Legge 11 febbraio 1994, n. 109
(1)
(Le modifiche introdotte dalla legge 166/2002 sono
evidenziate in grassetto o in cancellazione visibile)
Art. 1.
1. In
attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in
materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a
criteri di efficienza ed efficacia, secondo procedure improntate a
tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e
delle libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per
la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni
anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle
disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli
Statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione,
anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato (2).
3. Il
Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400(3), emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le
norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate
se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole
disposizioni.
Art. 2.
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge
e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono
per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2
del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi
e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori
accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i
lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi
quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro
associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto
pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di
servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n.158, e successive modificazioni, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, alle società di
cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo
unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati
sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti
non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27
e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori
di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n.406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed
universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative,
di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto
capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo
dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli
7,14,19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano
le sole disposizioni della presente legge in materia di
pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo
quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente
o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi
della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme
relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari
di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione,
di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale
minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto
della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari
a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista,
del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi
intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere
previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno
2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
7,14,19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. E' fatto divieto ai
soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad
estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle
ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento
degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento
deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n.158, applicano le disposizioni della presente
legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo
decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i
rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si
applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità
dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione
delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi
di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano
comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.158.
5. Le disposizioni della presente
legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente
dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al
quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.1150,
e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile;
per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria
i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto
delle procedure di gara previste dalla citata direttiva
93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente
legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai
contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, ed
all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto
interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui
al Titolo I del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi
organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata
in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la
cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero
i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti
designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o
per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o
di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici
i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori
i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c)".
Art. 3.
1. É
demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), con le modalità di cui al
presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei
lavori pubblici con riferimento:
a) alla
programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e
alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b) alle
procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici,
nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle
forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche
mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle
procedure di accesso a tali atti;
d) ai
rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori
e alle relative competenze.
2.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro
il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento (15), di seguito così
denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai
sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito
degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della
libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da
essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma
1. Il regolamento é adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali,
sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Sullo schema
di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento é emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni
ed integrazioni del regolamento (16).
3. Il
Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con
modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di
cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente
legge.
4. Sono
abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti
normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione
delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre
mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente
legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di
pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente
legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori
pubblici (17).
5. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, é adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (3), il nuovo
capitolato generale d'appalto che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui al all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e
che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1¡ giugno 1939, n. 1089 (18).
6. Il
regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle
materie per le quali é di volta in volta richiamato, definisce in particolare
(19):
a) le
modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
b) le
sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione
dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del
procedimento e il direttore dei lavori;
c) le
forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo
7;
d) i
requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori,
dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le modalità per la
partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e
di concessioni di lavori pubblici;
e) la
disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione
dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13,
comma 7;
f) i
tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo 14;
g) le
ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali
relativi a specifiche categorie di lavori (20);
h) gli
ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7
(20);
i) (20)
l)
specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, anche
in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge, fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni
architettonici;
m) le
modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui
all'articolo 21;
n) (20)
o) le
procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
p)
l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei
lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
q) le
modalità e le procedure accellerate per la deliberazione prima del collaudo, da
parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r) i
lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di
rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28
e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli
ulteriori casi nei quali é obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di
rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le
forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
t) le
modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le
condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché
le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo
articolo 30; le modalità di presentazione della garanzia in caso di riunioni di
concorrenti di cui all'articolo 13;
u) la
disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
v) la
quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55
(21), come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le
norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare
dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei
lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai
concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la
disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7) Ai
fini della predisposizione del regolamento, é istituita, dal Ministro dei
lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione
dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, é
autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis.
Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, é
adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente
legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a
lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata
in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti (22).
7-ter.
Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di
affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi
Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale,
sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle
condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in
materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea (23).
Art. 4.
1. Al
fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1,
nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, é istituita,
con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito
denominata "Autorità".
2.
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed é organo collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica (24). I membri dell'Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che
operano in settori tecnici , economici e giuridici con riconosciuta
professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I
membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari,
in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, é determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità nel limite complessivo di lire 1.250.000.0000
annue.
4.
L'Autorità:
a)
vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b)
vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c)
accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
d)
segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui lavori pubblici;
e)
formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento;
f)
predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al
comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori
o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari o degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g)
sovrintendente all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c);
h)
esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i)
vigila sul sistema di qualificazione di cui all'art. 8.
5. Per
l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei
lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (25), nonché,
per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1¡ giugno 1939, n. 1089 (26).
6.
Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori, anche su richiesta
motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi
del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri
organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino
alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono
vincolati dal segreto d'ufficio (27).
7. Con
provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali é richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni é
proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si
riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della
sanzione e avverso di essi é ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede
di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di
ricezione dei provvedimenti medesimi (28). La riscossione della sanzione
avviene mediante ruoli (28).
8.
Qualora i soggetti ai quali é richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9.
Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i
propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che
dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico
erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e
alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle
dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la
Segreteria tecnica;
b) il
Servizio ispettivo (29);
c)
l'Osservatorio dei lavori pubblici (30).
10-bis.
Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie
di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi
competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di
amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese.
Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del
Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti
all'amministrazione (31).
10-ter.
Al Servizio ispettivo é preposto un dirigente generale di livello C ed esso é
composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella
dirigenziale (31).
10-quater.
Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (31).
10-quinquies.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (31).
11. (32)
12. (32)
13. (32)
14.
L'Osservatorio dei lavori pubblici é articolato in una sezione centrale e in
sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi
e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di
concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano (33).
15.
L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla
base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi
sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia
(UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La
sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti
compiti:
a)
provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i
lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b)
determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c)
pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici
affidati (34);
d)
promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e)
garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti
e alle relative elaborazioni;
f)
adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g)
favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate.
16-bis.
In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1¡ giugno 1939, n.
1089 (18), i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla
sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del
soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio (35).
17. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro
(36), entro trenta
giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il
contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di
aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del
progettista e, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione
del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è
necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti é
sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione é elevata fino a
lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I
dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale
e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori
pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Art. 5.
Disposizioni
in materia di personale dell'Autorità e del Servizio Ispettivo e norme
finanziarie
1. Al
personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), é composta da
non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed é
coordinata da un dirigente generale di livello C.
3. (37)
4.
L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c),
al quale é preposto un dirigente generale di livello C, é costituito da 59
unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per
le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri é istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria
con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via
subordinata, alle procedure di concorso di cui nel medesimo decreto. Al
personale dell'Autorità é fatto divieto di assumere altro impiego od incarico,
nonché, di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed
industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
dell'Autorità é attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis.
In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura
dei posti in organico del Servizio Ispettivo, in via prioritaria, mediante il
personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma
6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135 (38), e, in subordine, mediante il personale
assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di
mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di
concorso di cui al medesimo decreto (39).
6.
L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio
funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito
regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.
7.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996, e in
lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero del
tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio (40).
7-bis.
L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni
regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio
(41).
Art. 6.
Modifica
della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori
pubblici
1. É
garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza
di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale
massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2.
L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 é sostituito dal seguente:
"Art.
8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici é nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di
riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o
esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di Presidente di sezione
sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici" (42).
3.
Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo
comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524 sono altresì garantiti:
a)l'assolvimento
dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
b)
l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) la
possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche
amministrazioni.
4. Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il
1 gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri
organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei
comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali (43).
5. Il
Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25
milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui
composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4.
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il
progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio
superiore (44).
5-bis.
Le adunanze delle Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i
pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza (45).
5-ter.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni
dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'Amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare (46).
Art.
7. (47)
1. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (48), e successive modificazioni, un responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il
regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali
il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il
direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale
facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia.
L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento
può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di
svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il
responsabile del procedimento formula
proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti
annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma
oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e
accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento,
di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il
regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,
coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore
dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la
progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49), e successive modificazioni. Restano
ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite
dalla normativa vigente.
5. Il
responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti
carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze
professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto
attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del
programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento
possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (50), a professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f)
aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
di natura professionale.
6.
Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione giudicatrice, su
proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione
di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 (5) e successive modificazioni.
7. Per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta
e assensi, comunque denominati , al fine dell'esecuzione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del
procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (48), e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile
unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo
almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o
dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi é convocata
dal concedente anche nell'interesse del concessionario(50-bis).
8. In
sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto
definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione
competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla
normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o
nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali
cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i
termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione é
tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi
può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano
le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta e gli assensi di cui alle vigenti norme. (50-bis)
9. Il
regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori
della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le
determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. (50-bis)
10. In
sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se
necessario, chiarimenti e documentazione. (50-bis)
11. Le
amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel
rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono
rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dell'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
(50-bis)
12.
Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza é riconvocata per una sola volta, tra il decimo
ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla
presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei
poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. (50-bis)
13. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e
recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. (50-bis)
14. Le regioni
a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in
armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di
competenza regionale e locale. (50-bis)
15. Il
termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie
dello Stato é fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di
due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art.
8.
1. Al
fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della
professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono
sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente (51).
2. Con
apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (3) su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, é istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un
sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro,
articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi (51)
(52).
3. Il
sistema di qualificazione é attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4,
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede
a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione é demandato il compito di attestare l'esistenza nei
soggetti qualificati di:
a)
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b)
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c)
requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione (51).
4. Il
regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il
numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui
al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di
autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le
modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale
verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati del bilancio;
d) i
requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto
all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in
attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti
requisiti, anche quali relativi alla regolarità contributiva e contrattuale,
ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la
facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un
periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei
contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3,
lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti
di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere
previsti per i lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i
criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di
qualificazione;
g) le modalità di verifica della
qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento
alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, ottenute antecedentemente alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle
more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione
è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da
indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5
della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla
categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more
dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine
al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale
individuati dal suddetto regolamento;
h) la
formazione di elenchi, su base
regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne
assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di
cui all'articolo 4 (51).
5. (53)
6. Il
regolamento di cui al comma 2 (54) disciplina le modalità dell'esercizio, da
parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57 (55) delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse
ai sensi del presente articolo.
7. Fino
al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori
dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 24, primo comma,
della Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A
decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri (56).
8. A
decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge, é vietata, per
l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di
fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2 (57).
9. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e
sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del
comma 3 é accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti
alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (58).
10. A
decorrere dal 1° gennaio 2000, é abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni (21) (57).
11. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3
dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla
presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai
sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (54), e successive modificazioni e
integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei
requisiti di iscrizione come rideterminanti ai sensi del medesimo comma 3
dell'articolo 9 (57).
11-bis.
Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure
per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di
tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare (59).
11-ter.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i
lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici (59).
11-quater.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la
cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e
dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei
casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la
certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta
agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge
(59).
11-quinquies.
Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale,
organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di
lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU (59).
11-sexies. Per le
attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori (59). E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti
esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta
esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo
all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori
direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore,
anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies. Nel caso di forniture e servizi,
i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore
al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.
Art.
9.
1. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la
partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici é altresì
ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e
successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (61), come integrato dalle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo (60).
2. Le
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
gennaio 1991, n. 55 (61), sono integrate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo
1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla
determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei
lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che
i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici (62).
3. Il
Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le
ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca
inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad
una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla
base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera
impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con
il decreto di cui al comma 3, é istituita una apposita categoria per le
attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni
(18).
4-bis.
Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei
costruttori non é richiesto il parere consultivo del comitato regionale (63).
Art.
10.
1. Sono
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i
seguenti soggetti:
a) le
imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società
cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i
consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422 (64), e successive modificazioni, e i
consorzi tra impresse artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i
consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile (65), tra imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d) le
associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio
e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13;
e) i
consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile (65-bis),
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente
legge.
e-bis) i
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (66);
si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 13 (67).
1-bis.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
(12) (68).
1-ter. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la
facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un
nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare
il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto é stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato (68).
1-quater.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata nel bando o nella lettera
di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i
soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,
alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché
per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7.
La suddetta richiesta é, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente
che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione (68).
Art.
11.
1. I
requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di
affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b)
e c) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55
(61), o del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge
(69), salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature
e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate (70).
Art.
12.
1. Si
intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11,
dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai relativi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare (71) in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
2. Il
regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori (72). Il medesimo
regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del
consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta
salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto
appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai
consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati
a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga
non oltre sei anni dalla data di costituzione (73).
3. Il
regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, (74) detta le norme per
l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai
consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai
consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (21) come modificato dall'articolo 34 della
presente legge.
5. É
vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori
pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. É vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Tutti
gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della
parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non é dovuta la tassa sulle
concessioni governative posta a carico delle società ai sensi articolo 3, commi
18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le
plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al
comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di
cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione
del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle
cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è
incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al
20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento
nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si
qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente
alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione
alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una
tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica
VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la
qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la
fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è
in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da
almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle
imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n.34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente
inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.
Art.
13.
1. La
partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e
dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), é ammessa a
condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti,
siano già in possesso dei requisiti di qualificazione , accertati e attestati
ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui
al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55 (61).
2.
L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili la responsabilità é limitata all'esecuzione
dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale
del mandatario o del capogruppo.
3. Per
le associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli articoli
8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle
categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in
associazione ai sensi del comma 1.
4. É fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o
consorzio di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma
1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi é fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara (75).
5. É
consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d) ed e), anche se non ancora costituiti. In
tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti (76).
5-bis. É
vietata l'associazione in partecipazione. é vietata qualsiasi modificazione
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta (77).
6.
L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali
opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori,
esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente
dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente
comma. Per le
medesime speciali categorie
di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto,
ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti.
8. Per
associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie
prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art.
14. (78)
1.
L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a
100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di
suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale
costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve
prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel
programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine
di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I
soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma
triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da
altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 é subordinata , per i lavori di importo inferiore
a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e,
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali é
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria
dei costi.
7. Un
lavoro o un tronco di
lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia
stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate
le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero
lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad
essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto.
8. I
progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti
locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione,
e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per
motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo
1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142
(5).
9.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri
enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni ed integrazioni (79).
10. I
lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui
al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento
da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I
soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici (80). I programmi e gli elenchi sono
trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad
eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi
triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i
documenti programmatori vigenti.
12. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo
esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre
dell'anno.
13.
L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori.
Art.
15. (81)
Art.
16. (82)
1. La
progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente
accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in
modo da assicurare:
a) la
qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la
conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento
dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e
comunitario.
2. Le
prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi
3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in
rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle (83).
3. Il
progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai
benefici previsti, nonché in schemi grafici, per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre
consentire l'avvio della procedura espropriativa (84).
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui
al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n.490, il progetto preliminare dell'intervento deve
ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione
delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da
realizzare.
4. Il
progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli
studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il
progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in
ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve
essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
In particolare il progetto é costituito dall'insieme delle relazioni, dei
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal
capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso é redatto sulla base
degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento
di cui all'art. 3 (85).
6. In
relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di
cui all'art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di
intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei
vari livelli di progettazione.
7. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e
ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi
alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani
generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 (49), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi,
analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori (86).
8. I
progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione
dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e
della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso
per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di
progettazione é autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono
localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Art.
17.
Effettuazione
delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie (87)
1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e
del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui
all'articolo 14, sono espletate:
a) dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli
uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i
rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica
possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge
8 giugno 1990, n. 142 (5), e successive modificazioni;
c) dagli
organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da
liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni , ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i
soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa;
e) dalle
società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle
società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed
f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto
compatibili (88);
g-bis) da
consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e
di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei
servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento
di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma
8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e
di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi
4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
2. I
progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della
professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare
i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano
in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno
cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione (88) (89).
3. Il
regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero
(88-bis), a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei
soggetti
stessi (88).
4. La
redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in
caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti,
ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che
richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le
società di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del
comma 1, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione
soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o
superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che
richiedano una specifica organizzazione (88).
5. Il
regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3,
comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti (88).
6. Si
intendono per:
a)
società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IX
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo IV del libro quinto del codice civile,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono
assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai
sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario
del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo
dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b)
società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del
titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi
relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento
in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota
alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti (88) (90).
7. Il
regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere
le società di cui nel comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore
del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono
disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere
o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività
prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni
con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai
tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano
gli elaborati (88).
8.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico
di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere
la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi
per l'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico
deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario (88).
9. Gli
affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o
alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile
(12). I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti (91).
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e successive
modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive modificazioni, le disposizioni
ivi previste.
11. Per
l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso
tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità
di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa
alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della
trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità
tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi
di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile
del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e
della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in
relazione al progetto da affidare.
12-bis.
Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad esse connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9
e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno (94).
12-ter. Il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui
al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe
previste per le categorie professionali interessate. I
corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.340. Ogni patto
contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad
applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della
giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.96 del 26 aprile 2001.
13.
Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le
disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12 (95).
14. Nel
caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4,
l'attività di direzione dei lavori é affidata, con priorità rispetto ad altri
professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio
effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento
dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei
lavori (95).
14-bis. I
corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le
aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di
progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49) (96) (97).
14-ter.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad
applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare
si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il
progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote
fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e
per i capitolati e i contratti (96).
14-quater.
I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi
del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario é nullo (96).
14-quinquies.
In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la
responsabilità del progettista (96).
14-sexies.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva (96).
14-septies.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (7), possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo
svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di
loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera
f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento
della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto
da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile (12) (96).
Art.
18 .
Incentivi
e spese per la progettazione (98)
1. Una
somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'art. 16, comma 7, é ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti
in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per
cento, é stabilita dal regolamento in
rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle
specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma
corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
costituiscono economie. I commi quarto e quinto dall'articolo 62 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono
abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), possono adottare
con proprio provvedimento analoghi criteri (99).
2. Il 30
per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato é ripartito, con le modalità ed i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (99).
2-bis. A
valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del
bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49), e agli studi per
il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province
autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e
i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e
dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante é
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuario (100).
2-ter. I
pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego (101).
2-quater.
É vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori,
collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge
(101).
Art.
19.
01. I
lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6 (102).
1. I
contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un
soggetto di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la
sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di
cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, qualora:
1)
riguardino lavori
di importo inferiore a 200.000 euro;
2)
riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più
del 60 per cento del valore dell'opera;
3)
riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4)
riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
1-bis. Per
l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara é indetta
sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4 (104).
1-ter. L'appaltatore che partecipa
ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di
offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di
progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti
richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in
materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non
è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n.554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico,
il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la
conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità
progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.
1-quater. I lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, non sono suscettibili di
affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di
opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3,
commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento
dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di
progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies.
Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la
stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo
le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di
supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo
da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme
ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore.
2. Le
concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un
imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati. Qualora
necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche
mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può
superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere
corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti
o variabili (105). A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà
o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare
in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di
interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad
esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del
decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n.410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della
progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice,
al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I
presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. le
variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano
nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività
previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio
del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga
del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta
revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto
deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e
deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato
al termine della concessione (106).
2-ter. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla
utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea
economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo
37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno
diritto di voto.
3. Le
amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato
l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici
possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati
alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali (107).
4. I
contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi
dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, (108) ovvero a
corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865,
allegato F; salvo
il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo
(109).
5. É in
facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai
sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F (108), i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a
500.000 euro e i contratti di appalto relativi a
manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e
quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni (110).
5-bis.
L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la
stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo
qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici (111).
5-ter.
In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione
aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non
assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena
approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere
un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile (112).
5-quater.
La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei
beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei
lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della
migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla
acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei
lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per
l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per
l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli
immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione (112).
Art.
20.
1. Gli
appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o
licitazione privata.
2. Le
concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata,
ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare
corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geo-tecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad
oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b, nonché le
eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori
potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice (113).
3. Gli appalti
possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata
esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.
4.
L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso é consentito ai soggetti
appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, per i lavori di importo pari o
superiore a 25.000.000 di euro per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra
soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara é effettuato sulla
base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di
un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
progetto esecutivo ed il prezzo (114).
Art.
21.
1.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata
é effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato:
a) per i
contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2
febbraio 1973, n. 14 (115), per quanto compatibile;
b) per i
contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto
a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i
contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a
prezzi unitari (116).
1-bis.
Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il
criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata
deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (55), relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal
fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di
sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente
giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o
delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli
di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente
a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono
rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin
dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo
più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a
base d'asta. Il
bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione
delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per
l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame
delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della
ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici
di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata
procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo
periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non é
esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque
(116) (117).
1-ter. L'aggiudicazione degli
appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in
base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di
importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili
soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere
utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.
2.
L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento
di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i
seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei
casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere
progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di
lavoro da realizzare;
b) in
caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di
lavoro da realizzare (116).
3. Nei
casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara
devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4.
Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma
2, la valutazione é affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme
stabilite dal regolamento.
5. La
commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la
scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, é
composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione é
presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna
altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto
della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel
quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non
possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni preso le quali hanno prestato servizio. Non
possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove é affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico
fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata
in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
6. I
commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a)
professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini
professionali;
b)
professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle facoltà di appartenenza;
c)
funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose
di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La
nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo
la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8. Le spese
relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra
le somme a disposizione dell'amministrazione.
8-bis. L'aggiudicazione dei lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n.490, il cui importo stimato sia
inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi
obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula
in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate
nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In
questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita
una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati.
Art.
22.
1.
Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di
cui alla presente legge é fatto tassativo divieto all'amministrazione
aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa
vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di
rendere in qualsiasi altro modo noto:
a)
l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici
incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b)
l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato
il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di
gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale
da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero
del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2.
L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo
326 del codice penale.
Art.
23.
Licitazione
privata e licitazione privata semplificata (118)
1. Alle
licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo
sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando (119).
1.-bis.
Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a
presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti
che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto (120).
1-ter. I
soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente
articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i
soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono
presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e
comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di
centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli
eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere
corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in
materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei
requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero
superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni
appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque
sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre ha
validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata
negli altri mesi ha validità per l'anno
finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false
dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7 (120).
Art.
24.
1.
L'affidamento a trattativa privata é ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo
non superiore a 100.000 euro;
a)
lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro; (122), nel rispetto delle
norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo
41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (123).
b)
lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel
caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del
procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
affidamento degli appalti;
c)
appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
decorate, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni
(124).
2. Gli
affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati
all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti
in libera visione di chiunque lo richieda (125).
3. I
soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono
possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata (125).
4.
Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione
del presente articolo.
5.
L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera
b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai
sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto (126).
5-bis. L'affidamento di appalti di
cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro,
avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21,
comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge
per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma
1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati,
di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono
verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla
presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.
6. I
lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU I.V.A.
esclusa, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti
in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del genio militare, disciplinati
dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma
7-bis (127).
7.
Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. Con
riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, è
ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un
appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente
approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati
necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo
complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per
il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per
cento dell'appalto principale.
8. (128)
Art.
25. (129)
1. Le
varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il
direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per
esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per
cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento
di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;
b-bis)
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali
si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale (130);
c) nei
casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile (130-bis);
d) per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I
titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non
sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
(131).
4. Ove
le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione
del contratto e indice una nuova gara alla quale é invitato l'aggiudicatario
iniziale.
5. La
risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis.
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (132).
Art.
26.
1. In
caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto (133) (134).
2.
L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 é abrogato.
3. Per i
lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri
enti aggiudicatori o realizzatori non é ammesso procedere alla revisione dei
prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile
(135).
4. Per i
lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale é fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di
prima applicazione della presente legge, il decreto é emanato entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le
disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti
verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione
nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I
progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il
ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e
le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art.
27.
1. Per
l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed
eventualmente da assistenti.
2.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di
cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa é
affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre
amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui
all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (5);
b) il
progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 (136);
c) altri
soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di
recepimento delle disposizioni comunitarie in materia (137).
2-bis. Con
riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve
comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa
vigente
Art.
28.
1. Il
regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve
essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre
sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì
i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei
lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione (138).
2. Il
regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per
tutti i lavori oggetto della presente legge é
redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di
collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo
superiore, ma non eccedente il milione di ECU é in facoltà del soggetto
appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione é comunque emesso non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (139).
4. Per
le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a
tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di
lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono
nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture,
salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni
diversa disposizione, anche di natura regolamentare
5. Il collaudatore
o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna
funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi
non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza
con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il
regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di
grande rilevanza economica il collaudo é effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. É
obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a)
quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma
2, lettere b) e c);
b) in
caso di opere di particolare complessità;
c) in
caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in
altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei
casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei
lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il
pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile (12) (140).
10.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile (12), l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
Art.
29.
1. Il
regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni
sulla base delle seguenti norme
regolatrici:
a) per i
lavori di importo pari
o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, I.V.A.
esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara nonché
degli avvisi di aggiudicazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee;
b) per i
lavori di importo pari
o superiore a un milione di euro, I.V.A. esclusa, prevedere forme unificate di
pubblicità a livello nazionale;
c) per i
lavori di importo inferiore a un milione di euro, I.V.A. esclusa, prevedere forme
di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
d)
prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi di gara e negli avvisi di gara
del responsabile del procedimento;
e)
disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i
lavorio di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accellerate, i
termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre
informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f)
prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o
realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei
casi in cui l'aggiudicazione é avvenuta mediante trattativa privata,
provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del
vincitore o del prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo
di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo
del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro
compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione
del collaudo, dell'importo finale del lavoro (141);
f-bis)
nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento
l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia
avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento,
prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e
c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario,
diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo
nell'effettuazione dei lavori (142);
f-ter)
nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli
organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle
pronunce emesse dall'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce
dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento
dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con
le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma (142).
2. Le spese relative alla
pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il
responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, il
quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà
effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza
alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.
Art.
30. (143)
1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è
corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (140-bis),
e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione (144).
2.
L'esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del
10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata
a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento
dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti
di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per
cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni
ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini
e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione
della garanzia di
cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio (145).
2-bis. La
fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta (146).
3.
L'esecutore dei lavori é altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici o realizzatori da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i
lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, l'esecutore é inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile
verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il
progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dell'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per
le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in
corso di esecuzione. La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al
10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di
ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e per
un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, Iva
esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia
esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale
(147).
6. Prima di
iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti
devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16,
commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti
dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito
regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità
di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo
superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi
di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo
inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che
effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza
indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell'attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo
di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti
di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono
soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa
vigente.
7-bis.
Con apposito regolamento (149), da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, é
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema
di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) (150). Il sistema, una volta istituito, è
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
di importo superiore a 75 milioni di euro.
Art.
31.
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,
emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in
conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale
di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore
od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma
2:
a) eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 (49);
b) un piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49);
c) un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49), ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) (151).
2. Il piano di sicurezza e di
coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49), ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo
di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante
del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati
nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il regolamento
di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza
determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore
di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza (152).
2-bis. Le imprese esecutrici,
prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 (49), proposte di modificazioni o integrazioni al piano di
sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (153).
3. I contratti di appalto o di
concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1, se privi dei pani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I
contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non
integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 (152).
4. Ai fini dell'applicazione
degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione
numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
nei cantieri di opere e lavori pubblici é determinata dal complessivo numero
dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti
dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali
sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente
articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di
impresa é equiparato all'appaltatore (154).
Art.
31-bis. (155)
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di
appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore
al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione di apposita commissione
perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni
dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta
motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si
pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il
soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore
avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione
dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La
costituzione della commissione è altresì promossa dal
responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo
economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da
parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata
della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto
ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1
è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità,
designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento,
il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il
terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente
all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di
mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su
istanza della parte più diligente, per le opere di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo
dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non
provveda alla designazione del componente di sua elezione nel
termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del
procedimento, questi provvede a formulare direttamente la
proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo.
Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono
posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito
con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato
dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà
di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo
bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a
1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione
del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata
in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo
inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione
è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente
della commissione stessa.
2. I
ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamento di lavori pubblici,
per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art.
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (156), devono essere
discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di
sospensione.
3. Nei
giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori
pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento
d'urgenza, i contro interessati e l'amministrazione resistente possono chiedere
che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza
per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata
per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio
fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro
sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a
quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai
fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici
sono equiparate agli appalti.
5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
32. (157)
1. Tutte
le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1
dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il
giudizio é demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo
4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura
del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura
civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo
dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il
regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3
della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della
camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera
arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di
professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata
dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla
data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli
articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale
d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da
costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei
contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi
precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi
fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in
difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o
capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già
costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le
disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come
definita all'articolo 2.
Art.
33.
1. Le
opere destinate ad attività della Banca d’Italia, delle
forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti
di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di
segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibile ed urgenti,
possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle
ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono
svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di
individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui
al comma 1, nonché le relative procedure.
3. I
lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo
della Corte dei Conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla
correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente
comma é dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento.
Art.
34.
1. Il
comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (21), già sostituito
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (9), é
sostituito dal seguente:
"3.
Il soggetto appaltante é tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la
categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a
tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili
o affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono
per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), é definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in
subappalto o in cottimo é sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i
concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in
corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti
di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che
l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che,
al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma;
4) che
l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro
della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in
cui, secondo la legislazione vigente, é sufficiente per eseguire i lavori
pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che
non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
e successive modificazioni" (158) (159).
2. (160)
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare
per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato
ancora pubblicato il bando.
4. (161)
Art.
35.
1. Le
cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi
ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei
confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
1991, n. 187 (162), e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti
dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei
sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma
1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (158), e successive modificazioni.
3. Ferme
restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
4. Ai
fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di
cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5.
Fino al 31 dicembre 1996, le
plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società
risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono
soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
Art.
36.
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di
trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura
concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti dei
soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in
regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 37.
1. Il
Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti
sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche
al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non
venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i diversi organismi paritetici attraverso la contrattazione collettiva
devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le
indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei
quali sono stati iscritti (163).
Art.
37-bis. (164)
1. Entro
il 30 giugno di ogni anno I soggetti di cui al comma 2, di seguito
denominati "promotori" possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione sulla base della normativa vigente, tramite
contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno
oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state
presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31
dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di
inquadramento territoriale ed ambientale, uno studio di fattibilità, un
progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito, o da società di servizi costituite dall'istituto di credito
stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, o da una società di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli
elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte
dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni
per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le
proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro
predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile (12). Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui
all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità.
Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo
di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei
propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
2.
Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera
f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo
17 maggio 1999, n.153. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità
o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla
avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di
interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di
gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo
80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno
sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere
dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24
novembre 2000, n.340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso
è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi
tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà
di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel
rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla
ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al
promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza
dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
Art.
37-ter. (164)
1. Entro
il 31 ottobre di ogni anno, Le amministrazioni aggiudicatrici valutano
la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico
ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della
fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del
costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi
di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad
individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni
aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della
proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento
concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e
valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il
promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà
aggiudicatario della concessione.
Art.
37-quater. (164)
1. Entro
tre mesi dalla
pronuncia di cui all'articolo 37-ter le amministrazioni
aggiudicatrici, qualora fra proposte presentate ne abbiano individuate alcune
di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui
all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2,
procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad
indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara
il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori
degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato
dal promotore; è
altresì consentita la procedura di appalto-concorso;
b) ad
aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il
promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di
cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico
soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico
soggetto.
2. La
proposta del promotore posta a base di gara é vincolante per lo stesso qualora
non vi siano altre offerte nella gara ed é garantita dalla cauzione di cui
all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo, da
versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione
del bando di gara.
3. I
partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1,
versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo.
4. Nel
caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il
pagamento é effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma
3.
5. Nel caso in cui la gara sia
esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di
cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è
tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei
limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento é effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della
concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla
disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a
terzi una percentuale minima del trenta per cento dei lavori oggetto della
concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4
dell'articolo 2.
Art.
37-quinquies. (164)
1. Il
bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve
prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da
più soggetti, nell'offerta é indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla
gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la
costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I
lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate
dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi
siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a
soggetti terzi (165).
1-ter. Per effetto del subentro di
cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di
progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso
di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la
società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso
del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire
alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando
in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per
la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che
i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il
buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione
del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della
società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed
altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti
per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art.
37-sexies. (164)
1. Le
società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o
un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione
degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2410 del codice civile (12), purché garantite pro-quota mediante
ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I
titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed
evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del
debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art.
37-septies. (164)
1.Qualora
il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto
concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico
interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il
valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase
di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le
penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c) un
indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento
del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le
somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei
crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di
quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. La
efficacia della revoca della concessione é sottoposta alla condizione del
pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi
precedenti.
Art.
37-octies. (164)
1. In
tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili
al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del
concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri
nella concessione al posto del concessionario e che verrà accertata dal concedente
a condizione che:
a) la
società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b)
l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea
del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere
eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità
di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art.
37-nonies. (164)
1. I
crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di
opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile (12).
2. Il
privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono
essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito,
nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità
a terzi del privilegio sui beni é
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524,
secondo comma , del codice civile (12), dell'atto dal quale il privilegio
risulta. Della costituzione del privilegio é dato avviso mediante pubblicazione
nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere
effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa
finanziata.
4. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile (12), il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista
dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei
confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art.
38. (166)
1. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali
per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni
tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (18), può procedere in
deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis,
limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando
che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere
elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumento
relativo alle varianti che determinano un incremento dell'importo originario
del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
Art. 38-bis.
(Deroghe in situazioni di
emergenza ambientale).
1. Al fine di accelerare la
realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a
migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei
progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti".
2. Per i programmi già approvati
alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori
di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza
pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno
2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del
promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione
delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n.109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche alle
proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora
istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. All’articolo 18, comma 9, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente
periodo: «Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante
sono ridotti della metà».
4. Nell’esercizio del potere
regolamentare di cui all’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle
previsioni della presente legge, determinando in particolare i requisiti di
idoneità e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione
istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando altresì allo stesso le
modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di
applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo
regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il
Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni
rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di
attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia
funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è
istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. È abrogato l’articolo 55 del
regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita unità previsionale
di base da istituire nell’ambito del centro di responsabilità di cui al comma 5
è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l’anno 2002 nell’unità
previsionale di base 3.1.1.0 – Funzionamento, dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità
«Opere pubbliche ed edilizia».
8. Ai fini di cui al comma 5, è
altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere
dall’anno 2002.
9. All’unità previsionale di base
di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con
l’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni
di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri
organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità
previsionale di base, secondo quanto disposto dall’articolo 43, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell’attività di studio e ricerca,
anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso
Servizio tecnico centrale per l’espletamento dei compiti relativi al rilascio
delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell’articolo
20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e
sulle rocce, ai sensi dell’articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell’attività
ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle
costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
(1) G.U.
19 febbraio 1994, n. 41 S.O.
(2)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(3)
Legge 23 agosto 1988, n. 400.
(4)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(4-bis)
Lettera così modificata dall'art. 65, comma 4 della Finanziaria 2001 che ha
sostituito le parole "a scopi amministrativi ed edifici industriali".
(5)
Legge abrogata (v. art. 274 DLgs. 267/2000).
(6)
Legge 23 dicembre 1992, n. 498.
(7)
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
(8)
Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(9)
Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
(10)
Lettera così sostituita dall'art. 2 del D. L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito
in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(11)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(12) Art. 2359 cod. civ..
(13)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(14)
L'art. 1, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415 ha soppresso la virgola
originariamente prevista dopo le parole "di interesse generale".
(15) Ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 18 novembre 1998 n. 415, il Regolamento di
cui al presente comma é adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge n. 415/98.
(16)Comma
così modificato dall'art. 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(17)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(18)Comma
così modificato dall'art. 9, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415. La legge 1
giugno 1939 n. 1089 é stata abrogata dal D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490.
(19)
L'alinea é stata così modificata dall'art. 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(20)
L'art. 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 ha così modificato le lettere g) e h)
ed ha soppresso le lettere i) e n). Successivamente, l'art. 9, comma 5, L. 18
novembre 1998, n. 415, ha così modificato la lettera h).
(21)
Art. 18, comma 3, Legge 19 marzo 1990, n. 55.
(22)
Comma aggiunto dall'art. 3 D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216, e così modificato dall'art.9 comma 6, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(23)
Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(24) V.
provvedimento Parlamento nazionale 29 gennaio 1999 in G.U. 1 febbraio 1999, n.
25
(25)Legge
12 luglio 1991, n. 203.
(26)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 7, L. 18 novembre 1998, n. 415. V.
nota 18.
(27) Comma
modificato prima dall'art. 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216 e poi dall'art. 9, comma 8, L. 18 novembre 1998, n.
415.
(28)
Periodo aggiunto dall'art. 9, comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(29) La
lettera b) del comma 10 é stata precedentemente soppressa dall'art. 3-bis del
D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216 e
reintrodotta dall'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(30)
Comma così sostituito dall'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
L'Osservatorio dei lavori pubblici é stato costituito con delibera
dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici 19 ottobre 1999, in G.U. 2
novembre 1999, n. 257.
(31)
Comma così aggiunto dall'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(32)
Comma soppresso dall'art. 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216.
(33)
Comma così sostituito dall'art. 9, comma 11, L. 18 novembre 1998, n. 415. V.
nota 30.
(34)
Lettera così modificata dall'art. 9, comma 12, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(35)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 13, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(36)
L'art. 9, comma 14, L. 18 novembre 1998, n. 415, ha così elevato l'importo
originariamente fissato a 80.000 ECU.
(37)
Comma abrogato dall'art. 9, comma 16, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(38)
Legge 23 marzo 1997, n. 135.
(39)
Comma precedentemente introdotto dall'art. 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216 e così sostituito dall'art. 9, comma 17, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(40)
Comma così sostituito dall'art. 10 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito
in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(41)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 18, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(42)
Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216.
(43)
Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216.
(44)
Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216.
(45)
Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(46)
Comma aggiunto dall'art. 11, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 23, L. 16 giugno 1998, n. 191.
(47)
Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(48)
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
(49) Il
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, é stato modificato dal Decreto
Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 (v. G.U. 18 gennaio 2000, n. 13).
(50)
Decreto Legislativo 17 marzo 1995,, n. 157.
(50-bis)
Comma abrogato dall'art. 14 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000, salvo quanto previsto
dall'art. 14, comma 3 della L. 241 1990 come sostituito dall'articolo 9 della
stessa legge.
(51)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(52)Ai
sensi dell'art. 2, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, il Regolamento di cui
al presente comma é emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
L. 415/98..
(53)
Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(54) V.
nota 52.
(55) V.
comma 10 del presente articolo.
(56)
Comma così sostituito dall'art. 4-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(57)
Comma così modificato dall'art. 4-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(58)
Comma prima modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito
in L. 2 giugno 1995, n. 216 e successivamente dall'art. 2, comma 4, L. 18
novembre 1998, n. 415.
(59)
Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(60)
Comma prima modificato dall'art. 5 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito
in L. 2 giugno 1995, n. 216 e poi dall'art. 9, comma 19, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(61)
Ora, in tema di qualificazione, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
(62)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 20, L. 189 novembre 1998, n. 415.
(63)
Comma aggiunto dall'art. 5 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(64)
Legge 25 giugno 1909, n. 422 .
(65) Art. 2615-ter cod. civ..
(65-bis)
Art. 2602 cod. civ..
(66)
Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
(67)
Lettera aggiunta dall'art. 5-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216.
(68)
Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(69) V.
nota 52
(70)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 21, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(71)
L'art. 9, comma 22, della Legge 18 novembre 1998, n. 415 ha soppresso la parola
"esclusivamente", precedentemente ivi prevista.
(72) V.
nota 52.
(73) Comma
così modificato dall'art. 5-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216.
(74)
Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(75)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 23, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(76)
Comma così sostituito dall'art. 9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(77)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(78)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(79)
Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
(80)
D.M. 21 giugno 2000.
(81)
Articolo prima modificato dall'art. 4, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415 e
successivamente abrogato implicitamente dall'art. 274, lettera q) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(82)Articolo
così sostituito dall'art. 5-quinquies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(83)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 25, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(84)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 26, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(85)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 27, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(86)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 28, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(87)
Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(88)
Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(88-bis)
parole aggiunte dall'art. 145, comma 89 della Finanziaria 2001.
(89) Ai
sensi dell'art. 6, comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415, la disposizione di cui
al presente comma, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data
di entrata in vigore della L. 415/98.
(90) Ai
sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 18 novembre 1998, n. 415, ai fini della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di cui al presente articolo, le
società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge n. 415/98, per
un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma
di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o
con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite
nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni
prima della data di entrata in vigore della legge n. 415/98, detta facoltà é
esercitata per un periodo massimo di tre anni da tale data.
(91)
Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(92)
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 .
(93)
Comma così sostituito dall'art. 6, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(94)
Comma aggiunto dall'art. 6, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(95)
Comma così sostituito dall'art. 6, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(96)
Comma aggiunto dall'art. 6, comma 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(97) Ai
sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 18 novembre 1998, n. 415, il decreto di
cui al presente comma, é emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge n. 415/98.
(98)
Rubrica così sostituita dall'art. 6 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito
in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(99) Comma
così sostituito dall'art. 13, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144. Con
D.M.LL.PP. 2 novembre 1999, n. 555 è stato adottato il Regolamento per la
ripartizione del fondo di cui al presente comma.
(100)
Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216, e così modificato dall'art. 9, comma 29, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(101)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 30, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(102)
Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(103)
Comma così modificato prima dall'art. 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216 e poi dall'art. 3, commi 3 e 4, L. 18
novembre 1998, n. 415.
(104)
Comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(105)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(106)
Comma aggiunto dall'art. 3,comma 7, L. 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi
dell'art. 3, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, le disposizioni del
presente comma si applicano, ove compatibili, anche alle concessioni di servizi
pubblici.
(107)
Comma così modificato dall'art. 9, commi 31 e 32, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(108)
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F).
(109)
Comma così sostituito dall'art. 6-bis, del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(110)
Comma così modificato prima dall'art. 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216 e poi dall'art. 9, comma 33, L. 18
novembre 1998, n. 415.
(111)
Comma aggiunto dall'art. 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L.
2 giugno 1995, n. 216.
(112)
Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(113)Comma
così modificato dall'art. 9, comma 34, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(114) Comma
così modificato dall'art. 9, comma 35, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(115)
Legge abrogata (v. art. 231, D.P.R. n. 554/99).
(116)
Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(117) Ai
sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il Ministro dei
lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del
relativo schema di decreto, definisce
le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte, in
sostituzione di quelle previste dal presente comma.
(118)
Rubrica così sostituita dall'art.8, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(119) Comma
così sostituito dall'art. 8 del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995 n. 216.
(120)
Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(121)
Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
(122)
Importo così elevato dall'art. 9, comma 36, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(123)
R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
(124)
Comma così sostituito dall'art. 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216 e successivamente modificato dall'art.
9, commi 36 e 37 L. 18 novembre 1998, n. 415. V. nota 18.
(125)
Comma così modificato dall'art. 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(126)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 38, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(127)
Comma così modificato prima dall'art. 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216 e successivamente dall'art. 9, comma 39,
L. 18 novembre 1998, n. 415.
(128)
Comma abrogato dall'art. 9, comma 40, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(129)
Articolo così sostituito dall'art. 8-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(130)
Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 41, L. 18 novembre 1998, n. 415
(130-bis)
Art. 1664 cod. civ..
(131)
Comma così modificato dall'art.9, comma 42, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(132)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 43, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(133)
Comma così sostituito dall'art. 9, comma 44, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(134) Art. 1460 cod. civ..
(135) Art. 1664 cod. civ..
(136)Lettera
così modificata dall'art. 8-quater del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito
in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(137)
Comma così modificato dall'art. 9, commi 45 e 46, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(138)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 47, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(139)Comma
così modificato dall'art. 9, comma 48, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(140)
Comma così sostituito dall'art. 9, comma 49, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(140-bis)
comma così modificato dall'art. 145, comma 50 della Legge 23 dicembre 2000, n.
388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)",pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219.
(141)
Lettera così modificata dall'art. 9, comma 50, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(142)
Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 51, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(143) Ai
sensi dell'art. 9, comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415, gli schemi
di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie
previste dal presente articolo, sono approvati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge 415/98.
(144)
Comma così modificato dall'art. 9, commi 52 e 53, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(145)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 54, della legge 18 novembre 1998, n.
415, che ha soppresso l'ultimo periodo del comma medesimo.
(146)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 55, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(147)
Comma così modificato dall'art. 8-quinquies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101,
convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(148)
Comma così sostituito dall'art. 9, comma 56, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(149) Ai
sensi dell'art. 9, comma 58, della legge 18 novembre 1998, n. 415, il
regolamento, di cui al presente coma, è
emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n.
415/98.
(150)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 57, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(151)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 60, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(152)
Comma così sostituito dall'art. 9, comma 61, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(153)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 61, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(154)
Comma aggiunto dall'art. 9, comma 62, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(155)
Articolo aggiunto dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L.
2 giugno 1995, n. 216.
(156)
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
(157)
Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(158)
Legge 31 maggio 1965, n. 575.
(159)
Comma così modificato prima dall'art. 9, commi 65 e 66, L. 18 novembre 1998, n.
415 e da ultimo dall'art. 231, comma 1, lett. u) del D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554.
(160)
Comma abrogato dall'art. 9, comma 67, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(161)
Comma abrogato dall'art. 9, comma 73, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(162)
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
(163) Ai
sensi dell'art. 9, comma 76, della
legge 18 novembre 1998, n. 415, il termine di cui al presente articolo é
riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge n. 415/98. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al
medesimo articolo non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori
pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un
protocollo d'intesa.
Ai sensi
del successivo comma 77 dell'art. 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415,
decorso il termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non
applicano la reciprocità con altre casse
edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni di
regolarità contributiva.
(164)
Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(165)
Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(166)
Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 74, L. 18 novembre 1998, n. 415.