LEGGE 5 gennaio 1994, n.
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Disposizioni in materia
di risorse idriche
1. Tutela e uso delle risorse
idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee,
ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una
risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di
un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al
risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico,
la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i
processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico
sono disciplinate da leggi speciali.
2. Usi delle acque
1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è
prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o
sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a
condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la
disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo
naturale dell'acqua.
3. Equilibrio del bilancio
idrico
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed
aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di
riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli
obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e
fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza,
le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui
sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da
consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di
displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di
deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli
equilibri degli ecosistemi interessati.
4. Competenze dello Stato
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al
medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri decreti
determina:
a)
le direttive generali e di settore per il censimento delle
risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione
delle acque dall'inquinamento;
b)
le metodologie generali per la programmazione della
razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione
degli usi plurimi delle risorse idriche;
c)
i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo 17;
d)
le metodologie ed i criteri generali per la revisione e
l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive
varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive
modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto
all'articolo 17;
e)
le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione
delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle
emergenze idriche;
f)
i criteri per la gestione del servizio idrico integrato,
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue;
g)
i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti
in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonché
i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di
captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
h) meccanismi
ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio
tariffario;
i)i
sistemi già esistenti che rispondano all'obiettivo di cui all'articolo 17, ai
fini dell'applicazione del medesimo articolo.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al
comma 1, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata
legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a
carico del bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e
amministrativo del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa
del suolo del Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle
acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione
dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.
5. Risparmio idrico
1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la
riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
a)
migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b)
realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti
abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di
adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
c)
promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico
domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d)
installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni
singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive
e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
e)
realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.
(comma così sostituito
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999)
1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con
l’assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili,
prevedono reti duali al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate, nonché
tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia
se il progetto prevede l’installazione di contatori per ogni singola unità
abitativa, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili. (comma
introdotto dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999)
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato
un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali
valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di
febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al
Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la
predetta metodologia.
6. Modalità per il riutilizzo
delle acque reflue
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con
il Ministro per le politiche agricole, della sanità, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, dei lavori pubblici e d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il
riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le
quali sono in particolare:
a)
indicate le migliori tecniche disponibili per la
progettazione e l’esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme
tecniche emanate ai sensi del comma 1;
b)
indicate le modalità del coordinamento interregionale
anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di
depurazione di acque reflue;
c)
previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che
adottano impianti di riciclo o riutilizzo.
(articolo così sostituito
dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1996)
7. Trattamento delle acque
reflue urbane
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
lavori pubblici, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con proprio decreto predispone il programma nazionale di attuazione della
direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane. Il programma definisce le direttive, i
criteri e gli indirizzi affinché i comuni siano provvisti di reti fognarie e le
acque reflue urbane siano depurate secondo le modalità e le norme tecniche
stabilite dalla medesima direttiva.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto
emanato di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei lavori pubblici, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione della citata
direttiva 91/271/CEE in conformità alla legislazione vigente in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della
relazione sullo stato dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di
attuazione della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di
recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì ad informare le
Comunità europee ed a fornire le altre comunicazioni previste dalla medesima direttiva.
A tali fini, il Ministro dell'ambiente promuove e organizza la raccolta presso
i comuni, le province e le regioni di tutti i dati necessari.
8. Organizzazione territoriale
del servizio idrico integrato
1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base
di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:
a) rispetto
dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici
contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani
regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319,
e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti,
nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione,
anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) superamento
della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento
di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici,
demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.
2. Le regioni, sentite le province interessate,
nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività
di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di
rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite
le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver
sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la
determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata
legge n. 183 del 1989.
3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo
nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione
assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in
territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni
interessate.
4. Le regioni, sentite le province interessate,
nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o
singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste
dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini
idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi
attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge
n. 183 del 1989.
5. Le regioni, sentite le province, nonché le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il
controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle
pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per
il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni. (La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre- 7
dicembre 1994, n. 412, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi
1, 2, 3, 4 e 5 nella parte in cui si estende la legge alle Province autonome di
Trento e di Bolzano anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico)
6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve
le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta
dell'Autorità di bacino.
9. Disciplina della gestione del
servizio idrico integrato
1. I comuni e le province di ciascun ambito
territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei
mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico
integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di
garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità.
2. I comuni e le province provvedono alla gestione
del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, legge 23 dicembre
1992, n. 498.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai
sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i
modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti
dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti,
l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini
previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1,
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare
le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del
servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri
elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome,
provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità
gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla
gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di
forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province
individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed
adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni
fra la pluralità di soggetti gestori.
10. Gestioni esistenti
1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi
pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati
fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di
cui all'articolo 9.
2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi
pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia
deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico
integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione. Il nuovo
soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità
previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.
3. Le società e le imprese consortili
concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge
ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.
4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma
3, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti
direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se
non diversamente disposto dalla convenzione.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente
e le regioni interessate, nonché le competenti Commissioni parlamentari, nel
limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto
funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura
giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle
modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e
depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo
industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità
di gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio
idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto
o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni,
le province e gli enti interessati.
7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri
enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
f), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma
3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
11. Rapporti tra enti locali e
soggetti gestori del servizio idrico integrato
1. La regione adotta una convenzione tipo e
relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui
all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in
conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
f) e g).
2. La convenzione tipo prevede, in particolare:
a) il
regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo
del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la
durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
d) i
criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata
del servizio;
e) le
modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) il
livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza
anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
g) la
facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i princìpi di cui al titolo
I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
h) l'obbligo
di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), oggetto dell'esercizio, in
condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
i) idonee
garanzie finanziarie e assicurative;
l) le
penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione
secondo i princìpi del codice civile;
m) i
criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti
locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie
di utenze.
3. Ai fini della definizione dei contenuti della
convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione
delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione
esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale,
per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.
A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati
dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano
finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano
finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire
nonché i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo
considerato.
12. Dotazioni dei soggetti
gestori del servizio idrico integrato
1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni
relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà
degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e
a consorzi, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in
concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne
assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo
disciplinare.
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività
relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi
gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto
gestore del servizio idrico integrato.
3. Le regioni e, compatibilmente con le
attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori
del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni
comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito
ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge,
alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori
del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione
giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso
di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o
consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, [ai
sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,]
la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice
civile. (l'articolo 62 del
d.lgs. n. 29 del 1993 è stato abrogato dall'articolo 43 del d.lgs. n. 80 del
1998)
4. Il soggetto gestore del servizio idrico
integrato, previo consenso della provincia e del comune già titolare, può
gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo
compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.
5. Il servizio elettrico gestito, alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5),
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'articolo 21 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, da aziende esercenti anche servizi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera f), della presente legge può essere trasferito, con autorizzazione del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo consenso del
comune titolare della concessione di esercizio elettrico, al soggetto gestore
del servizio idrico integrato.
13. Tariffa del servizio idrico
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del
servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).
2. La tariffa è determinata tenendo conto della
qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere,
dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di
gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con
il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui
all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le
componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di
riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con
riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del
contenimento del consumo. (comma così modificato dall'articolo 25, comma 4,
del decreto legislativo n. 152 del 1999)
4. La tariffa di riferimento costituisce la base
per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo
gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.
5. La tariffa è determinata dagli enti locali,
anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio
idrico di cui all'articolo 11, comma 3.
6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel
rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate
agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di
determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire
obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di
tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.
8. Per le successive determinazioni della tariffa
si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della
qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i
comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
14. Tariffa del servizio di
fognatura e depurazione
1. La quota di tariffa riferita al servizio di
pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui
la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi
siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo
vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione
delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.
2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento
della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1,
sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta
al medesimo titolo ad altri enti.
3. Al fine della determinazione della quota
tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è
determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque
accumulata.
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di
cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della
quantità delle acque reflue scaricate. E' fatta salva la possibilità di
determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono
direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.
4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di
acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze
industriali è ridotta in funzione dell’utilizzo nel processo produttivo di
acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un
correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della
quantità delle acque primarie impiegate. (comma aggiunto dall'articolo 26,
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999)
15. Riscossione della tariffa
1. In attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è
riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato come definito
all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.
2. Qualora il servizio idrico sia gestito
separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la
relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di
acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro
trenta giorni dalla riscossione.
3. Con apposita convenzione, sottoposta al
controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il
riparto delle spese di riscossione.
16. Opere di adeguamento del
servizio idrico
1. Ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le
opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in
relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del
servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione.
17. Opere e interventi per il
trasferimento di acqua
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse
idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della
presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento
dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le
regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei
poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono
accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3 della
presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune
iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione
interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su
proposta delle Autorità di bacino e delle regioni interessate per competenza,
sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della
citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei
programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono
stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la gestione degli interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di
mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei
ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive
modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua
attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le
finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La
loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello
Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la
concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la
realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.
6. Le opere e gli interventi relativi al
trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla
preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e
successive modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui
al comma 2 comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti.
18. Canoni per le utenze di
acqua pubblica (omissis)
19. Poteri sostitutivi
1. Qualora la regione non individui nel termine di
cui all'articolo 8, comma 2, gli ambiti territoriali ottimali, il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa congrua diffida, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i
provvedimenti sostitutivi.
2. Nei casi in cui le intese o gli accordi previsti
dalla presente legge non siano conseguiti dalle regioni interessate, previa
congrua diffida, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, provvede, su istanza anche di una sola delle
regioni interessate, sentita l'Autorità di bacino.
3. La regione, nella convenzione tipo di cui
all'articolo 11, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi
necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in
qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere
proseguita.
20. Concessione della gestione
del servizio idrico a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione
1. La concessione a terzi della gestione del
servizio idrico, nei casi previsti dalla presente legge, è soggetta alle
disposizioni dell'appalto pubblico di servizi degli enti erogatori di acqua in
conformità alle vigenti direttive della Comunità europea in materia, secondo
modalità definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'ambiente. Non sono applicabili le norme relative agli importi
degli appalti, ivi compreso il limite di importo della concessione medesima.
2. I concessionari e gli affidatari del servizio
idrico diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle relative aziende
speciali sono considerati come operatori in virtù di diritti speciali o
esclusivi ai sensi della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre
1990, e successive modificazioni.
3. Qualora la gestione di servizi idrici rientri
nell'oggetto di una concessione di costruzione e gestione, le relative attività
sono assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori
pubblici.
21. Comitato per la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche (omissis)
22. Osservatorio dei servizi
idrici (omissis)
23. Partecipazione, garanzia e
informazione degli utenti
1. Le società miste e le società concessionarie del
servizio idrico integrato possono emettere prestiti obbligazionari
sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in
azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una
quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del
servizio.
2. Ciascun gestore dei servizi idrici integrati
assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione
della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni
inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie
impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque
fornite e trattate.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche
che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di
sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine,
le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di
concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme
previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775,
e successive modificazioni, anche mediante pubblicazione per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e un
quotidiano a diffusione locale.
4. Chiunque può prendere visione presso i
competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di tutti i documenti, gli atti, gli
studi e i progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 3 del
presente articolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
24. Gestione delle aree di
salvaguardia
1. Per assicurare la tutela delle aree di
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del
servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni,
gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani
collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti
nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e
tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la
gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un
ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove
costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i
relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle
risorse ambientali.
25. Disciplina delle acque nelle
aree protette
1. Nell'ambito delle aree naturali protette
nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di
bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Gli utenti di captazioni nelle aree di cui al
comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in
possesso del regolare titolo, sono tenuti a richiederlo entro sei mesi dalla
suddetta data, pena l'immediata interruzione della captazione a loro spese.
L'ente gestore dell'area protetta si pronuncia sulla ammissibilità delle
captazioni di cui alle predette domande entro i sei mesi successivi alla
presentazione delle stesse.
3. Le captazioni prive di regolare titolo, o per le
quali non è stata presentata domanda, sono immediatamente interrotte a spese
dell'utente responsabile.
26. Controlli
1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona
qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore
di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e
di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa,
nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei
depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di
servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo
sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla
normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in
parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a
denunciare al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato
nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle
acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del d.P.R.
24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione
dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito
delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad
adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua
non idonea.
27. Usi delle acque irrigue e di
bonifica
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione,
nell'ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare
e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione
in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti
funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti
autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno
facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi
che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e
l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro
sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine è interrotto una
sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione
allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla
data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine,
la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono
obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua
corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al
secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed
irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati
dalle disposizioni del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica
ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di
scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in
proporzione al beneficio ottenuto.
28. Usi agricoli delle acque
1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di
scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle
derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità
dell'uso agricolo.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni,
l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di
derivazione, assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni
adottate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e
cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede
licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi
manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle
zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli
usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima
disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui
all'articolo 3.
29. Acque per usi industriali
1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 6
del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole: "per usi
industriali diversi" sono soppresse.
2. (omissis)
30. Utilizzazione delle acque
destinate ad uso idroelettrico
1. Tenuto conto dei princìpi di cui alla presente
legge e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi
plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della
presente legge, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, sentite le Autorità di bacino, disciplina:
a) la
produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di
produzione delle centrali elettriche costiere;
b) l'utilizzazione
dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di
emergenza idrica;
c) la
difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle
acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
(La Corte costituzionale, con sentenza 24
novembre- 7 dicembre 1994, n. 412, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
delle lettere b) e c), nella parte in cui prevede l'intervento di organismi statali
senza ricorrere all'intesa con le Province autonome e al di fuori del piano
generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico)
31. Piani, studi e ricerche
1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle
Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie
disciplinate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,
sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della
predisposizione dei piani ad esse affidati.
32. Abrogazione di norme
1. Gli articoli 17-bis e 17-ter della legge 10
maggio 1976, n. 319, sono abrogati.
2. L'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275, è abrogato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva
competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si
esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle
Camere, uno o più regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni
normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della
relativa abrogazione in connesione con le fasi di attuazione della presente
legge nei diversi ambiti territoriali.
33. Disposizioni di principio
1. Le disposizioni di cui alla presente legge
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
34. Norma transitoria (omissis)