Legge 9 dicembre 1998, n.
431
Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
(G.U. n. 292 del 15
dicembre 1998 - s.o. n. 203/L)
Capo I - LOCAZIONE DI IMMOBILI
ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 1. Ambito di applicazione
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono
stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7,
8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai
contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che
sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e
seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di
cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa
normativa vigente, statale e regionale;
c) agli
alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7
e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati
dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di
carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica
l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è
richiesta la forma scritta.
Art. 2. Modalità di stipula e di
rinnovo dei contratti di locazione
1. Le parti possono stipulare contratti di
locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti
sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il
locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere
di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera
raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata
di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente
alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi
del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone,
la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente
articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in
appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che
provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti
accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette
organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale
interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di
cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli
per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano
tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della
determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le
delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo
periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in
misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per
i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli
di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non
concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per
due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda
adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo
3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al
medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna
delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della
data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente
sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3. Disdetta del contratto
da parte del locatore
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della
facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al
conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando
il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei
parenti entro il secondo grado
b) quando
il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di
culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a
perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e
di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando
il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo
nello stesso comune;
d) quando
l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere
ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza
del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando
l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione,
ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per
realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo
piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per
eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile
stesso;
f) quando,
senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il
conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando
il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di
altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria
abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione,
da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del
locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per
l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione
edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di
validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva
disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di
prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente
in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere
specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati
al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la
disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di
disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a
corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non
inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si
applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato,
anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo
adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la
disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi
del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di
locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in
alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi,
può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al
locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II - CONTRATTI DI
LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE
Art. 4. Convenzione nazionale
1. Al fine di favorire la realizzazione degli
accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici
convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre
anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di
seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri
generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi,
nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso
di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze,
con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli
orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri
generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la
realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro
rispetto costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo
8.
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono
indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione
della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro
dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta
giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di
locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai
criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali
possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel
caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di
cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in
sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle
regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino
all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del
presente comma.
Art. 5. Contratti di locazione
di natura transitoria
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4
definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione
di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla
presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1,
possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze
abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli
accordi di cui al comma 3.
3. È facoltà dei comuni sede di università o di
corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi,
promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla
locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi
partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le
aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché
cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Capo III - ESECUZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 6. Rilascio degli immobili
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita
locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti
ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per
finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le
rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo
contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della
presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in
mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori
interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza
del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai
sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia
nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo
al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il
decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le
modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con
cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come
autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza
pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per
finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore
competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura
civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine
di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al
settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore
il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo
al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di
cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il
conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico,
sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di
disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di
alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o
assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione,
sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per
il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del
termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno
dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei
mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle
esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui
all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque
fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi
dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del
canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano
automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per
cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo cosí determinato è
maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime
il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo
1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli
oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal
beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della
citata legge n. 392 del 1978.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e
2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto
previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94
del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data
di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7. Condizione per la messa
in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
1. Condizione per la messa in esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il
contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai
fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile
medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui
redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo
480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di
registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia
dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione
dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il
reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle
ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di
competenza.
Capo IV - MISURE DI SOSTEGNO AL
MERCATO DELLE LOCAZIONI
Art. 8. Agevolazioni fiscali
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito
imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale
e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo
4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3
del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i
suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della
base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è
assunto nella misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui
al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di
registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia
dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non
si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di
natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2
dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni
ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1,
anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è
formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della
condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE
comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale
prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la percentuale di determinazione della base
imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai
contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto
del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti
di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a
formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le
imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari
ammontare".
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è
autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi
per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi
per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi
a decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la
spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere
dall'anno 2001.
Art. 9. Disposizioni per i fondi
per la previdenza complementare
1. I fondi per la previdenza complementare
regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono
direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei
canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti
dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i
redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti
all'IRPEG.
Art. 10. Ulteriori agevolazioni
fiscali
1. Con provvedimento collegato alla manovra
finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001,
un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione,
secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una
detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei
conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati
a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una
generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi
al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento
determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono
cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art. 11. Fondo nazionale
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è
istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto
di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1
sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi
individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di
proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo
lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso
attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso
il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al
comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone
di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1
sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La
ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in
rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e
province autonome ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3
con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma
6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di
parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con
proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi
pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei
criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo
una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,
delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6
maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per
la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio,
dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi,
intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa
per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito
ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di
cui al comma 1.
Capo V - DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 12. Osservatorio della
condizione abitativa.
1. L'Osservatorio della condizione abitativa,
istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è
costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei
dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro
dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le
funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori
istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13. Patti contrari alla
legge
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un
importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto
scritto e registrato.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il
conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in
misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai
limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo
2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore
a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e
appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale.
Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove
in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del
conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo
diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente
stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il
conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione
proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni
conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3
dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore
ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta
l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto,
che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero
quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore
che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al
presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme
eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del contratto
di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di
registrazione del contratto stesso.
Art. 14. Disposizioni
transitorie e abrogazione di norme
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4
della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di
cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della
presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione
monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61.
4. Sono altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni
vigenti prima di tale data.
Art. 15. Copertura finanziaria
(omissis)