Legge 9 gennaio 1991, n.
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Norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
articoli da 1 a 22 (omissis)
23. Abrogazione espressa di norme
e utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono
abrogati.
2. (omissis)
3. (omissis)
24. Disposizioni concernenti la
metanizzazione (omissis)
25. Ambito di applicazione
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i
consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, nonché mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo
di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457.
26. Progettazione, messa in
opera ed esercizio di edifici e di impianti
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n 10, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n 457. L'installazione di impianti solari e di pompe
di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi
liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idricosanitario
già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici,
volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia
la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti
della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in
deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad
uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli
stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo
impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia
27. Limiti ai consumi di energia
1. I consumi di energia termica ed elettrica
ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di
cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli
edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
28. Relazione tecnica sul
rispetto delle prescrizioni
l. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il
progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta
dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione
di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei
lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo
34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere
compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1
è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui
all'articolo 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al
comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo,
al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista
dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.
29. Certificazione delle opere e
collaudo.
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere
previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.
30. Certificazione energetica
degli edifici
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il pare re
del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono
emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto
individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il
certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a
conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono
richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione
energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo
rilascio.
31. Esercizio e manutenzione
degli impianti
1. Durante l'esercizio degli impianti il
proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve
adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti
di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne
assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte
le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni
della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le
province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari
e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al
rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e
alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole
in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole
difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
32. Certificazioni e
informazioni ai consumatori
1. Ai fini della commercializzazione, le
caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e
degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i
componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione.
33. Controlli e verifiche
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza
delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere in corso
d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque
momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente degli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso
d'opera il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere
terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie
per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco
informa il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34.
34. Sanzioni
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono
eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo
28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la
sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore
al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che
omettono la certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilasciano una
certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di
cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera, sono puniti in solido con la
sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per
cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto
stabilito dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50
per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale
5. Il proprietario o l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assuntala responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire
cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi
del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa
sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la
nomina, ai sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento
milioni.
35. Provvedimenti di sospensione
dei lavori
1. Il sindaco, con provvedimento mediante il quale
ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere
con spese a carico del proprietario.
36. Irregolarità rilevate
dall'acquirente o dal conduttore
1. Qualora l'acquirente o il conduttore
dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non
emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro
un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal di ritto di risarcimento
del danno da parte del committente o del proprietario.
37. Entrata in vigore delle
norme e dei relativi decreti ministeriali
1. Le disposizioni entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n 373, e la legge 18
novembre 1983, n 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente
legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4,
al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32.
38. Ripartizione fondi e
copertura finanziaria (omissis)
39. Entrata in vigore (omissis)