Legge 5 agosto 1978, n.
457
Norme per l'edilizia
residenziale
Artt. da 1
a 3 (omissis)
Art. 4. Attribuzioni
delle regioni
1. Le regioni, per le finalità di cui all'art. 1,
provvedono in particolare a:
a) individuare
il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può
essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e
quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché il fabbisogno per gli
insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;
b) formare
programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione
delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali
stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;
c) ripartire
gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il
coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti
all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per
ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla
precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle
risorse disponibili;
d) individuare
i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i
criteri di scelta indicati nel successivo art. 25;
e) esercitare
la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative
edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;
f) formare
e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di
edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale, sulla base dei
criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;
g) definire
i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) del
precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per
l'edilizia residenziale;
h) comunicare
ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo art. 10 la situazione di
cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile
fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base
dello stato di avanzamento dei lavori;
i) redigere
annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per
l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi
nonché sulla attività svolta ai sensi della precedente lettera e) e
dell'articolo 5 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036;
l) disporre
la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge
m) esercitare
il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione
dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle
procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei
programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei
beneficiari dei contributi dello Stato.
2. Le regioni possono provvedere alla eventuale
integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con
apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per
l'edilizia residenziale.(il Comitato per l'edilizia residenziale è stato
soppresso dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
Artt. da 5 a 9 (omissis)
Titolo II - Artt. da 10 a 13 (titolo
abrogato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
284, sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 1999; fatte salve le previsioni di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136)
Artt. 14 e 15 (omissis)
Art. 16. Mutui agevolati
1. Ai sensi del secondo comma del precedente art.
14, sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed
edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la
realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni
legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa
sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, con il limite
massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.
2. L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma
precedente è soggetto, ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, n. 1, a
revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per la determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al limite
massimo vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale di
concessione del contributo dello Stato.
3. La superficie massima delle nuove abitazioni di
cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli
interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla
presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o
posto macchina.
Artt. da 17
a 19 (omissis)
Art. 20. Limiti
di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi
1. I limiti massimi di reddito per l'accesso ai
mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla
costruzione, all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per
l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti
pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative
edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni
realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:
1) L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
3) in L 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o
da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in
locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro
consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in L. 6.000.000.
2. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono
soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3.
3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico
del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta
dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del
nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero,
nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione
finale del mutuo.
Artt. da 21
a 25 (omissis)
Art. 26. Edilizia
rurale
1. Al fine di migliorare le condizioni di vita
nelle campagne, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui
e sugli interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di
credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito
agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie
che ne regolano l'attività per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento
di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o
affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a
condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando
l'attività agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo
familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o
nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo familiare,
determinato ai sensi del precedente art. 20, non sia superiore a lire 10
milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le priorità stabilite
dalle leggi regionali.
2. Tali mutui, di durata massima quindicennale,
oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per
un importo massimo di lire 24 milioni.
3. Il concorso nel pagamento degli interessi
previsto dal primo comma viene concesso agli istituti di credito per consentire
loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento
sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo
comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di
preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato
con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e
ammortamento calcolate al tasso agevolato.
4. I tassi agevolati sono stabiliti nella misura
del 6 per cento per i coltivatori di retti e dell'8 per cento per gli
imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6
per cento per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e
successive modificazioni e integrazioni.
5. Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla
base delle direttive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge
provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti
dal presente articolo nonché alla determinazione della quota da destinare
all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.
Art. 27. Individuazione delle
zone di recupero del patrimonio edilizio esistente
1. I comuni individuano, nell'ambito degli
strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si
rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione
e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono
comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché
edifici da destinare ad attrezzature.
2. Le zone sono individuate in sede di formazione
dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di
entrata in vigore della presente legge ne sono dotati, con deliberazione del
consiglio comunale [sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge
10 febbraio 1953, n. 62] (controllo soppresso dalla legge n. 127 del
1997).
3, Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di
cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di
approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli
isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla
formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.
4. Per le aree e gli immobili non assoggettati al
piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi
edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti
urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il
rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero
nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti,
sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli
interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono
consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 31
che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25
per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni,
con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a
praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi
di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli
oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni. (il comma 4 ha sostituito gli originari commi
quarto e quinto per effetto dell'articolo 14 della legge n. 179 del 1992)
Art. 28. Piani per il recupero
del patrimonio edilizio esistente
1. I piani di recupero prevedono la disciplina per
il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree
di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi
di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.
2. I piani di recupero sono approvati con la
deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni
presentate al piano, [ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia
riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10
febbraio 1953, n. 62] (visto soppresso dalla legge n. 127 del 1997).
3. Ove la deliberazione del consiglio comunale di
cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro
tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27
ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta
scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono
consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del
precedente articolo 27.
4. Per quanto non stabilito dal presente titolo si
applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani
particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da
quella statale.
5. I piani di recupero sono attuati:
a) dai
proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui
siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i
proprie tari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere,
dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché
dagli I.A.C.P o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni
temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi;
b) dai
comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui
alla lettera a) nei seguenti casi:
1) per gli
interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del
patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante
interesse pubblico, con interventi diretti;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
3) per gli
interventi da attuare, mediante cessione volontaria, espropriazione od
occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle
unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione
dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può
essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del
programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato
eventualmente incluso.(il comma 5 ha sostituito gli originari commi quinto,
sesto e settimo per effetto dell'art.13, comma 1, della legge n. 179 del 1992)
6. I comuni, sempre previa diffida, possono
provvedere all’esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche
mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei
proprietari, delle spese sostenute.
7. I comuni possono affidare la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti
in consorzio che eseguano gli interventi previsti dal piano di recupero.
Art. 29. Utilizzazione dei fondi
da parte dei comuni
1. Per l'attuazione dei piani di recupero da parte
dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente art. 28, viene
utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi della lettera c) del precedente art. 4, detratta la parte
destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati.
2. La predetta quota è messa a disposizione dei
comuni e può essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla
regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle
famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la
prosecuzione delle attività economiche insediate negli immobili interessati
dagli interventi, nonché per la redazione dei piani di recupero.
Art. 30. Piani di recupero di
iniziativa dei privati
1. I proprietari di immobili e di aree compresi
nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale,
almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare
proposte di piani di recupero.
2. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,
quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore
dell'edificio. (comma inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n.
179 del 1992)
3. La proposta di piano è adottata con
deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le
previsioni stabilite dall'art. 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni.
4. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai
sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i
piani particolareggiati.
5. I piani di recupero di iniziativa dei privati
diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la
quale vengono decise le opposizioni, [ha riportato il visto di legittimità
di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62]. (visto
soppresso dalla legge n. 127 del 1997)
Art. 31. Definizione degli interventi
1. Gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi
di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli uffici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi
di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi
di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
d) interventi
di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
ed impianti;
e) interventi
di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni del presente articolo prevalgono
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi
3. Restano ferme le disposizioni e le competenze
previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 32. Disposizioni
particolari
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, compresi nei piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma
del precedente art. 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione
previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. I comuni possono includere
nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente non compresi nei piani di recupero.
2. Nel formulare i programmi pluriennali di
attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne la incidenza ai fini
della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila
abitanti, per gli interventi di rilevante entità non convenzionati ai sensi
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione può
essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la quale i
proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in
locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a
categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune medesimo ed
assicurando la priorità ai precedenti occupanti.
Artt. da 33 a 42 (omissis)
Art. 43. - Caratteristiche
tecniche degli edifici e delle abitazioni
1. In sede di prima applicazione e fino
all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 42, gli edifici
residenziali che comprendano abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai
sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza
virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi
totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili
delle abitazioni;
b) altezza
netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e
soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti
regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e,
per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.
2. Per l'edilizia residenziale, anche non fruente
di contributi pubblici, sono consentite :
a) la
installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei
fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni
previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
b) altezze
nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate
tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da
vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti
abitativi e metri 2,40 per i vani accessori.
3. Le norme previste dal presente articolo
prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
4. L'applicazione delle norme previste dal presente
articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli
strumenti urbanistici vigenti, ne nelle superfici coperte derivanti dagli
indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti
urbanistici.
5. L'osservanza delle norme previste dal precedente
primo comma e dall'ultimo comma dell'art. 16, deve risultare esplicitamente nel
parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella
concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977,
n. 10.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad
eccezione di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si
applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 44 (omissis)
Art. 45. Trasferibilità e locazione
di abitazioni realizzate nei piani di zona
1. Gli immobili realizzati senza il contributo
dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà,
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con
destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a
società assicurative, nonché ad altri soggetti pubblici e privati, anche in
deroga a disposizioni legislative e statutarie.
2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di
locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti
dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.
3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato
ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli
alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato
subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento.
Art. 46. Cessione di aree dei
piani di zona
1. Le aree di cui all'undicesimo comma dell'art. 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere altresì cedute ad imprese
di costruzione e loro consorzi.
2. Le imprese di costruzione e i loro consorzi
possono effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al
precedente comma o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento,
anche in deroga al quindicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, trasferendosi all'avente causa dal l'impresa di costruzione gli
obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo comma.
3. Salvo i casi previsti al primo comma del
precedente art. 45, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di
godimento di cui al comma precedente può avvenire esclusivamente a favore di
soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per
l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
4. A tale effetto alla compravendita interviene
anche il comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero
della difesa, sarà dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato
con i criteri indicati nel quinto comma del l'articolo successivo dedotto il
corrispettivo della concessione del diritto di superficie già gravante
sull'impresa concessionaria.
5. L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma
dei precedenti commi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute
nella legge 18 agosto 1978, n. 497.
6. Gli atti di trasferimento di immobili demaniali
fra Ministero della difesa e comuni. ai quali si provvederà, come per quelli di
immobili non demaniali, a trattativa privata, non sono sottoposti alle
limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Art. 47. Norma transitoria in
materia di oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28
gennaio 1977, n. 10 sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali.
2. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni
opportune garanzie secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 3
gennaio 1978, n. 1.
Art. 48. Disciplina degli
interventi di manutenzione straordinaria
1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria
la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una
autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.
2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria
che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza
per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il
sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il
richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro
inizio.
3. Per le istanze presentate prima dell'entrata in
vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da
tale data.
Artt. 49 a 50 (omissis)
Art. 51. Proroga dell'efficacia
dei piani di zona
1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 2
maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato
di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 3 della
legge 18 aprile 1962, n. 167.
2. (omissis)
Artt. da 52 a 60 (omissis)