Legge 7 agosto 1990, n.
241
Nuove norme sul
procedimento amministrativo
Art. 1
(Principi generali)
1. L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria.
Art. 2 (Conclusione del
procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente
ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per
legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale
termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non
provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2
sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3 (Obbligo di motivazione)
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi
quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in
relazione alle risultanze dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro
atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma
della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 4 (Unità organizzativa
responsabile)
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge
o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1
sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5 (Responsabile del
procedimento)
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento
finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione
di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1
dell’articolo 4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6 (Competenze del
responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a)
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b)
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito
svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e
può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)
propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
d)
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e)
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
Art. 7 (Pubblicità dei
provvedimenti)
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti
non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta
a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8 (Comunicazione
all’interessato)
1. L’amministrazione provvede a dare notizia
dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)
l’amministrazione competente;
b)
l’oggetto del procedimento promosso;
c)
l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d)
l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall’amministrazione medesima.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni
prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
Art. 9 (Intervento degli
interessati nel procedimento)
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10 (Modalità di intervento)
1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:
a)
di prendere visione degli atti del procedimento, salvo
quanto previsto dall’articolo 24;
b)
di presentare memorie scritte e documenti, che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento.
Art. 11 (Accordi sostitutivi di
provvedimenti)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte
presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei
casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli
accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il
destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.(comma
introdotto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 163 del 1995,
convertito dalla legge n. 273 del 1995)
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i
princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di
provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12 (Regolamentazione delle
sovvenzioni)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle
modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi
agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13 (Atti a contenuto
generale)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non
si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta
alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai
procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme
che li regolano.
Art. 14 (Conferenza di servizi)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche
quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta
o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso,
le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti
i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui
è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine
l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. (comma
così sostituito dall’articolo 17, comma1, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si
applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche
diverse. In questo caso la conferenza è convocata, anche su richiesta
dell’interessato, dall’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse
pubblico prevalente. (comma introdotto dall'articolo 3-bis del
decreto-legge n. 163 del 1995, convertito dalla legge n. 273 del 1995)
3. Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato
alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della
competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non
comunichi all’amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della
comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui un’amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso,
l’amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione
positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una
amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente
della regione e ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i
sindaci, previa deliberazione del consiglio regionale o dei consigli comunali,
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la
sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di
sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la
conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga
conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso
inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.(gli ultimi due periodi
sono stati così aggiunti dall’articolo 17, comma 2, legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 191 del 1998)
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione
del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, l’amministrazione procedente può richiedere,
purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale
negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
4-bis. La conferenza di servizi può essere
convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi
attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla
amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che
curano l’interesse pubblico prevalente ovvero dall’amministrazione competente a
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri
connessi. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta.(i commi 3-bis, 4 e 4-bis sono stati così aggiunti
o sostituiti dall’articolo 17, commi 2, 3 e 4, della legge 15 maggio 1997, n.
127)
Art. 14-bis (Conferenza di
servizi per interventi superiori a 30 miliardi di lire) (omissis)
Art. 14-ter
(Conferenza di servizi per opere di interesse statale)
1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere
convocata prima o nel corso dell’accertamento di conformità di cui all’articolo
2 del predetto decreto. Quando l’accertamento abbia dato esito positivo, la
conferenza approva i progetti entro 30 giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per
le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente
per territorio. Allo stesso organo compete l’accertamento di cui all’articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il
caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale
l’intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori
pubblici.(articolo aggiunto dall’articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127)
Art. 14-quater (Procedimenti
relativi alla valutazione di impatto ambientale)
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali
sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14,
comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell’ambiente o
del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la valutazione di impatto
ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, anche ad opere non
appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell’articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
2. Per l’opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo
procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto
della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su
un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuale impugnazioni in sede giurisdizionale
da parte dei soggetti interessati.(articolo aggiunto dall’articolo 17, comma
7, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Art. 15 (Conferenze di servizi
per attività diverse)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16 (Acquisizione di pareri
consultivi)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora
siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il
parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, e in facoltà dell’amministrazione richiedente di
procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei
cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie il predetto termine può essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.(i primi 4 commi sono stati così sostituiti dall’articolo 17,
comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
5. Qualora il parere sia favorevole, senza
osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17 (Acquisizione di
valutazioni tecniche)
1. Ove per disposizione espressa di legge o di
regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e
tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di
competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette
valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici
che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad
istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini.
3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione procedente, si applica
quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16.
Art. 18 (Autocertificazioni)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia
di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27.
2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati
e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa
amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile
del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di
copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal
responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.
Art. 19 (Denuncia di inizio
attività)
1. In tutti i casi in cui l’esercizio di
un’attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad
esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L.
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985,
n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei
presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò
destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi,
l’atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività
da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante
l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate,
ove previste. In tali casi, spetta all’amministrazione competente, entro e non
oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine,
il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall’amministrazione stessa.
Art. 20 (Regolamento relativo al
silenzio assenso)
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la
domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso
od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo
svolgimento di un’attività privata, si considera accolta qualora non venga
comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato
per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo
procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le
ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione competente può annullare
l’atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,
l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli
dall’amministrazione stessa.
2. Ai fini dell’adozione del regolamento di cui al
comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve
essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il
Governo procede comunque all’adozione dell’atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal
presente articolo.
Art. 21 (Sanzioni)
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli
articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a
legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è
punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che
il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione
o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano
inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti
richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Art. 22 (Diritto di accesso)
1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. E’ considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l’applicazione della disposizione di cui al
comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27.
Art. 23 (Soggetti passivi del
diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si
esercita nei confronti delle amministrazioni , delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di
accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo
24.(articolo così sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 265
del 1999)
Art. 24 (Atti sottratti al
diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti
coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall’ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi
a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi
di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di
salvaguardare: (si veda il regolamento approvato con d.P.R. n. 352 del 1992)
a)
la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b)
la politica monetaria e valutaria;
c)
l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della
criminalità;
d)
la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì
stabilite norme particolari per assicurare che l’accesso ai dati raccolti
mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al
medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l’obbligo di
individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi,
le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste
dall’articolo 9, legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall’articolo
26, legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché
ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l’accesso ai documenti
amministrativi.
6. I soggetti indicati nell’articolo 23 hanno
facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
dell’azione amministrativa. Non è comunque ammesso l’accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’articolo
13, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25 (Esercizio del diritto
di accesso)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame
ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di
copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e
debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative
concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale,
il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con
le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l’esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26 (Pubblicità degli atti
generali)
1. Fermo restando quanto previsto per le
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11
dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i
programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di
norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette,
le relazioni annuali della Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è
data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente
legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa
sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1
s’intende realizzata.
Articoli 27, 28 e 29 (omissis)
Art. 30
(Disposizioni finali)
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti
prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di
esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si
tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta
conoscenza dell’interessato.