Legge 9 dicembre 1998, n.
426
Nuovi interventi in campo
ambientale
1. Interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati (omissis)
2. Interventi per la
conservazione della natura
1. Nelle aree naturali protette nazionali
l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed
integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione.
Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero
dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione
di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il
Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi
delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel
limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a
decorrere dall'anno 1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale
dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il
mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate
abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare
e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e
paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine
di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni
competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine
delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del
comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero
o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento
del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree
naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e
previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i
Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il
Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
1. - 37. (omissis)
3. Rifinanziamento degli
interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 (omissis)
4. Disposizioni varie (omissis)
5. Disposizioni finanziarie (omissis)