II -
Autorizzazione degli organismi di attestazione
Art. 5 (Commissione consultiva)
1.
La Commissione è composta dai seguenti componenti:
a)
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di
Presidente, designato dal Ministro competente;
b)
un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali
designato dal Ministro competente;
c)
un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato designato dal Ministro competente;
d)
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
designato dal Ministro competente;
e)
un rappresentante del Ministero dell’ambiente designato dal Ministro
competente;
f)
un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione
designato dal Ministro competente;
g)
un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro
competente;
h)
due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
i)
due rappresentanti dei Comuni designati dall’Associazione nazionale
dei comuni italiani;
l)
un rappresentante delle Province designato dall’Unione delle province
d’Italia;
m)
tre rappresentanti delle categorie lavoratrici
interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti
collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o
di comparto;
n)
nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni
nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di
lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto.
2.
Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da personale
dell’Autorità.
3.
La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l),
m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo
ostativo al funzionamento della Commissione.
4.
La Commissione è convocata dal Presidente dell’Autorità, con preavviso
di almeno quindici giorni e con l’indicazione delle questioni da trattare.
5.
I pareri della Commissione sono assunti, in prima convocazione, con la
presenza di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6.
Per la partecipazione alle attività della Commissione è stabilito un
compenso nella misura determinata dall’Autorità nei limiti delle risorse
disponibili.
Art. 6 (Nomina dei componenti della Commissione)
1.
I membri della Commissione sono nominati dall’Autorità e
durano in carica per un triennio.
2.
In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione
dall’incarico per qualsiasi altro motivo, l’Autorità provvede alla loro
sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di
tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 7 (Requisiti generali e di indipendenza delle
SOA e relativi controlli)
1. Le Società Organismi di
Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui
denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi
di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della
Repubblica.
2. Il
capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente
versato.
3. Lo
statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di
attestazione secondo le norme del Regolamento e di effettuazione dei connessi
controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle
imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico -
finanziaria.
4.
La composizione e la struttura organizzativa delle SOA
deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di
collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice
civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di
qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare
e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro
verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di
interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Ai fini del controllo e
della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del
requisito dell’indipendenza l’Autorità può richiedere, indicando il termine per
la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed
enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione
riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di
controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
7. Non possono svolgere
attività di attestazione le SOA:
a)
che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b)
che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c)
che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed
assistenziali previsti dalla vigente legislazione;
d)
qualora nei confronti dei propri amministratori, legali
rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista
dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle
cause ostative previste dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
e)
qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti
o direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità
morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) che
nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore
professionale grave formalmente accertato;
g) che
hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste.
8.
Le SOA comunicano all’Autorità l’eventuale sopravvenienza
di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9.
La mancata risposta a
richieste dell’Autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata
comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di
informazioni non veritiere implicano l’applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 4, comma 7, della Legge e possono nei casi più gravi comportare
la revoca dell'autorizzazione.
Art. 8 (Partecipazioni azionarie)
1.
Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o
indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati
dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della Legge, nonché le
regioni e le province autonome.
2.
Le associazioni nazionali delle imprese di cui all’articolo 5, comma
1, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni
appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo
del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima
del 10%. Al fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione delle
parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte
delle associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione
in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3.
Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente
o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne
preventiva comunicazione all'Autorità.
4.
Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni
azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
5.
L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il
trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza
della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a
norma dell'articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità
adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.
6.
Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è
comunicato all'Autorità e alla SOA.
Art.
9 (Requisiti tecnici delle SOA)
1.
L'organico minimo delle SOA è costituito:
a)
da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura,
abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al
momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale,
assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno
quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di
responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri
(organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della
capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio
ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo
direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi,
di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b)
da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in
giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato,
in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore
dei lavori pubblici;
c)
da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore,
assunti a tempo indeterminato.
2. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i
requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
3 Il venire meno dei requisiti
determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali
delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.
4. Le SOA devono disporre di
attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni
all’Osservatorio conforme al tipo definito dall’Autorità entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art.
10 (Concessione e revoca della autorizzazione)
1.
Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della
qualificazione ai sensi del presente Regolamento è subordinato alla
autorizzazione dell'Autorità.
2. La SOA
presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a)
l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b)
l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa
eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c)
l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che
ne fanno parte;
d)
la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme
previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste
dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali
rappresentanti o direttori tecnici;
e)
certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori,
legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f)
un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente
a quanto stabilito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente Regolamento, saranno utilizzate per l’esercizio
dell’attività di attestazione;
g)
una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle
responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore
a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorità
ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla
documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario
all’Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel
termine.
4.
Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una
nuova istanza.
5.
L'autorizzazione è revocata dall'Autorità quando sia accertato il
venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9,
nonché quando sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei
mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per
più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di
violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la
propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della Legge,
del presente Regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento
di cui al comma 2, lettera f).
6.
Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d’ufficio,
quando l’Autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di
denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui
al comma 5. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati,
invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro
un termine perentorio non inferiore a
trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene
assunta la decisione in ordine alla revoca.
8.
In via istruttoria l’Autorità può disporre tutte le audizioni e le
acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in
contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla
stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e
non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine
per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo
necessario allo svolgimento dell’istruttoria ed alle presentazione delle
controdeduzioni.
9.
In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di
cessazione della attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a
tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla
data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la
documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di
qualificazione; nell’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il
trasferimento è disposto dall’Autorità.
10.
In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di
cessazione della attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti
per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio
ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.
Art.
11 (Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate)
1. L'Autorità iscrive in
apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e
ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
2. L'Autorità, sulla base
delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, cura la
formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti
qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione.
Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art.
12 (Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe)
1. Nello
svolgimento della propria attività le SOA devono:
a)
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge;
b)
acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed
operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c)
agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d)
assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla
Legge e dal Regolamento;
e)
disporre di risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f)
verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare
l’attestato.
2.
Per l’espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a
prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3.
Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al
pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo
ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere
qualificati secondo la formula di cui all'allegato E.
4.
L’importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato
corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il
pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto
contrario è nullo.
5.
Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro
rilascio, copia degli attestati.
1.
Gli organismi già accreditati al rilascio di
certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività di
attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'Autorità.
2.
L'autorizzazione è subordinata all'accertamento della
sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9,
fatta eccezione per ciò che attiene alla denominazione sociale e all’unicità
dell’oggetto sociale.
Art. 14 (Vigilanza dell’Autorità)
1.
L’Autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della
Legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando
ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che
le SOA:
a)
operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate
in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa;
b)
abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità
di conflitti di interesse;
c)
rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti
nell’articolo 4, e nel titolo III.
d)
applichino le tariffe di cui all’allegato E.
1.
I poteri di vigilanza e di controllo dell’Autorità ai fini di quanto
previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e
documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la
verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio
dell’attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale.
Sull’istanza di verifica l’Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a
mezzo dei propri uffici e sentita l’impresa sottoposta a verifica, provvede
entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dall’articolo 16,
comma 2, del presente Regolamento.
2.
L’Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un
numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla
stessa Autorità.
TITOLO III - Requisiti per la qualificazione
Art. 15 (Domanda di qualificazione)
1.
Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere,
oltre alla certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della
presenza di elementi significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e
b), della Legge secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B, i
requisiti stabiliti dal presente titolo.
2.
L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve
stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.
3.
La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari
alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto
alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di
rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto.
4.
Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di
rilascio dell’attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi trenta
giorni.
5.
La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a tre anni. Almeno
tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il
rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA
o con un’altra autorizzata.
6.
Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche
prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio
dell'attestazione già acquisita.
7.
Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le
stesse modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della
nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8.
Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze
sulla durata di efficacia dell’attestazione le variazioni che non
producono effetti diretti sulle
categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni
sono soggette, secondo criteri fissati dall’Autorità entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, a procedure accelerate e
semplificate nonché a tariffa ridotta.
9.
In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento
di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la
qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato
origine.
Art. 16 (Controllo dell’Autorità sulle attestazioni)
1.
Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati
dalle imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo
dell’Autorità qualora l’impresa interessata ne faccia richiesta entro il
termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della
determinazione stessa.
2.
L’Autorità, sentita l’impresa richiedente e la SOA e acquisite le
informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le
eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato.
L’inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell’Autorità costituisce
comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del presente
Regolamento.
Art. 17 (Requisiti d'ordine generale)
1.
I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione
Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a
Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini
italiani;
b)
assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze
definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o
del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
d)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del
paese di residenza;
e)
inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o del paese di provenienza;
f)
iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di
commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri
professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica
attività di impresa;
g)
insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di
cessazione dell'attività;
h)
inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i)
inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
l)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui
luoghi di lavoro;
m)
inesistenza di false dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il
conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
2.
L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i
soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti
richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel
contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
3.
Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e
dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in
accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di
rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
Art.18 (Requisiti di ordine speciale)
1.
I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a)
adeguata capacità economica e finanziaria;
b)
adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c)
adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d)
adeguato organico medio annuo.
2.
La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da
idonee referenze bancarie;
b)
dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto
all’articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste
nelle varie categorie;
c)
limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal
capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui
all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di
valore positivo.
3.
La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è
comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei
consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi
stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle
società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in
conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4.
La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in
proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata
con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’articolo
10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese
riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano
fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture
per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La
adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a)
con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto
previsto dall’articolo 26;
b)
dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie
oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della
classifica richiesta; l’importo è
determinato secondo quanto previsto dall’articolo 22;
c)
dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola
categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo
della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55%
dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre
lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore
al 65% dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono
determinati secondo quanto previsto dall’articolo 22.
6. L’esecuzione
dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti
dall’articolo 22, comma 7.
7. Per la
qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a
seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all’articolo
19, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge, oppure affidati in concessione,
il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno
staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato.
Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso
di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza
classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta
classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8.
L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di
attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in
locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali
indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra
di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata,
rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma di
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un
valore non inferiore al 2% della predetta cifra d’affari, costituito per almeno
la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce
al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da
evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento
precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata.
L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote
costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
9. L’ammortamento
è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con
la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte
dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi
stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati
in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
10.L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e
stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b),
effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In
alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato
non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per
personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la
retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima
necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore
della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della
retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11.Il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma
10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e
riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla
sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una
dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche,
da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai
modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e
all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
12.Alla determinazione delle
percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di
competenza dell’impresa, anche l’attrezzatura ed il costo per il personale
dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
13.I
consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili
possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante
l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti
possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il
costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14.Per
ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di
cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa
mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere
esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di
direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un periodo
complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella
stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con
l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei
certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori
tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo
ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due
miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma
5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale
precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15.Qualora
la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui
al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la
cifra d’affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali
indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d’affari stessa è figurativamente
e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la
cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
requisito di cui al comma 2, lettera b).
Art. 19
(Incremento convenzionale premiante)
1.
Qualora l’impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti
del sistema di qualità di cui all’articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti
requisiti ed indici economico finanziari:
a)
capitale netto, costituito dal totale della lettera A del
passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile
dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari
media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b);
b)
indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità
ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5;
le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine
dell’esercizio;
c)
reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza
tra il valore ed i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice
civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d)
requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) e
d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e
10;
i valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 2,
lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti dall’impresa sono figurativamente
incrementati in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto
dall’allegato F; gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la
dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18.
Art. 20 (Consorzi stabili)
1. Il
consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad
una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica
corrispondente all’importo pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate.
Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni
caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione.
Art. 21
(Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti)
1. Gli
importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle
tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni
accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di
sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono
soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito
di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2,
comma1, lettera b) del presente Regolamento.
Art. 22 (Determinazione del periodo di attività documentabile e dei
relativi importi e certificati)
1.
La cifra d’affari in lavori e gli importi dei lavori previsti
rispettivamente all’articolo 18, comma 2, lettera b), e all’articolo 18, comma
5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA.
2.
Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5,
OG9 e OG10, gli importi previsti all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono
quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA.
3.
I lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli
realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA.
4.
Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5,
OG9 e OG10, i lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli
realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con
la SOA.
5.
I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon
esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la
parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca
precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della
sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento
lineare degli stessi.
6.
L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto
del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle
risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve
dell’appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
7.
I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo
schema di cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei
committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon
esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene
indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti
alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi
archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli
interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data
di entrata in vigore del presente Regolamento.
8.
I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono
trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio.
L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
Art. 23 (Criteri di
accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero)
1.
Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia,
il richiedente produce:
a)
per i Paesi aderenti all’Unione Europea, la certificazione rilasciata
dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b)
per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia
del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori
eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che
i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c)
una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori
eseguiti.
Art. 24 (Lavori eseguiti dall’impresa
aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice)
1.
Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni
in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di
subappalto valgono i seguenti criteri:
a)
le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai
sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l’impresa subappaltatrice può
utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite
aventi le caratteristiche predette;
b)
l'impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei
lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo
complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di
cui all’allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in
caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota
eccedente quella anzidetta; l’importo dei lavori così determinato può essere
utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.
2.
I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della
qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa
aggiudicataria o subappaltatrice.
Art. 25 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti
e dei relativi importi)
1.
L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle
tabelle di cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di
stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti
all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata
con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.
2.
Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle
leggi sui lavori pubblici, l’importo e la categoria dei lavori sono desunti dal
contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per
intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui
all'allegato A.
3.
Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa
riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base
di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella
misura del 100%.
4.
Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo
totale dell’intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti
secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e
maggiorato del 25%.
5.
Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono
corredate dalla seguente documentazione:
a)
concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con
allegata copia autentica del progetto approvato;
b)
copia del contratto stipulato;
c)
copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d)
copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori.
6.
Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al
consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio
stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al
consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali
previste dall’articolo 24, comma 1, lettera b).
Art. 26 (Direzione
tecnica)
1.
La direzione tecnica è l'organo cui competono gli
adempimenti di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione
dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più
soggetti,
2.
I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico
sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo
superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra
equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o
equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del
diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di
requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore
delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a
cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori
attestanti tale condizione.
3.
I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono
rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi
producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore
tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale
rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente
dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale
regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili
soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli
scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di
laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la
qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di
esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di
cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati
dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o
requisiti professionali equivalenti.
4.
La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 18, comma 14,
è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione
può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se
l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori
tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5.
Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici
uscenti, si dispone:
a)
la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b)
la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed
importi corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito
lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in
precedenza connesse alla direzione tecnica.
6.
Se la variazione della direzione tecnica è influente per
l’iscrizione conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola
persona, l’impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata
e all’Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della
avvenuta variazione.
7.
In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento svolgono la funzione di
direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.
Art. 27 (Casellario informatico)
1.
Presso l’Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario
informatico delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle
attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del
presente Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste
dal Regolamento generale.
2.
Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa
qualificata i seguenti dati:
a)
ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di
iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b)
rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di
rappresentanza;
c)
categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d)
data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
e)
ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
f)
cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la
data dell’ultima attestazione conseguita;
g)
costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data
dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo
al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h)
costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei
canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data
dell’ultima qualificazione conseguita;
l)
natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel
quinquennio precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai
certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
m)
elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione
finanziaria;
n)
importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse
Edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
o)
eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
p)
eventuali procedure concorsuali pendenti;
q)
eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero
gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle
norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro,
comunicate dalle stazioni appaltanti;
r)
eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei
direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
s)
eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi
dell’articolo 8, comma 7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
t)
eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1 quater, della
Legge;
u)
tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche
indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute
utili ai fini della tenuta del casellario.
3. Le
imprese sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti
dall’articolo 17.
4. Le
stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul
comportamento dell’impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita
dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5.
I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura
dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione
dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.
6.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese
contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa
vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni
appaltanti.
Art. 28 (Requisiti per lavori pubblici di importo
pari o inferiore a 150. 000 Euro)
1.
Fermo restando quanto previsto dal Regolamento generale in
materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti
di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:
a)
importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da
stipulare;
b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c)
adeguata attrezzatura tecnica.
2.
Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni
in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per
quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari
a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon
esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela
dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3.
I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto
previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione
o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo
le disposizioni vigenti in materia.
TITOLO IV -
Norme transitorie
Art.29
(Disciplina transitoria)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, le imprese non ancora in possesso della qualificazione
secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III possono realizzare lavori
pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento secondo i modi e
i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.
2.
I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono
determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo
possesso è dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di
offerta ed è accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni
vigenti in materia.
3.
Fino all’entrata in vigore del regolamento generale, le cause di
esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo
sono determinate con riferimento a quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e
3.
1.
La stazione appaltante indica nel bando di gara:
a)
l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b)
la relativa categoria prevalente e la relativa classifica
secondo l’allegato A e l’articolo 3, comma 4; si intende prevalente la
categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento;
c)le parti
appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera
o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e
categorie che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a
scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque
scorporabili.
2.
Le parti costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del
comma 1, lettera c) sono quelle di valore singolarmente superiore al dieci per
cento dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo
superiore a 150.000 Euro.
Art.31 (Appalti di importo superiore a 150.000 Euro
ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1.
Alle procedure di affidamento di appalti di importo
superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di
DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le
imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l’importo
dell’appalto da affidare;
b)
esecuzione di lavori appartenenti alla categoria
prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da
affidare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di Euro, la
percentuale è fissata al 40%;
c)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore
ai valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari
effettivamente realizzata;
d)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati
dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d’affari effettivamente
realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre
2000 il valore richiesto è pari alla metà.
2.
Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del
comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 18, comma 15; la cifra d’affari così
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui al comma 1, lettera a).
3.
A partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti di cui al comma 1, lettere
a) e b), sono incrementati del trenta per cento.
Art. 32 (Appalti di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono
pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a)
cifra d'affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo
dell’appalto da affidare;
b)
esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto
dell’appalto, di importo non inferiore al 60% di quello dell’appalto da
affidare;
c)
esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto
dell’appalto, di importo, non inferiore al 30% di quello dell’appalto da
affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria
prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello
dell’appalto da affidare ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella suddetta
categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di quello
dell’appalto da affidare;
d) costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati
dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettivamente
realizzata;
e) dotazione stabile di
attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall’articolo 18, comma 8,
riferiti alla cifra di affari effettivamente realizzata.
2.
Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d)
ed e), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
comma 1, lettera a).
3.
Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o
un GEIE di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge,
ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera
c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese
associate o consorziate.
Articolo
33 (Disposizioni finali)
1.
L’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei
costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici assume la
denominazione di Ispettorato generale per i contratti con il compito di
provvedere, con l’attuale struttura organizzativa, all’esperimento delle gare e
alla stipulazione dei contratti per l’appalto dei lavori, dei servizi e delle
forniture di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonché alla
stipulazione degli atti di transazione nell’interesse del Ministero stesso. All’Ispettorato è demandato inoltre ogni
adempimento relativo alle materie che residuano a seguito dell’abrogazione
dell’Albo nazionale dei costruttori, con particolare riferimento alla normativa
antimafia. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, con decreto del Ministro
dei lavori pubblici è determinato il contingente di personale da assegnare
all’Ispettorato nell’ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero
dei lavori pubblici.
2.
Ai sensi dell’articolo 8, commi 10 e 11, della Legge, sono
inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti dell’Albo nazionale dei
costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999
l’effettiva iscrizione all’Albo stesso.
Art. 34 (Entrata in vigore)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
ALLEGATO A
PREMESSE
· Ai fini delle seguenti declaratorie per “opera”
o per “intervento” si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
· La qualificazione in ciascuna delle categorie di
opere generali, individuate con l’acronimo “OG”, è conseguita
dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo
l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi
per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte
dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche
lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed
organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento
tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella
conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano
l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua
attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
· La qualificazione in ciascuna delle categorie
specializzate, individuate con l’acronimo “OS”, è conseguita dimostrando
capacità di eseguire in proprio
l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche
lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di
un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e
professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed
organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della
lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed
amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
· La qualificazione nelle categorie che risultano
dalla suddivisione di quelle previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è
conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie
declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente
allegato.
· Le lavorazioni di cui alle categorie generali
nonché alle categorie specializzate per le quali nell’allegata tabella “corrispondenze
nuove e vecchie categorie” è prescritta la qualificazione obbligatoria,
qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da
realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive
delle relative adeguate qualificazioni.
CATEGORIE
OPERE GENERALI
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una
qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie
strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e
finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari
e accessorie.
Comprende
in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli
uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e
metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in
cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili,
cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di
particolari caratteristiche e complessità .
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
Riguarda
lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche
necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare,
ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico
soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi
tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la
mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche
di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli
impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per
la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in
termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade,
inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie
artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le
opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e
locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi
caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di
eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari,
naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o
gettati in opera.
OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di
specifici mezzi tecnici speciali , di interventi in sotterraneo che siano
necessari per consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro, qualsiasi sia il
loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di
importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di
sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per
fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza
e assistenza.
Comprende
in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei,
tunnel.
OG
5: DIGHE
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali
che siano necessari per consentire la
raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi
d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli
interventi nonché delle opere o lavori
a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di
materiale.
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il
“servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione
fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici,
meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon
servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende
in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di
potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di
sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione
all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle
tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque
reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti,
gli oleodotti.
OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali
comunque realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per
la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque
dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in
termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende
in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le
piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte
sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o
in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
E DI BONIFICA
Riguarda
la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali
e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua
naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi
d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari.
Comprende
in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le
sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e
dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione
idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi
arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei
pendii.
OG
9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali
che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini
di funzionamento, informazione, sicurezza
e assistenza.
Comprende
le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA
TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E
CONTINUA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la
distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione
a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
Comprende
in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la
fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei
cavi di tensione.
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un
insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e
condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di
lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi
nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in
interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati
o siano in corso di costruzione.
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE
AMBIENTALE
Riguarda
la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della
bonifica e della protezione ambientale
Comprende
in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane
dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali
pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio
ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente
legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle
opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di
informazione e di sicurezza.
OG
13: OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori
puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio
ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema,
comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e
zoologiche.
Comprende
in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e
faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e
torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico
per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la
riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la
rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS
1: LAVORI IN TERRA
Riguarda
lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi
mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare:
vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE
STORICO ED ARTISTICO
Riguarda
l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di
superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse
storico, artistico ed archeologico.
OS
3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state
già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI
TRASPORTATORI
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi
di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E
ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o
siano in corso di costruzione
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI
LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda
la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di
carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di
rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e
materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali
vetrosi e simili.
OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI
DI NATURA TECNICA
Riguarda
la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di
isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco,
impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: IMPIANTI PER LA
SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda
la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di
impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle
informazioni e l’elaborazione delle medesime.
OS
10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda
la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la
esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e
complementare.
OS
11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda
la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di
dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione,
gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari
OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI
STRADALI
Riguarda
la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei
dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere
paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso
veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda
la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture
prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS
14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
Riguarda
la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di
termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di
recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio
e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS
15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
Riguarda
la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed
il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti
norme.
OS
16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati
elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica..
OS 17: LINEE TELEFONICHE ED
IMPIANTI DI TELEFONIA
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee
telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla
esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o
siano in corso di costruzione.
OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO
Riguarda
la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio
e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in
vetro o altro materiale.
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI
TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di
commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi
in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici,
radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di
altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in
corso di costruzione.
OS
20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda
l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica
organizzazione imprenditoriale.
Riguarda
la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti
su terreni non idonei a reggere i
carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di
resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti
e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le
strutture esistenti e funzionanti nonché l’esecuzione di indagini geognostiche.
Comprende
in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di
opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l’esecuzione di
indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il
prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni
geotecniche, nonché l’esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per
garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il
prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di
potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il
recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 23:
DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda
lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con
attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in
cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali
di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei
componenti.
OS
24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda
la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari
a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la
manutenzione del verde urbano.
Comprende
in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato,
recinzioni.
OS 25:
SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda
gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS 26:
PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
Riguarda
la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni
realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto
sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa,
quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda
la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione
degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o
linea tranviaria.
Comprende
in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e
posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o
interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di
tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici, necessari in termini di
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS
28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti
termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro
grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti,
in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda
la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione
dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché
degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: IMPIANTI INTERNI
ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI,
E TELEVISIVI
Riguarda
la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di
trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie
generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OS
31: IMPIANTI PER LA MOBILITÀ SOSPESA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e
trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS
32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda
la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
OS
33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda
la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate
quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle
copri-scopri, quelle pannellate e simili.
Riguarda
la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle
opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali
barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico
trasparente, biomuri, muri cellulari o
alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno
o di pareti di gallerie.
TABELLA
CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE CATEGORIE
|
CATEGORIE NUOVE |
QUALIFICAZIONE OB BLIGATORIA |
CATEGORIE D.M.
15/5/98 n. 304 |
CATEGORIE D.M.25/2/82 N.770 |
|
|
OG
1 |
Edifici
civili e industriali |
SI |
G 1 |
2 |
|
OG
2 |
Restauro
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela |
SI |
G 2 |
3A
-3 B |
|
OG
3 |
Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane |
SI |
G
3 |
4 –
6 - 8 |
|
OG
4 |
Opere
d’arte nel sottosuolo |
SI |
G 4 |
15 |
G |
OG
5 |
Dighe |
SI |
G 5 |
14 |
E |
OG 6 |
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione
e di evacuazione |
SI |
G 6 |
10A
-10C - 19E |
N |
OG
7 |
Opere
marittime e lavori di dragaggio |
SI |
G 7
|
13A
-13B |
E |
OG
8 |
Opere
fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
SI |
G 8 |
10B
|
R |
OG
9 |
Impianti
per la produzione di energia elettrica |
SI |
G 9
|
16A
- 16B - 16C 16D |
AL |
OG
10 |
Impianti
per la trasformazione alta/media tensione
e per la distribuzione
di energia elettrica in corrente alternata e continua |
SI |
G
10 |
9D
- 16F - 16G 16H – 16L |
I |
OG 11 |
Impianti
tecnologici |
SI |
G 11 |
5A - 5C |
|
OG
12 |
Opere
ed impianti di bonifica e protezione ambientale |
SI |
S
22 |
|
|
OG
13 |
Opere
di ingegneria naturalistica |
SI |
S 1 |
11 |
|
OS
1 |
Lavori
in terra |
|
S 1 |
1 |
|
OS
2 |
Superfici
decorate e beni mobili di interesse storico e artistico |
SI |
S 2 |
|
|
OS
3 |
Impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
SI |
S 3 |
5A1
- 5B |
|
OS
4 |
Impianti
elettromeccanici trasportatori |
SI |
S 4 |
5D
- 5D1 - 20 |
|
OS
5 |
Impianti
pneumatici e antintrusione |
SI |
S 5 |
5E |
|
OS
6 |
Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi |
|
S 6 |
5F1
- 5F3 |
|
OS
7 |
Finiture di opere generali di natura edile |
|
S 7 |
5F2
- 5G |
|
OS
8 |
Finiture di opere generali di natura tecnica |
|
S 8 |
5H |
|
OS
9 |
Impianti
per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
SI |
S 9 |
9A
- 9B - 9C -9E |
|
OS
10 |
Segnaletica
stradale non luminosa |
SI |
S
10 |
7 |
|
OS
11 |
Apparecchiature
strutturali speciali |
SI |
S
11 |
|
S |
OS
12 |
Barriere
e protezioni stradali |
|
S
12 |
|
P |
OS
13 |
Strutture
prefabbricate in cemento armato |
SI |
S
13 |
|
E |
OS
14 |
Impianti
di smaltimento e recupero rifiuti |
SI |
S
14 |
12B |
C |
OS
15 |
Pulizia
di acque marine, lacustri, fluviali |
SI |
S
15 |
13C |
I |
OS
16 |
Impianti
per centrali produzione energia elettrica |
SI |
S
16 |
16E
- 16I |
A |
OS
17 |
Linee
telefoniche ed impianti di telefonia |
SI |
S
17 |
16M |
L |
OS
18 |
Componenti
strutturali in acciaio o metallo |
SI |
S
18 |
17 |
I |
OS
19 |
Impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento |
SI |
S
19 |
18 |
Z |
OS
20 |
Rilevamenti
topografici |
SI |
S
20 |
19A
- 19B |
Z |
OS
21 |
Opere
strutturali speciali |
SI |
S
21 |
19C
- 19D - 19F |
A |
OS
22 |
Impianti
di potabilizzazione e depurazione |
SI |
S23 |
12A |
T |
OS 23 |
Demolizione
di opere |
|
S 1 |
|
E |
OS
24 |
Verde
e arredo urbano |
SI |
S 1 |
11 |
|
OS
25 |
Scavi
archeologici |
SI |
G 2 |
3B |
|
OS
26 |
Pavimentazioni
e sovrastrutture speciali |
|
G 3 |
8 |
|
OS
27 |
Impianti
per la trazione elettrica |
SI |
G
10 |
9D |
|
OS
28 |
Impianti
termici e di condizionamento |
SI |
G
11 |
5A |
|
OS
29 |
Armamento
ferroviario |
SI |
S 9
|
9A-
9B -9C - 9E |
|
OS
30 |
Impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
SI |
G
11 |
5C |
|
OS
31 |
Impianti
per la mobilità sospesa |
SI |
S
18 |
17 |
|
OS
32 |
Strutture
in legno |
|
G 1 |
2 |
|
OS
33 |
Coperture
speciali |
SI |
G 1 |
2 |
|
OS
34 |
Sistemi
antirumore per infrastrutture di mobilità |
|
S 8 |
5H |
ALLEGATO B
TABELLA REQUISITO QUALITÀ
Requisito |
Classifica I e II ( da 0 a 1 mld.) |
Classifica III,IV e V (da 1 a 10 mld.) |
Classifica VI e VII ( da 10 a 30 mld.) |
Classifica VIII (illimitato) |
Elementi del sistema di qualità |
Anno
2000 - no Anno
2001 - no Anno
2002 - no Anno
2003 - no Anno
2004 - no |
Anno
2000 - no Anno
2001 - no Anno
2002 - no Anno
2003 - sì Anno
2004 - sì |
Anno
2000 - no Anno
2001 - no Anno
2002 - sì Anno
2003 - sì Anno
2004 - // |
Anno
2000 – no Anno
2001 – no Anno
2002 – sì Anno
2003 - // Anno
2004 - // |
Sistema di qualità |
Anno
2000 - no Anno
2001 - no Anno
2002 - no Anno
2003 - no Anno
2004 - no Regime - no |
Anno
2000 - no Anno
2001 - no Anno
2002 - no Anno
2003 - no Anno
2004 - no Regime -
sì |
Anno
2000 - no Anno
2001 - no Anno
2002 - no Anno
2003 - no Anno
2004 - sì Regime - sì |
Anno
2000 – no Anno
2001 – no Anno
2002 – no Anno
2003 – sì Anno
2004 – sì Regime - sì |
ALLEGATO C
ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI
SISTEMA QUALITÀ
1.
ELEMENTI DI SISTEMA QUALITÀ E MANUALE DELLA QUALITÀ
La
presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità si
considera raggiunta in una impresa quando sono presenti in essa le
caratteristiche organizzative e le modalità operative specificate nel presente
documento.
L'impresa
dimostra di avere acquisito elementi significativi e tra loro correlati del
sistema qualità, che sono riassunti in un manuale della qualità; questo
costituisce anche strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento.
Il
manuale della qualità, e quindi gli elementi di sistema qualità al quale esso
corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle
attività di impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti.
La
dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità da parte degli
organismi di certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali
dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali
l'impresa stessa intende qualificarsi.
Gli
aspetti gestionali dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente
documento raggruppati per aree omogenee dal punto di vista
organizzativo/operativo.
Si
tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da
corrispondere a un sistema qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi
organizzative e operative di una impresa di costruzioni.
2. ORGANIZZAZIONE
DELL'IMPRESA, ELEMENTI DI SISTEMA QUALITÀ E LORO CONTROLLO
Principio
generale
L'impresa
è dotata di una organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un
sistema qualità semplificato, basato su elementi significativi e tra loro
correlati tra quelli indicati nelle norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti
nel seguente documento.
Elementi
da prendere in considerazione:
2.1 il vertice dell'impresa ha
espresso e diffuso la volontà di operare in qualità, in un documento
"Politica della qualità", che fa riferimento agli obiettivi e agli
strumenti per ottenere lo scopo; la politica della qualità è contenuta nel
manuale della qualità;
2.2 L'impresa ha una
organizzazione descritta nel manuale della qualità mediante un organigramma
funzionale ed una descrizione delle principali figure professionali che
intervengono nel processo produttivo. con ruoli e responsabilità;
2.3 Il vertice dell'impresa ha
identificato un responsabile della qualità che ha competenza autorità e
responsabilità per quanto concerne il funzionamento e l'applicazione dei
sistema qualità aziendale; questo ruolo può essere assunto da una persona che
abbia anche altre mansioni all'interno dell'impresa;
2.4 L'impresa ha messo a punto
ed applica una procedura per tenere sotto controllo i documenti relativi al sistema
qualità; il responsabile della qualità ha concordato il contenuto dei documenti
con le persone coinvolte ed ha organizzato circolazione, archiviazione e
aggiornamento dei documenti stessi;
2.5 L'impresa ha messo a punto
ed applica procedure per il reclutamento dei personale e per la formazione dei
personale stesso, laddove necessaria;
2.6 L'impresa ha individuato e
formalizzato in una procedura le modalità per effettuare ispezioni interne
finalizzate a verificare se le procedure sono seguite, se sono congrue con gli
obiettivi prefissati, se ci sono possibilità di migliorarle.
L'impresa
deve perciò:
Avere
ed applicare un manuale della qualità che contenga:
· la politica della qualità (vedi 2.1);
· gli elementi organizzativi dell'impresa
(organigramma funzionale, ruoli competenze e responsabilità) (vedi 2.2);
· l'indicazione del responsabile per la qualità (vedi
2.3);
· le procedure adottate, articolate secondo il
seguente schema: scopo, responsabilità personali, procedura, documentazione;
· le modalità di controllo e revisione dei sistema;
Le procedure
necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Controllo
della documentazione (vedi 2,4)
Descrive come gestire i
documenti importanti, in modo che ciascuno abbia le corrette informazioni
Reclutamento
del personale e formazione (vedi
2.5)
Descrive le procedure da seguire
per il reclutamento dei personale necessario, per la individuazione e
pianificazione delle eventuali necessità di formazione
Ispezioni
ínterne (vedi 2.6)
Descrive le modalità da seguire per effettuare
periodiche ispezioni interne dei sistema qualità .
3. FORMULAZIONE E
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, VERIFICHE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, AVVIO E
PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA
Principio
generale
L'impresa deve
seguire delle metodologie prestabilire per garantirsi di avere, in ogni fase
della gara e della gestione della commessa, i mezzi e le risorse per rispettare
i requisiti dell'opera da costruire e i tempi contrattuali.
Elementi da
prendere in considerazione:
3.1. in fase di formulazione dell'offerta, il
dossier dei documenti di gara deve essere esaminato sotto tutti gli aspetti
tecnici, temporali, economici, di qualità e di sicurezza; se l'impresa intende
partecipare, l'offerta è studiata e formulata comprendendo una parte tecnica,
una parte economica e una parte relativa alla gestione della qualità, per
ciascuna delle quali si è verificata la capacità dell'impresa a soddisfare il
contratto;
3.2. in caso di aggiudicazione, l'impresa deve verificare
la relativa documentazione, per risolvere con il committente gli eventuali
aspetti che differissero da quelli dei documenti di gara; l'impresa deve anche verificare le modalità di
comunicazione con il committente e i suoi rappresentanti e verificare le
garanzie sulle modalità di pagamento;
3.3. l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e
la pianificazione della commessa, che prevedano la distribuzione di ruoli e
responsabilità, la pianificazione dei lavori, la preparazione, se necessario,
di alcune istruzioni di lavoro
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo
sono:
Formulazione
delle offerte (vedi 3.1) Descrive
le attività da intraprendere per esaminare e verificare le richieste dei
committenti e per partecipare alle gare.
Aggiudicazíone dí
un lavoro (vedi 3.2)
Descrive le attività da intraprendere per
verificare dettagliatamente le richieste dei Committente ed accertarsi della
disponibilità delle risorse necessarie per portare a termine il lavoro
Avvio della
commessa (vedi 3.3)
4. APPROVVIGIONAMENTO DI
MATERIALI, COMPONENTI E SUBAPPALTI
Principio
generale
L'impresa deve
garantirsi che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti richiesti
nelle specifiche di progetto e di capitolato.
L'impresa deve
garantirsi che i subappaltatori dei quali possa servirsi operino in modo da non
creare problemi nella gestione di una commessa.
Tali subappaltatori dovranno perciò essere tali da fornire garanzie di
affidabilità per quanto riguarda i requisiti della parte di opera loro
assegnata, i tempi di realizzazione, il rispetto delle norme tecniche e le
normative sul lavoro.
Elementi da
prendere in considerazione:
4.1. definizione dei requisiti dei materiali e
prodotti da approvvigionare : tali requisiti devono essere chiaramente
individuati in funzione dì quanto richiesto dalla normativa tecnica nazionale,
dagli elaborati progettuali e dal capitolato speciale tecnico di appalto;
4.2. ordinazione dei materiali e componenti: i
documenti di acquisto devono contenere espressamente la richiesta dei requisiti
individuati e tutti gli elementi utili per definire chiaramente i prodotti.
4.3. selezione dei fornitori: i fornitori devono
essere selezionati secondo criteri volti a garantire la loro affidabilità e
quella dei loro prodotti; l'impresa è libera di scegliere i criteri di
selezione da adottare, purché questi facciano riferimento alla qualità di
forniture precedenti, al rapporto costo qualità, al rispetto dei tempi di
consegna, agli aspetti organizzativi dei fornitore, alle sue eventuali forme di
certificazione di prodotto o di azienda; la presenza di procedure di selezione
dei fornitori e la loro applicazione sono sufficienti ai fini della
dichiarazione dell'organismo di certificazione, anche se una selezione storica
non è stata ancora portata a termine;
4.4. accettazione e verifica dei prodotti: i
materiali e componenti approvvigionati devono essere verificati, accettati e
immagazzinati in modo da garantire la loro rispondenza all'ordine e la loro
successiva corretta utilizzazione;
4.5. i potenziali subappaltatori devono essere
individuati sulla base di parametri di tipo commerciale, esaminati
congiuntamente ad aspetti relativi alla garanzia del loro operare (eventuale
certificazione di sistema qualità o dichiarazione di esistenza di elementi di
sistema qualità, dati storici sulle loro prestazioni, accertamenti diretti da
parte dell'impresa);
4.6. l'impresa segue delle regole per il coinvolgimento
dei potenziali subappaltatori in fase di offerta e per la loro selezione quando
un lavoro è stato aggiudicato.
Le procedure
necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Approvvigionamento
di materiali e componenti (vedi
4.1, 4.2 e 4.3)
Descrive le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di
materiali e componenti relativi ai lavori dell'impresa
Accettazíone
e immagazzinamento di materíali e componenti (vedi 4.4)
Descrive le
modalità di controllo dei materiali e componenti quando vengono consegnati in
cantiere e le modalità per il loro immagazzinamento prima dell'impiego.
Subappaltí (vedi 4.5 e 4.6)
Descrive i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da
seguire per garantirsi che essi operino conformemente a requisiti prestabiliti.
5. ESECUZIONE DEI LAVORI E LORO CONTROLLO
Principio generale
L'impresa deve
essere in grado di garantire il risultato dei lavori in ogni singola commessa,
programmando, pianificando e controllando i lavori stessi in modo da raggiungere
sistematicamente gli obiettivi prefissati.
Elementi da
prendere in considerazione:
5.1 Ogni nuova commessa viene preceduta dalla
redazione di un piano di qualità, tramite il quale si applicano alla commessa i
principi e le regole dei sistema qualità; il piano della qualità fornisce tra
l'altro elementi di carattere organizzativo-funzionale del cantiere, il
programma dei lavori, le istruzioni di lavoro, identifica quando e come
effettuare controlli, individua eventuali parti delle lavorazioni per le quali
sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza; le istruzioni di lavoro
vengono redatte per ogni commessa, anche in conformità delle prescrizioni dei
capitolato tecnico di appalto, solo per quelle attività ritenute critiche o per
attività frutto di azioni correttive;
5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto
sotto controllo attraverso la verifica della competenza della manodopera
impiegata, una periodica verifica della chiarezza e conformità delle eventuali
istruzioni date alla manodopera, la registrazione delle istruzioni verbali
della Direzione dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di lavoro,
la verifica dei programmi di lavoro, la verifica dei lavoro dei subappaltatori,
le modalità di protezione delle parti di lavoro completate;
5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle
ispezioni e delle verifiche sulla base di quanto previsto nel piano della
qualità, indicando la criticità di tali ispezioni e verifiche e predisponendo
la modulistica necessaria;
5.4. l'impresa deve tenere sotto controllo, con un
livello di precisione proporzionato alla loro natura e al loro impiego, gli
strumenti di misura e di prova che sono correntemente impiegati; i controlli
devono essere individuati e pianificati e possono consistere in controlli
interni o, laddove necessario, in controlli presso strutture esterne (ad es. il
costruttore dello strumento);
5.5. quando l'esame visivo, una verifica o una
prova, rilevano la non corrispondenza di una lavorazione o di una fase di essa
alle specifiche, l'impresa deve aver predisposto modalità operative che
prevedano di contrassegnare e correggere il lavoro difettoso; a seconda dei
tipo di difetto da correggere, deve essere previsto chi deve intervenire; quando
si verifica il ripetersi di un difetto in maniera sistematica, deve essere
previsto un esame della relativa fase produttiva per individuare le cause dei
difetto e la loro eliminazione (azione correttiva).
Le procedure
necessarie ai fini di questo paragrafo sono:
Piani di qualità
per i lavori aggiudicati (vedi
5.1.)
Controllo
della attività di costruzione (vedi
5.2.)
Descrive come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese
l'accertamento dell'idoneità della
manodopera, il controllo dei processi di costruzione e la protezione del
prodotto finito.
Verifiche e
prove (vedi 5.3.)
Descrive come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove
necessarie siano correttamente eseguite e registrate.
Controllo
delle attrezzature dí íspezíone, mísura e prova (vedi 5.4.)
Descrive le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per
garantire la precisione delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova.
Rilievo e
trattamento dei difetti di lavorazione (vedi 5.5.)
Descrive le
azioni da intraprendere quando una lavorazione non è conforme alle specifiche.
SCHEMA DI MANUALE DI QUALITA' CORRISPONDENTE AD ELEMENTI
SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA'
1 . Politica della
qualità
2. Elementi organizzativi dell'impresa: organigramma funzionale,
ruoli, competenze e responsabilità
3. Responsabile della
qualità
4. Procedure
4.1 Controllo
della documentazione
4.2
Reclutamento dei personale e formazione Ispezioni interne
4.3 Ispezioni
interne
4.4
Formulazione delle offerte
4.5
Aggiudicazione di un lavoro
4.6 Avvio della
commessa
4.7
Approvvigionamento di materiali e componenti
4.8
Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti
4.9 Subappalti
4.10 Piani di
qualità per i lavori aggiudicati
4.11 Controllo
della attività di costruzione
4.12 Verifiche
e prove
4.13 Controllo
delle attrezzature di ispezione, verifica e prova
4.14 Rilievo e
trattamento dei difetti di lavorazione
5. Controllo e
revisione dei sistema
ALLEGATO D
CERTIFICATO DI ESECUZIONE
DEI LAVORI
QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE: ............................…....…..............
CODICE:...…………..................….........
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.......................…....... INDIRIZZO....................….......…........
OGGETTO DELL’APPALTO:
.....................................…......................………………...............................
.......................................................................................................................................................……..........
............................................................................................................................................…….....................
...........................................................................................................................................……......................
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO : lire...... (in
cifre e lettere).........……….….... euro...……..….........
CATEGORIA PREVALENTE:
......................................
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Lavorazione |
Categoria |
|
Importo |
|
|
|
(cifre) |
(lettere) |
(euro) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO
A |
Impresa singola (articolo 10, comma
1, lettera a, legge 109/94) |
|
B |
Consorzio (articolo 10, comma 1,
lettera b), legge 109/94) |
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C |
Consorzio stabile (articolo 10,
comma 1, lettera b), legge 109/94) |
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D |
Associazione orizzontale (articolo
10, comma 1, lettera d), legge 109/94) |
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F |
Associazione verticale (articolo 10,
comma 1, lettera d), legge 109/94) |
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E |
Consorzi (articolo 10, comma 1,
lettera e), legge 109/94) |
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F |
GEIE (articolo 10, comma 1, lettera
e-bis, legge 109/94 |
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COMPOSIZIONE
SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Impresa |
Sede |
man- dataria |
man-dante |
percentuale di
parteci-pazione |
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IMPORTO DEL
CONTRATTO (al netto del ribasso) :
lire................................………...............................
QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI
DATA DI INIZIO
DEI LAVORI : ..................................... I LAVORI SONO INCORSO ....
............
DATA DI
ULTIMAZIONE DEI LAVORI...............
IMPORTO
CONTABILIZZATO ALLA DATA ...........................: lire ...............................................
IMPORTO
REVISIONE PREZZI: lire................................................
RISULTANZE
DEL CONTENZIOSO: lire................................................
IMPORTO
TOTALE: lire................................................
RESPONSABILE
DELLA CONDOTTA DEI LAVORI: .........................................................
IMPRESE
SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE
Lavorazione |
Importo |
Cate- goria |
Impresa |
Sede |
Subap- palto |
Asse- gna- zione |
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IMPORTO AL
NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: lire ..........................
DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI:
..............................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
DATA
...................................................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI L’AUTORITÀ PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE
ALLEGATO E
Il
corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato
con la seguente formula:
dove:
C = Importo
complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate
per le quali si chiede la qualificazione.
ALLEGATO F
L’incremento
percentuale è dato da:
C1 = (30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero
C2 = (30/3)*{[(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:
p |
= |
il valore del rapporto tra il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo
l’articolo 18, comma 8, primo periodo, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma
2, lettera b); per p ³ O,225 si assume p = 0,225; |
r |
= |
il valore del rapporto tra il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente, calcolato secondo
l’articolo 18, comma 8, secondo periodo, e la cifra d’affari in lavori
richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b); per r ³ 0,15 si assume r = 0,15; |
a |
= |
il valore del rapporto tra il costo
dell’attrezzatura tecnica calcolato secondo l’articolo 18, comma 7, e la
cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
lettera b); per a ³ 0,03 si assume a = 0,03. |
q |
= |
1
in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale; |
q |
= |
0 in assenza di
certificazione del sistema di qualità aziendale. |