Legge 15 marzo 1997, n.
59
Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
(testo
coordinato con tutte le modifiche fino alla legge 8 marzo 1999, n. 50)
Art. 1
Delega al governo e materie escluse
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31
marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli
enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni
e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi
contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per
"conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni
e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla
cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive
comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione
dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a)
affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione
internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b)
difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale strategico;
c)
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d)
tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e)
vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f)
cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g)
consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h)
moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
sistema valutario e banche;(la lettera h è stata sostituita dall'articolo
1, comma 2 della legge n. 191 del 1998)
i)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l)
ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m)
amministrazione della giustizia;
n)
poste e telecomunicazioni;
o)
previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali;
p)
ricerca scientifica;
q)
istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e
stato giuridico del personale;
r)
vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis)
trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse
nazionale(la lettera r-bis è stata aggiunta dall'articolo 1, comma 3 della
legge n. 191 del 1998)
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi
1 e 2:
a)
i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con
legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b)
i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti
legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei
ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;(la lettera b è stata così modificata dall'articolo 1, comma 4
della legge n. 191 del 1998)
c)
i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione
civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute,
per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per
la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli
schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di
rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera
motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d)
i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
dalle università degli studi;
e)
il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i
compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata
sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni
e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel
rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 191 del 1998)
Art. 2
Competenze decentrate
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei
compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle
regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo
comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere
di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai
sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e
nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti
locali.
2-bis. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza
assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di
propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano
salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle
attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali.(comma
aggiunto dall'articolo 1, comma 6 della legge n. 191 del 1998)
Art. 3
Contenuto dei decreti legislativi
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1
sono:
a)
individuati tassativamente le funzioni e i compiti da
mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui
all'articolo 1;
b)
indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i
compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli
enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo
comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale
attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il
conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni,
assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c)
individuati le procedure e gli strumenti di raccordo,
anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di
cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e
l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di
governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel
caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle
funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento,
anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse
strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento
e controllo;
d)
soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità
e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di
ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture
sovraregionali;
e)
individuate le modalità e le procedure per il
trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica;
f)
previste le modalità e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi
nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o
con gli Organismi rappresentativi degli stessi;
g)
individuate le modalità e le condizioni per il
conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non
richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e
degli enti locali;
h)
previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità
da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della
propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in
considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente
peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e
finanziaria.
Art. 4
Funzioni conferite dalle regioni agli enti locali
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della
Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali,
conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le
funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze
degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi
rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo
1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni
ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a)
il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della
generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province
e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili
con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al
fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale
da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b)
il principio di completezza, con la attribuzione alla
regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c)
il principio di efficienza e di economicità, anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d)
il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti
locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e)
i principi di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto
delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di
identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della
responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
f)
il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare
delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei
allo stesso livello di governo;
g)
il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità
organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma
associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h)
il principio di differenziazione nell'allocazione delle
funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i)
il principio della copertura finanziaria e patrimoniale
dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l)
il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e
di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1
il Governo provvede anche a:
a)
delegare alle regioni i compiti di programmazione in
materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;
attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali,
il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti
a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a
carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori
rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino
l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle
relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime,
sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b)
prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi
modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante
contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del
regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che
garantiscano entro il 1 gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno
0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del
29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale;
definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici
nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre
regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le
modalità di subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi
contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c)
ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei
principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1
dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile
individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività
economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo
sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio,
nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione;
per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della
Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio
nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale
e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in
relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il
sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla
realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli
impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione,
ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente
attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela
dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
4- bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso
il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare
i decreti legislativi. (comma aggiunto dall'articolo 1, comma 7 della legge
n. 191 del 1998)
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma
3, lettera a), e del principio di efficienza e di economicità di cui alla
lettera c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta,
entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di
puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e
di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il
31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi
di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si
applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.(comma
così modificato dall'articolo 1, comma 8 della legge n. 191 del 1998)
Art. 5
Commissione parlamentare (omissis)
Art. 6
Pareri per l’emanazione dei decreti legislativi (omissis)
Art. 7
Attuazione dei decreti legislativi e emanazione dei regolamenti
1. - 3. (omissis)
3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998,
un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si
applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11
dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.(comma aggiunto
modificato dall'articolo 1, comma 10 della legge n. 191 del 1998)
Art. 8
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le
direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione
interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni
dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al
comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo
parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di
cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati
espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti
di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni
concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a)
l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b)
l'articolo 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da:
"nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle
parole "e con la Comunità economica europea", nonché il terzo comma
del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive
per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed";
c)
l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano";
d)
l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le
funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e)
l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a)
del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il
Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di
attività consultiva obbligatoria;
b)
semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e
regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le
attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la
soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle
amministrazioni pubbliche;
c)
specificazione delle materie per le quali è obbligatoria
l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d)
definizione delle forme e modalità della partecipazione
dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie
locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
Art. 10
1. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si
intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui
all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1.(comma
così modificato dall'articolo 1, comma 11 della legge n. 191 del 1998)
CAPO II
Art. 11
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31
luglio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a)
razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la
soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali
anche ad ordinamento autonomo;
b)
riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto
privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente
dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;(la lettera b è stata così
modificata dall'articolo 1, comma 13 della legge n. 191 del 1998)
c)
riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d)
riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica
nonché gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle
disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i
decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998.
A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene
ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri
direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire
dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione
politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché,
ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
completare l'integrazione della disciplina del lavoro
pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del
rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle
amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b)
prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la
necessaria specificità tecnica;
c)
semplificare e rendere più spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita
la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di
associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di
indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d)
prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione
possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente
le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate
attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e)
garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di
bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze
associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f)
prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del
contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che
può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre
esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di
quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata;
prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al
comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva;
prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il
termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi
di accordo;
g)
devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in
materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un
regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;(disposizioni
attuate mediante il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
h)
prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i)
prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di
comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché
l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità
di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4- bis. I decreti legislativi di cui al comma 4
sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati. (comma aggiunto dall'articolo 1, comma 16 della legge n.
191 del 1998)
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto
con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)
le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla
lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di
contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza
con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t)
dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono
inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali
per i quali sia stato già pubblicato il bando.
Art. 12
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi
generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
assicurare il collegamento funzionale e operativo della
Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e
potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni
di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e
delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati
settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3
e seguenti;
b)
trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i
compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo
criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della
riduzione dei costi amministrativi;
c)
garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione
cui saranno trasferite le competenze;
d)
trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per
l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio,
anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e)
garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri
autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello
stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio
dell'anno in corso;
f)
procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle
competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli
articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati
dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero,
anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g)
eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi
amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le
strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di
amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base
di criteri di Omogeneità, di complementarietà e di organicità;
h)
riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi
criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli
organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo,
supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i)
procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in
qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo
dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a
livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità,
considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze
organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento
di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali,
deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;
l)
riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la
concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di
tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di
versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico
dell'Erario dello Stato;
m)
istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più
razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa,
organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione
delle responsabilità;
n)
rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli
addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte
delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari
disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario
autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o)
diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire
criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle
dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra
organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire,
agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di
attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p)
garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il
superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune
modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i
centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le
diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche
mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q)
istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in
collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei
confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei
servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r)
organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità,
per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento
di specifici obiettivi e missioni;
s)
realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo,
in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni
centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della
presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla
riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i
livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione
delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e
206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole
amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i
risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t)
prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le
attribuzioni e l’organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate
alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può
disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da
adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di
entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche,
enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato
nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali
presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui
alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
corrispondentemente ridotte.
Art. 13
(Regolamenti per le attività di competenza dei ministeri) (omissis)
Art. 14
(Modalità di esercizio della delega)
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una
complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai
principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia
necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso
della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla
presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo
del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b)
trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di
diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante
interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è
necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico
economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia
finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c)
omogeneità di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d)
razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti
ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del
commissariamento degli enti;
e)
contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero
di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Art. 15
(Informatizzazione e atti con strumenti informatici)
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento,
qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto
delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più
contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al
trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le
singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi
dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto,
del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno
facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli
effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma
sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni.(si veda il regolamento di attuazione approvato con
d.P.R. n. 513 del 1997)
Art. 16
(Progetti finalizzati)
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione
delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso,
i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche
amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro
di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse
finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi
di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa
autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi
del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 303. I
progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione
dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per
la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti
progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e
per i costi sostenuti relativamente ad essi.
3. (omissis)
Art. 17
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un
sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione,
alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle
attività e dei prodotti;
b)
prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla
base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei
servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti
per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in
forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione
dei risultati;
c)
prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori
di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei
costi, rendimenti e risultati;
d)
collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e)
costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema
informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e
accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al
Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1;
f)
previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o
incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della
pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfetario a
favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella
corresponsione dell'indennizzo stesso.
Art. 18
Ricerca scientifica (omissis)
Art. 19
Consultazione con le organizzazioni sindacali
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste
dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato
giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Art. 20
Delegificazione
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno,
presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà
regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è
presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei
procedimenti amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere
autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con d.P.R., previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del
Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri
e principi:
a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo
da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma
confluenti in una unica procedura;
b)
riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti
e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi;
c)
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione;
d)
riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di
rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e)
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo
51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f)
trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione
della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g)
individuazione delle responsabilità e delle procedure di
verifica e controllo;
g-bis)
soppressione dei procedimenti che risultino non più
rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla
legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter)
soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater)
adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies)
soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale.
g-sexsies)
regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies)
adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti
negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla
presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme
stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi
delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge
e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo,
quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge,
nonché le seguenti materie: (omissis)
9. (omissis)
10. (omissis)
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di
delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo
4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi
unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4,
comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal
presente articolo.
Art. 20-bis
1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui
violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
a)
eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati
alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta
l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b)
riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le
sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle
violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
Art. 21
Autonomia scolastica (omissis)
Art. 22
Acque minerali e termali (omissis)
ALLEGATO 1
1 - 6 (omissis)
7. Procedimento per la concessione del nulla osta
per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
regolamento approvato con d.P.R. 24 dicembre 1951, n.
1767;
regolamento approvato con d.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per
autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. Procedimento di concessione per
l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o
artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n.
1285;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
10. Procedimento di concessione per la
distribuzione automatica di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre
1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.(provvedimento attuato con
il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32)
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e
338;
regolamento approvato con d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46;
d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi
di informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
d.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato
dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. (omissis)
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966;
regolamento approvato con d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
legge 7 dicembre 1984, n. 818.(provvedimento attuato
con il d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37)
15. Procedimento in materia di collaudi degli
impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n.
824;
d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;
regolamento approvato con d.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.
16 - 17. (omissis)
18. Procedimento di espropriazione per causa di
pubblica utilità:
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
19 - 25. (omissis)
26. Procedimento di autorizzazione per la
realizzazione di nuovi impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
(provvedimento attuato con il d.P.R. 20 ottobre 1998, n.
447)
27 - 41 (omissis)
42. Procedure relative all'incentivazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti
industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.(provvedimento attuato con
il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447)
43. Procedure per la localizzazione degli impianti
industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.(provvedimento attuato
con il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447)
44. Procedure per la produzione e
commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle
sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. Procedimento per il trattamento delle acque
reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
46 - 76 (omissis)
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni
di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed
attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività
commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
legge lo marzo 1975, n. 44;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da
parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo
e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
79 - 85 (omissis)
86. Procedimento per la certificazione antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55;(provvedimento attuato con
il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252)
87 - 96 (omissis)
97. Procedimento per la denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al
Registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di
trasformazione degli impianti:
legge 5 marzo 1990, n. 46;
d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
98. (omissis)
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni,
licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o
artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione
ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio,
arte, industria o mestiere:
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100 - 101. (omissis)
102. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi:
d.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
103. Procedimenti per l'affidamento di appalti
pubblici di forniture:
d.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
104. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:
legge 10 maggio 1976, n. 319.
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni
edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31);
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4).
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti
di lavori pubblici:
regolamento approvato con d.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori:
legge 10 febbraio 1962, n. 57;
legge 8 agosto 1977, n. 584;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55.
108. (omissis)
109. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
d.P.R. 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 27 luglio 1991.
110 - 112. (omissis)
112- bis. (omissis)
112- ter. (omissis)
112- quater. (omissis)
112- quinquies. Procedimento di rilascio del
certificato di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112- sexies. (omissis)
112- septies. (omissis)
112- octies. (omissis)
112- nonies. (omissis)
112- decies. Procedimento per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
112-undecies. (omissis)
(i numeri da 112-bis a
112-undecies sono stati introdotti dall'articolo 1, comma 20, della legge n.
191 del 1998)