Decreto legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493
(sostituito dall’articolo 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dall'articolo 10 del
decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, e modificato dall'articolo 11 del decreto legge 25 marzo 1997, n.
67, e dall'articolo 11, comma 2-bis dello stesso decreto legge, introdotto in
sede di conversione dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)
Artt. 1 e 2 (omissis)
Art. 3. Imputazione delle spese
di programmazione e progettazione
1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti possono destinare una quota non superiore al 3 per cento degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di
investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni
esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto
ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il finanziamento di
progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le
province o loro consorzi.
2. Per le opere finanziate dai comuni, province e
loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto
mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui
al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario. (si veda l'articolo
18, comma 2, della legge n. 109 del 1994)
Art. 4. Procedure per il
rilascio della concessione edilizia
1. Al momento della presentazione della domanda di
concessione edilizia l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato
il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’esame delle domande si svolge secondo
l’ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente
convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una
dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere
interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede
all’interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla
scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata
proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo. I
termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di
100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il
responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma
2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il
termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare
la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco
indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il
regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della
commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività
edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione
del provvedimento conclusivo, l’interessato può, con atto notificato o
trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
all’autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al
comma 5, l’interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta
regionale competente, il quale, nell’esercizio di poteri sostitutivi, nomina
entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di
trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della
concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all’attività del
commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla
denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a)
opere di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo;
b)
opere di eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti
che alterino la sagoma dell’edificio;
c)
recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d)
aree destinate ad attività sportive senza creazione di
volumetria;
e)
opere interne di singole unità immobiliari che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio
alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non
modifichino la destinazione d'uso;
f)
revisione o installazione di impianti tecnologici al
servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi
tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g)
varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non
incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la
destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non
violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi
di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
8. La facoltà di cui al comma 7 è data
esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a)
gli immobili interessati non siano assoggettati alle
disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497
(ora decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; in realtà, ai sensi
dell'articolo 36 dello stesso decreto legislativo, la d.i.a. è ammessa sui beni
vincolati ex Titolo I se è ottenuta la preventiva autorizzazione della
Soprintendenza, - n.d.r.) e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni
immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 1-bis
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano
comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente
volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali,
storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e
storico-testimoniali;
b)
gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di
vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente
operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti
adottati.
8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al
comma 7 deve essere corredata dall’indicazione dell’impresa a cui si intende
affidare i lavori.
9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7
è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo
per l’interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata
la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla
medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le
corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato deve presentare la denuncia di
inizio dell’attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato
deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la
conformità dell’opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481
del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di
cui al comma 11, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine
professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13. L’esecuzione di opere in assenza della o in
difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un
milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere
sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La
mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E’ fatta
salva l’applicazione dell’articolo 2 del codice penale per le opere e gli
interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli
adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante
all’effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le
copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di
ricevimento delle denunce stesse, nonché l’elenco di quanto prescritto comporre
e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei
professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove
entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l’assenza di una o più
delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l’ordine motivato di non
effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei
professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria e
al consiglio dell’ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di
inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite
condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei
progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni,
nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di
presentare una richiesta di autorizzazione.
16.
Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto
viene approvato o l’opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione
edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una
relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei
nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai
principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell’articolo 10 del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) autorizzazione
edilizia, nonché denuncia di inizio dell’attività, a esclusione di quella per
la eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire
50.000 a un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad
aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;".
20. L’ultimo comma dell’articolo 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente: "Le leggi regionali
stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell’uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti,
connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di
loro parti siano subordinati ad autorizzazione".
Artt. 5, 6 e 7 (omissis)
Art. 7-bis. Pareri regionali su
progetti di opere pubbliche
1. La regione è tenuta ad esprimere entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta i pareri sui progetti di opere pubbliche
sottoposti alla valutazione di organi regionali. Qualora la regione e i
comitati tecnici regionali non ottemperino a tale obbligo, la commissione per
il controllo sugli atti regionali provvede a nominare un commissario ad acta
con il compito di sostituire gli organi regionali nel rilascio dei relativi
pareri.
Artt. 8, 9 e 10 (omissis)
Art. 11. Programmi di recupero
urbano
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.
60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali,
sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui
al comma 2. (comma sostituito dall’articolo 5 della legge n. 136 del 1999)
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti
da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla
manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare
attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e
delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di
integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di
elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al
restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli
edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare,
sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e
private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche
associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla
base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di
recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma
ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei
programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la
concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate
e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare
riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più
deboli.