Legge 8 giugno 1990, n.
142
Ordinamento delle
autonomie locali
come
modificata, da ultimo, dalla legge 3 agosto 1999, n. 265
Capo I -
Princìpi generali
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge detta i princìpi
dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle
relative norme di attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione,
le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi della
presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Art. 2
Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e
province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune
e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove
e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia
statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia
impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni
proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,
secondo il princípio di sussidarietà. I comuni e le province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.(articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n.
265 del 1999)
Art. 3
Rapporti tra regioni ed enti locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo
comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le
funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori,
le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello
locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si
conformano ai principi stabili ti dalla presente legge in ordine alle funzioni
del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti
dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in
rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale indica i princìpi della
cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di
realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello
sviluppo economico, sociale e civile.(comma così modificato dall'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 265 del 1999)
4. La regione indica gli obiettivi generali della
programmazione economico sociale e territoriale e su questa base ripartisce le
risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali.(comma così modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della
legge n. 265 del 1999)
5. Comuni e province concorrono alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed
attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi
regionali e degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale indica i criteri e fissa le
procedure per gli atti e degli strumenti della programmazione socioeconomica e
della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini
dell'attuazione dei programmi regionali.(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge n. 265 del 1999)
8. La legge regionale disciplina altresì, con norme
di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità
fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.
Capo II -
Autonomia statutaria e potestà regolamentare
Art. 4
Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio
statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princípi fissati
dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e
in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e
di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni
della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di
garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresí l'ordinamento degli
uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e
province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei
cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.(comma così
sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 265 del 1999)
2 -bis. La legislazione in materia di ordinamento
dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad
essi conferite enuncia espressamente i princípi che costituiscono limite
inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata
in vigore di nuove leggi che enunciano tali princípi abroga le norme statutarie
con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.(comma
introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 265 del 1999)
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi
consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l’espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta
giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.(comma così
modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 265 del 1999)
Art. 5
Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per
l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l’esercizio delle funzioni.(comma così modificato dall'articolo 1, comma 4,
della legge n. 265 del 1999)
Capo III -
Istituti di partecipazione
Art. 6
Partecipazione popolare
1 . I comuni valorizzano le libere forme
associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I
rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo
statuto.
2 . Nel procedimento relativo all'adozione di atti
che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme
di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo
statuto, nell'osservanza dei princípi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.
241.
3 . Nello statuto devono essere previste forme di
consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze,
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere
altresí determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere
altresí previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di
cittadini.
4 . Le consultazioni e i referendum di cui al
presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e
non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali.(articolo così sostituito dall'articolo 3,
della legge n. 265 del 1999)
Art. 7
Azione popolare, diritti d’accesso e di informazione dei cittadini
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le
azioni e i ricorsi che spettano al comune.(comma così modificato
dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 265 del 1999)
2. Il giudice ordina l’integrazione del
contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono
a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il comune
costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.(comma
così modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge n. 265 del
1999)
3. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e
provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione
del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o
delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e
associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il
rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme
di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo
stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti
e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini
di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso
l’amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione
dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali assicurano
l’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni.
Art. 8
Difensore civico
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono
prevedere l’istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale
o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le
disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei
cittadini.
2. Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative
ed i mezzi del difensore civico nonché‚ i suoi rapporti con il consiglio
comunale o provinciale.
Capo IV - Il
comune
Art. 9
Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in
ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di
cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 10
Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di
anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. le relative funzioni sono esercitate dal sindaco
quale ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola
anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Art. 11
Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della
Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei
comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti
nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10000 abitanti o la cui costituzione
comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni
nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti
per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche
attraverso le unioni, che puó prevedere altresí la modifica di circoscrizioni
comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla
progressiva unificazione. Il programma é aggiornato ogni tre anni, tenendo
anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.(comma così
sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 265 del 1999)
3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni,
mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di
origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi.
4. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre
ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.(comma così
modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 265 del 1999)
5. (comma abrogato dall'articolo 6, comma 1,
lettera c), della legge n. 265 del 1999)
Art. 12
Municipi
1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione
di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano
l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi
eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei
municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.(articolo così sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge
n. 265 del 1999)
Art. 13
Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di
gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal
comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle
circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito
regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i
100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le
circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le
esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del
comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.(comma
così sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 265 del 1999)
5. Nei comuni con popolazione superiore a
trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate
forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale,
determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni
aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status
dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il
consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni
esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi
della normativa statutaria.(comma così sostituito dall'articolo 8, comma 2,
della legge n. 265 del 1999)
6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e
successive modifiche e integrazioni.
Capo V - La
provincia
Art. 14
Funzioni
1. Spettano alla provincia le
funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a)
difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamità;
b)
tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed
energetiche;
c)
valorizzazione dei beni culturali;
d)
viabilità e trasporti;
e)
protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali;
f)
caccia e pesca nelle acque interne;
g)
organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e
delle emissioni atmosferiche e sonore;
h)
servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica,
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i)
compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia
scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l)
raccolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e
sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché
realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e
sportivo.(comma così modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge n.
265 del 1999)
3. La gestione di tali attività ed opere avviene
attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi
pubblici.
Art. 15 Compiti
di programmazione
1. La provincia:
a)
raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai
fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b)
b) concorre alla determinazione del programma regionale di
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla
legge regionale;
c)
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e
agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi
pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il
coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il
piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei
comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina
indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a)
le diverse destinazioni del territorio in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti;
b)
la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture
e delle principali linee di comunicazione;
c)
le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del
suolo e la regimazione delle acque;
d)
le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale
di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la
conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e
territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di
approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione
dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione
degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la
provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni
caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le
previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche,
nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali
di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
Art. 16
Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e
peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla
funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del
proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i
servizi e la partecipazione dei cittadini.
1- bis. Nel rispetto della disciplina regionale, in
materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito
regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con
funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della
nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta
dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni
appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza,
promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le
disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con
popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.(comma introdotto
dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 265 del 1999)
2. Per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa
di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri
ed indirizzi:
a)
ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla
zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici
e culturali della popolazione residente;
b)
ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale,
per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o
possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire
il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e
regionale;
c)
l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una
sola provincia;
d)
l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area
interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione
complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati;
e)
di norma, la popolazione delle province risultanti dalle
modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f)
l'istituzione di nuove province non comporta
necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti pubblici;
g)
le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in
proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni,
strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma
dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a
promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del
comma 2.
Capo VI -
Aree metropolitane(l'intero Capo VI, articoli da 17 a 20, è stato
così sostituito dall'articolo 16 della legge n. 265 del 1999)
Art. 17 Aree
metropolitane
1. Sono considerate aree metropolitane le zone
comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi
rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni
culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali
interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale
dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere
entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione
dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le città metropolitane e le aree
metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.
Art. 18.
Città metropolitane
1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17,
il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale
e da rapporti di stretta integrazione ambientale e in ordine all'attività
economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni
sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento
differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali
interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia
convocano l'assemblea degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme
deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città
metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione
interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione
della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune
partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta
riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto
espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla
regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per
l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi
della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi della legge
7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni.
5. La città metropolitana,
comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il
decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle
originarie collettività locali.
6. Quando la città metropolitana
non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova
delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove
province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando
l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto
speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel
presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6
possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato,
delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali
siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.
Art. 19
Esercizio coordinato delle funzioni
1. Fino all'istituzione della
città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati,
può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni
degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle
seguenti materie:
a)
pianificazione territoriale;
b)
reti infrastrutturali e servizi a rete;
c)
piani di traffico intercomunali;
d)
tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento
dell'inquinamento atmosferico;
e)
interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f)
raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g)
smaltimento dei rifiuti;
h)
grande distribuzione commerciale;
i)
attività culturali;
l)
funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.
Art. 20
Revisione delle circoscrizioni territoriali
1. Istituita la città metropolitana, la regione,
previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione
delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.
Art. 21
Delega al Governo(articolo soppreso con la sostituzione del Capo VI
ad opera dell'articolo 167 della legge n. 265 del 1999)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi
per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità
metropolitane nelle aree di cui all'articolo 1.
2. I decreti, tenendo conto della specificità delle
singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.
3. (comma già abrogato dall'art. 1 della legge
2 novembre 1993, n. 436)
4. Qualora la regione non provvede agli adempimenti
di cui all'articolo 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri
invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è
delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui
all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
Capo VII -
Servizi
Art. 22
Servizi pubblici locali
1. I comuni e le province, nell’ambito delle
rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e
alle province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a)
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una
azienda;
b)
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione
alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più
soggetti pubblici o privati.(la lettera e) è stata così sostituita dall’articolo
17, comma 58, della legge 1n. 127 del 1997)
Art. 23
Aziende speciali ed istituzioni
1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente
locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente
locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori
sono stabilite dallo statuto dell’ente locale.
4. L’azienda e l’istituzione informano la loro
attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo
del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e
dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai
regolamenti dell’ente locale da cui dipendono.
6. L’ente locale conferisce il capitale di
dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente
locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo
statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché‚
forme autonome di verifica della gestione.
Capo VIII -
Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma
Art. 24
Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni
e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno
specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione,
nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.
3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo
possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero
la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di
uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
(comma aggiunto dall'articolo 6,
comma 4, della legge n. 265 del 1999)
Art. 25
Consorzi
1. I comuni e le province, per la gestione
associata di uno o più servizi possono costituire un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali di cui all’articolo 23, in quanto compatibili.
Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità
montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.(comma così modificato dall'art. 5, decreto-legge 28 agosto 1995,
n. 361, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 )
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 24,
unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare
le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto
disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del
comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,
degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione,
la nomina e le funzioni degli organi consortili.
(comma così modificato dall'art.
5, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437 )
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del
consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari
alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.(comma
così sostituito dall'art. 5, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 )
5. L’assemblea elegge il consiglio di
amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi comuni e province non può essere
costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la
legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per
l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
l’attuazione alle leggi regionali.
7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi
rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei
servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene
alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le
aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli
enti locali.(comma aggiunto dall'art. 5, decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 )
Art. 26
Unione di comuni
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti
da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli
organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì
le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente
dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che
altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni
associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la
disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad
essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni
competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi
sui servizi ad esse affidati.(articolo così sostituito dall'articolo 6,
comma 5, della legge n. 265 del 1999)
Art. 26-bis
Esercizio associato delle funzioni
1. Al fine di favorire il processo di
riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture,
le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del
programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di
incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con
l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine,
oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai
seguenti princípi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1)
favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni,
graduando la corresponsione dei benefìci in relazione al livello di
unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla
tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o
trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di
massima integrazione;
2)
prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi
nelle ipotesi dl fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione
sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun
vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefìci da
corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta
dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.(articolo
introdotto dall'articolo 6, comma 6, della legge n. 265 del 1999)
Art. 27
Accordi di programma
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o
più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti
sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei
soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di
arbitrato, nonché‚ interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare
l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del
Presidente della regione, del Presidente della provincia, dei sindaci e delle
altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente
della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto
del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso
del comune interessato.(il comma 4 è stato così modificato dall’articolo 17,
comma 9, della legge n. 127 del 1997)
5. Ove l’accordo comporti variazione degli
strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5-bis. Per l’approvazione di progetti di opere
pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio
entro tre anni. (il comma 5-bis è stato introdotto dall’articolo 17, comma
8, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
6. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal
sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché‚ dal
commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia
interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
7. Allorché l’intervento o il programma di
intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione
dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di
tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio
dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del
Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica
a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle
province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già
formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Restano salve le competenze di cui all’articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n.
64.
Capo IX -
Comunità montane
Art. 28
Comunità montane
1. Le comunità montane sono unioni montane, enti
locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti
a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di
funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle
funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo
e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti. Il presidente puó cumulare la carica con quella di sindaco di uno
dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana
sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto
limitato.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi
concertative di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità
montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della
montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della
comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta
regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità
montane stabilendo:
a)
le modalità di approvazione dello statuto;
b)
le procedure di concertazione;
c)
la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d)
i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei
finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e)
i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5 . La legge regionale puó escludere dalla comunità
montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel
territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva,
restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione
complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi
territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge
regionale può prevedere, altresí, per un piú efficace esercizio delle funzioni
e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti,
con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del
sistema geografico e socio-economico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni
il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le
funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie,
nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il
comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale
istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità
montana.
7 . Le disposizioni di cui al comma 6 possono
essere applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche
all'unione di comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità
montana.
8. Ai fini della graduazione e differenziazione
degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le
regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito
territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio,
tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle
difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica,
dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
9. Ove in luogo di una preesistente comunità
montana vengano costituite piú comunità montane, ai nuovi enti spettano nel
complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in
attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.(articolo così sostituito
dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 265 del 1999)
Art. 29
Funzioni
1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite
dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità
economica europea o dalle leggi statali e regionali.
2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei
comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta
altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse
delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali
di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla
Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere
alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni
urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del
piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico
ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla
provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti
di cui all'articolo l della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i
programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di
cui al numero 3) del quarto comma del l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.
7 Sono abrogati:
a)
l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come
sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il
secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952;
b)
gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n.
1102.
8. (abrogato dall'articolo 7, comma 3, della
legge n. 265 del 1999)
Capo X -
Organi del comune e della provincia
Art. 30
Organi
1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta,
il sindaco.
2. Sono organi della provincia il consiglio, la
giunta, il presidente.
Art. 31
Consigli comunali e provinciali
1. L’elezione dei consigli comunali e provinciali,
la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione
giuridica sono regolati dalla legge. Il funzionamento dei consigli, nel quadro
dei princípi stabiliti dallo statuto, é disciplinato dal regolamento, approvato
a maggioranza assoluta , che prevede, in particolare, le modalità per la
convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il
regolamento indica altresí il numero dei consiglieri necessario per la validità
delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno
un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale
fine il sindaco e il presidente della provincia.(comma così modificato
dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 265 del 1999)
1- bis. I consigli sono dotati di autonomia
funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano
le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e
risorse finanziarie, potendo altresí prevedere, per i comuni con popolazione
superiore a quindicimila abitanti e per le province, strutture apposite per il
funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli
disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio
funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.(comma
introdotto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 265 del 1999)
2. I consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione.
2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei
consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo
alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 39, comma 1, lettera b),
numero 2), della presente legge.(comma introdotto dall’articolo 5, comma 1,
della legge n. 127 del 1997)(per quanto riguarda le modalità di presentazione
delle dimissioni e il computo dei consiglieri, si veda la Circolare del
Ministero dell'Interno in data 8 aprile 1998, n. 4/98)
3. I consigli durano in carica sino all’elezione
dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3- bis. I consigli provinciali e i consigli
comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono
presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del
consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri
di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando
lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del
consiglio sono esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1,
comma 2- ter, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Nei comuni con popolazione sino
a quindicimila abitanti lo statuto puó prevedere la figura del presidente del
consiglio.(comma introdotto dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 265
del 1999)
4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si
avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
5. I consiglieri comunali e provinciali hanno
diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della
provincia, nonché‚ dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi
sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. I consiglieri comunali e provinciali hanno
diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza
per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo
il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.(comma
introdotto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 265 del 1999)
7. Il presidente del consiglio comunale o
provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a
venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il
presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni
richieste.(comma così modificato dall'articolo 11, comma 5, della legge n.
265 del 1999)
7-bis. Nei casi in cui il consiglio è presieduto
dal sindaco o dal presidente della provincia, questi ultimi provvedono alla
convocazione del consiglio ai sensi del comma 7.
7-ter. Il presidente del consiglio comunale o
provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.(comma
introdotto dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 265 del 1999)
8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono
pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 32
Competenze dei consigli
1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai
seguenti atti fondamentali:
a)
gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i
regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)
i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici,
i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i
piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette
materie;(la lettera b) è stata prima modificata dall’articolo 5, comma 5,
della legge n. 127 del 1997 e così nuovamente modificata dall'articolo 4, comma
2, della legge n. 415 del 1998)
c)
(soppressa
dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 1997)
d)
le convenzioni tra
i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di
forme associative;
e)
l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f)
l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di
attività o servizi mediante convenzione;
g)
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)
gli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)
la contrazione dei
mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e
la emissione dei prestiti obbligazionari;
l)
le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
m)
gli acquisti e le
alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che
non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del
segretario o di altri funzionari;
n)
la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché‚ la
nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad
esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui
al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri
organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi,
a pena di decadenza.(si veda in proposito la Circolare del Ministero
dell'interno F.L. 25/97 del 1 ottobre 1997)
Art. 33
Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono
composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono,
e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere
superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri
comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia, e comunque non superiore a sedici unità.(il comma 1 ha sostituito
i precedenti commi 1 e 2 in forza dell'articolo 11, comma 7, della legge n. 265
del 1999)(in via transitoria, fino all'adozione delle modifiche statutarie, la
composizione delle giunte è disciplinata dall’articolo 11, comma 8, della legge
n. 265 del 1999)
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal
presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra
i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non
facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere.
Art. 34
Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono
eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia
nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente,
e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione.(comma così modificato dall’articolo 11, comma 9, della legge n.
265 del 1999)
2- bis. Entro il termine fissato dallo statuto , il
sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresí i modi della
partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori.(comma introdotto
dall’articolo 11, comma 10, della legge n. 265 del 1999)
3. (Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la
carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente
nominato assessore.) (comma abrogato dall'articolo 11, comma 11, della
legge n. 265 del 1999)
4. Il sindaco può revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio.
Art. 35
Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il sindaco o con il
presidente della provincia nell’amministrazione del comune o della provincia ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che
non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente
della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari
dirigenti, collabora con il sindaco e con il presidente della provincia
nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente
al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti dello stesso.
2-bis. E’ altresì di competenza della giunta
l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio. (il comma 2-bis è stato
introdotto dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 127 del 1997)
Art. 36
Competenze del sindaco e del presidente della provincia
01. Il sindaco e il presidente della provincia sono
gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.
1. Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché‚ il consiglio
quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine
di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti.(comma così sostituito dall'articolo 11, comma 12,
della legge n. 265 del 1999)
4. In caso di inosservanza degli obblighi di
convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal
consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia
presso enti, aziende ed istituzioni.
5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono
essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i
termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale
di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 48.
5-ter. Il sindaco e il presidente della provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dall’articolo 51 della presente legge, nonché‚
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
6. Il sindaco e il presidente della provincia
prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana.(comma così sostituito
dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 127 del 1997)
7. Distintivo del sindaco è a fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
Distintivo del presidente della provincia é una fascia di colore azzurro con lo
stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a
tracolla.(comma sostituito dall’art. 4, comma 2, della legge n. 127 del 1997
e poi modificato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 265 del 1999)
Art. 37
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio
provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della
provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le
rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il
sindaco e il presidente della provincia,e viene messa in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la
mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla
nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.(comma così modificato
dall'art. 11, comma 15, della legge n. 265 del 1999)
Art. 37-bis
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta
decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco
o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del
sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal
vicesindaco e dal vicepresidente.(comma così modificato dall'articolo 8,
comma 4, lettera a), della legge n. 120 del 1999)
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono
il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché‚ nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione
adottata ai sensi dell’articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal
presidente de lla provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il
termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di
un commissario.(comma così sostituito dall'articolo 8, comma 4, lettera b),
della legge n. 120 del 1999)
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente
della provincia nonché‚ delle rispettive giunte.
Art. 38
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovraintende:
a)
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica;
b)
alla emanazione
degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di
ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)
allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)
alla vigilanza su
tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone
il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta,
con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene,
edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può
richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico
e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il
sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 2.(comma introdotto dall'articolo
11, comma 16, della legge n. 265 del 1999)
3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il
sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell’ambito dei servizi di cui al presente
articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonché‚ per l’acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c)
e d) del comma 1, nonché‚ dall’articolo 10, il sindaco, previa comunicazione al
prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente
del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere
comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non
adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un
commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l’ente
interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui
al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
(i commi 2, 3, 7 e 9 sono stati implicitamente modificati dall'articolo 117
del decreto legislativo n. 112 del 1998, secondo il quale il Sindaco, in
materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, agisce quale
rappresentante della comunità locale; di diverso avviso il Ministero
dell'interno con circolare 10 ottobre 1998, n. 4)
Capo XI -
Controllo sugli organi
Art. 39
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono
sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione
o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché‚ per gravi motivi di
ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso
del sindaco o del presidente della provincia;
1- bis ) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia(il numero 1) della lettera b) è stato così modificato e il n.
1-bis introdotto dall’art. 8, comma 5, legge n. 120 del 1999)
2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al
protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;(il numero 2) della
lettera b) è stato così sostituito dall’articolo 5, comma 2, legge n. 127 del
1997)
2-bis) riduzione dell’organo assembleare per impossibilità
di surroga alla metà dei componenti del consiglio;(il numero 2-bis della
lettera b) è stato introdotto dall’articolo 5, comma 3, legge n. 127 del
1997)(per quanto riguarda le modalità di presentazione delle dimissioni e il
computo dei consiglieri, si veda la Circolare del Ministero dell'Interno in
data 8 aprile 1998, n. 4/98)
c) quando non sia approvato nei termini il
bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma
1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza
che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale
di controllo nomina un commissario affinché‚ lo predisponga d’ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta,
l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai
singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua
approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data
comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero
1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede
alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il
decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla
legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto
dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori,
gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la
relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del
decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il
decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti
ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e
urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a
novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per
la provvisoria amministrazione dell’ente.
8. (comma abrogato dall'art. 3 del decreto-legge
25 febbraio 1993, n. 42)
Art. 40
Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell’interno, il sindaco, il presidente della provincia,
i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e
delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi
quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può
sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di
grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate
dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Capo XII -
Controllo sugli atti
Art. 41
Comitato regionale di controllo
1. Per l’esercizio del controllo di legittimità
previsto dall’articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del
presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli
atti dei comuni e delle province.
2. La legge regionale può articolare il comitato in
sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune
l’unitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli
uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni
del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.
Art. 42
Composizione del comitato (omissis)
Art. 43
Incompatibilità e ineleggibilità (omissis)
Art. 44
Norme regionali (omissis)
Art. 45 (abrogato
dall'articolo 17, comma 31, della legge n. 127 del 1997)(soppravvive
il solo comma 2, lettera a, per l'indicazione delle materie per le quali resta
in essere il controllo prefettizio ai sensi dell'art. 16 legge n. 55 del 1990 -
Per modalità e termini del controllo il riferimento è ora l'art. 17, comma
38, legge n. 127 del 1997
(Si veda la Circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 1998)
1.(omissis)
2. Le deliberazioni di competenza delle giunte
nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimità denunciate, quando ... (omissis)
a)
acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i
contratti;
b)
(omissis)
c)
(omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)
Art. 46
Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio(abrogato
dall'articolo 17, comma 31, della legge n. 127 del 1997)
Art. 47
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali
sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente,
per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo
preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del
consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Art. 48
Potere sostitutivo (abrogato dall'articolo 17, comma 31, della legge
n. 127 del 1997)(prevedeva gli interventi sostitutivi dell'organo
di controllo ora disciplinati dall'art. 17, comma 45, legge n. 127 del 1997)
Art. 49
Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province
1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi
vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle
comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate
per i comuni e per le province.
Art. 50
Pareri obbligatori
1. I pareri obbligatori delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente
sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi
norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono
espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la
legge non prescriva un termine minore.
2. Il termine, previa motivata comunicazione
all’ente locale interessato da parte dell’amministrazione chiamata ad esprimere
il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine originario,
ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.
Capo XIII -
Uffici e personale
Art. 51
Organizzazione degli uffici e del personale
01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla
normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali
territoriali, nel rispetto dei princípi fissati dalla presente legge,
provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia
normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità
di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti loro attribuiti. E' conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e
gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla
contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi
dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si
rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare,
prioritariamente, a detto personale.(comma introdotto dall'articolo 13,
comma 1, della legge n. 265 del 1999)
1. I comuni e le provincie disciplinano con
appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, e secondo princìpi di professionalità e
responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione
collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni
durante il periodo di vigenza. Nelle materia non riservate alla legge il comma
2-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui
al presente comma.
(comma così sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 127 del
1997)
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e
dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai
regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è
attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la
legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo
dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:
a)- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)- la responsabilità delle procedure d’appalto e di
concorso;
c)- la stipulazione dei contratti;
d)- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
e)- gli atti di amministrazione e di gestione del
personale;
f)- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni edilizie;
f-bis) - tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di
vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti
dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e
repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;(la lettera
f-bis è stata introdotta dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 191 del 1998
che ha modificato l'articolo 6, comma 2, della legge n. 127 del 1997)
g)- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h)- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai
regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.(periodo del comma 3
così sostituito dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 127 del 1997)
3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del
comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3- ter. In attesa di apposita definizione
contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai responsabili di uffici e
servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate,
nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per
l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei
servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro
funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale,
possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative
vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti
convenzionati nei termini previsti dalla convenzione. (i commi 3-bis, 3-ter,
3-quater, hanno sostituito il precedente comma 3-bis per effetto dell'articolo
2, comma 13, della legge n. 191 del 1998, che ha sostituito l'articolo 6, comma
3, della legge n. 127 del 1997, in precedenza il comma 3-bis recitava: «Nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma
3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi.»(si vedano in
proposito le Circolari del Ministero dell'interno n. 15700 del 23 settembre
1997, n. 3/98 del 22 giugno 1998 e n. 4/98 del 10 ottobre 1998)
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in
relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e
dell’efficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei
posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato
di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5-bis. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e
dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali,
il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti
all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell’ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle
20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in
carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità
ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il
trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in
stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo
contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di
diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. (comma
5-bis introdotto dall’articolo 6, comma 4, della legge n. 127 del 1997)
6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in
caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della
provincia, della giunta o dell’assessore di riferimento (vedi nota), o
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi a loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto
dall’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli
altri casi disciplinati dall’articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro.
L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di
funzioni di direzione a seguito di concorsi.(comma così sostituito
dall’articolo 6, comma 7, della legge n. 127 del 1997)(in applicazione del
combinato disposto dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 20 del
1993 e dell'articolo 13 della preintesa del c.c.n.l. della dirigenza enti
locali del 2000, non «l'inosservanza delle direttive» bensì solo «la
grave inosservanza delle direttive» può determinare la revoca degli
incarichi dirigenziali)
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze
del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori,
per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, purché l’ente non
abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato
della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da
un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. (comma
così modificato dall’articolo 6, comma 8, della legge n. 127 del 1997, come
successivamente modificato dall'articolo 2, commi 15 e 16, della legge n. 191
del 1998)(si veda in proposito la Circolare del Ministero dell'interno n.
15700 del 23 settembre 1997)
8. (abrogato dall'articolo 74, comma 3, decreto
legislativo n. 29 del 1993)
9. (abrogato dall'articolo 74, comma 3, decreto
legislativo n. 29 del 1993)
10. (abrogato dall'articolo 74, comma 3,
decreto legislativo n. 29 del 1993)
11. Le norme del presente articolo si applicano
anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle
comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
Art. 51-bis
Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo i
livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al
direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi
previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione
previsto dall’articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A
tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro
assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario del comune e
della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o
dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale.
La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa
stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i
15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia
stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal
presidente della provincia al segretario.(articolo introdotto dall’articolo
6, comma 10, della legge n. 127 del 1997)
Art. 52
Segretari comunali e provinciali (abrogato dall'articolo 17,
comma 86, della legge n. 127 del 1997)
Art. 53
Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta
alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.(comma modificato dall’art. 17,
comma 85, della legge n. 127 del 1997 e poi sostituito dall'art. 13, comma 3,
della legge n. 265 del 1999)(si vedano in proposito le Circolari del
Ministero dell'interno F.L. 25/97 del 1 ottobre 1997 e n. 15700 del 23
settembre 1997)
2. Nel caso in cui l’ente non abbia funzionari
responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in
relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. (abrogato dall’articolo 17, comma 86, della
legge n. 127 del 1997)
Capo XIV -
Finanza e contabilità
Art. 54
Finanza locale
1. L'ordinamento della finanza locale è riservato
alla legge.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce,
nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza
di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle
tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.
4. La finanza dei comuni e delle province è
costituita da:
a)
imposte proprie;
b)
addizionali e
compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c)
tasse e diritti
per servizi pubblici;
d)
trasferimenti
erariali;
e)
trasferimenti regionali;
f)
altre entrate
proprie, anche di natura patrimoniale;
g)
risorse per
investimenti;
h)
altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i
servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che
tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni
socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse
che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per
fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i
diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli
enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora
prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e
delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo
della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie
compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario
per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione
di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale
per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite
dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei
fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli
anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel
triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli
enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei
programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per
spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite
sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i
finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione
al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.
Art. 55
Bilancio e programmazione finanziaria
1. L’ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali è riservato alla legge dello Stato.
2.I comuni e le province deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princípi
di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. Il termine puó essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze.(comma così sostituito
dall’articolo 13, comma 4, della legge n. 265 del 1999)
3. Il bilancio è corredato di una relazione
previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a
quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque
essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed
interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
(comma così sostituito dall’articolo 6, comma 11, della legge n. 127 del
1997)(si veda in proposito la Circolare del Ministero dell'interno F.L.
25/97 del 1 ottobre 1997)
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante
contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione
illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio
entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Art. 56
Determinazioni a contrattare e relative procedure(rubrica
così rinominata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge n. 265 del
1999)
1. La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:(alinea così modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b),
della legge n. 265 del 1999)
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato
e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure
previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque
vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 57
Revisione economico-finanziaria
1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con
voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti
devono essere scelti:
a)
uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei
conti, il quale funge da presidente;
b)
uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)
uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono
revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e
documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo
statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità
delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne
riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata
ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della
comunità montana a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti
iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di controllo
economico interno della gestione
Capo XV -
Responsabilità
Art. 58
Disposizioni in materia di responsabilità
1. Per gli amministratori e per il personale degli
enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità
degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che
abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni
degli enti locali, nonché‚ coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti
a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste
dalle leggi vigenti.
2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali,
salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione
della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’articolo 74
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. (il comma 2-bis è stato introdotto
dall’articolo 10, comma 1, della legge n. 127 del 1997)
3. I componenti dei comitati regionali di controllo
sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali
per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro
funzioni.
4. L’azione di responsabilità si prescrive in
cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli
amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non
si estende agli eredi.
5. Sino all’approvazione della disciplina organica
dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Capo XVI -
Disposizioni finali e transitorie
Art. 59
Termine per l'adozione dello statuto (omissis)
Art. 60
Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni (omissis)
Art. 61
Norme regionali ... organismi comprensoriali e associativi, comunità montane e
organi di controllo (omissis)
Art. 62
Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali
(omissis)
Art. 63
Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta (omissis)
Art. 64
Abrogazione di norme
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2,
sono abrogati:
a)
il regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n.
297, e successive modifiche e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e
da 179 a 181;
b)
il testo unico della legge comunale e provinciale
approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;(il testo unico
della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148,
è stato integralmente abrogato dall'articolo 28, comma 4, della legge n. 265
del 1999)
c)
il testo unico della legge comunale e provinciale
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma;
24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo
comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale
per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;(l'articolo
279 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3
marzo 1934, n. 383, è stato abrogato dall'articolo 28, comma 4, della legge n.
265 del 1999)
d)
il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968,
n. 444, intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di
edilizia scolastica.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa
incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la
cessazione della loro efficacia.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni
rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.
Art. 65
Entrata in vigore della legge
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.