Legge 7 novembre 2000, n.
327
Valutazione dei costi del
lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto
Art. 1.
(Valutazione dei costi del
lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto)
1. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima
applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso
di variazione delle componenti del costo del lavoro.
2. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3. Nella valutazione dell’anomalia delle offerte,
quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti
aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione
di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo
stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.