Legge 5 marzo 1990, n. 46
Norme per la sicurezza
degli impianti
1. Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all'applicazione della presente
legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli
impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli
impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
c) gli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli
impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di
accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli
impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli
impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della
presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi.
2. Soggetti abilitati
1. Sono abilitate all'installazione, alla
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui
all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un
esponsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Requisiti
tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di cui
all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea
in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b) oppure
diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
c) oppure
titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure
prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non
inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in
qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
4. Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali (abrogato dall'art. 7, d.P.R.
18 aprile 1994, n. 392)
5. Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali (abrogato dall'art. 7, d.P.R.
18 aprile 1994, n. 392)
6. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e
2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di
professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive
competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è
obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso
gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni
alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;
b) presso
gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il
cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
7. Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire
gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le
norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono
essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad
alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di
entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni
da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
8. Finanziamento dell'attività
di normazione tecnica (omissis)
9. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è
tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i
numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all'articolo
6.
10. Responsabilità del
committente e dle proprietario
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 2.
11. Certificato di abitabilità e
di agibilità
1. Il sindaco rilascia il certificato di
abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
12. Ordinaria manutenzione degli
impianti e cantieri
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonchè dall'obbligo di cui
all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di
energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.
13. Deposito presso il comune
del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati
in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità,
l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il
progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di
rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente
indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
14. Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per
accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e
della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione
dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere
rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
15. Regolamento di attuazione (emanato
con DPR 6-12-191 n. 447)
1. Entro sei mesi dala data di entrata in vigore
della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della
legge 23 agosto 198, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di
attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la
redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le
modalità di rdazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità
tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e sicurezza.
2. e
3. (abrogati dall'art. 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n.
392)
16. Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo
10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un
milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo
15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o
dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
17. Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali e regionali
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i
propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
18. Disposizioni transitorie (omissis)
19. Entrata in vigore (omissis)