Legge 15 maggio 1997, n.
127
Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo
1. Semplificazione delle norme
sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la
semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni
si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esse incompatibili. (ll regolamento è stato emanato con d.P.R.
20 ottobre 1998, n. 403, con entrata in vigore il 24 febbraio 1999)
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai
principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai
seguenti criteri e principi direttivi:
a)
eliminazione o riduzione dei certificati o delle
certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti
amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre
utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b)
ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità
personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni;
c)
modificazione delle disposizioni normative e regolamentari
sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere
a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o
ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d)
indicazione
esplicita delle norme abrogate.
2. Disposizioni in materia di
stato civile e di certificazione anagrafica
1. - 2 (omissis)
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei
mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari
prevedano una validità superiore.(comma così modificato dall'articolo 2,
comma 2, della legge n. 191 del 1998)
4. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato
civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o
esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui
l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute
nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il
procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve comunque
avere corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma
salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle
attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (comma
così modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 191 del 1998)
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o
convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e
dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o
esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e telematici.
6. - 9. (omissis)
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per
il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento
muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti
di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e
possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle
opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il
supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei
servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché
le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la
chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione,
ed è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità
potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con
cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza,
ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere
dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale
fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di
ulteriori servizi o utilità.(comma così sostituito dall'articolo 2, comma
4, della legge n. 191 del 1998)
11. (omissis)
11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge
21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
11-ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "A
decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la
data di scadenza".(i commi 11-bis e 11-ter sono stati inseriti
dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 191 del 1998)
12. - 14. (omissis)
15. I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la
soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli
atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o
contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti
amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a
vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
3. Disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di impiego
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data
di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed
ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti
nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati
contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in
documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e
ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. (comma abrogato implicitamente dal d.P.R. n.
403 del 1998)
3. (comma abrogato implicitamente dal d.P.R. n.
403 del 1998)
4. Nei casi in cui le norme di legge o di
regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa
costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a
qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 191 del
1998)
6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate
da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio
o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi
all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi
e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. (comma
così modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998)
8. (omissis)
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Quando la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di
cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo
comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra
disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere
inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.(comma così
sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge n. 191 del 1998)(per
l'interpretazione del presente comma si veda l'articolo 2, comma 11, della
legge n. 191 del 1998)
4. Giuramento del sindaco e del
presidente della provincia. Distintivo del sindaco
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente: (omissis)
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente:(omissis)
5. Disposizioni in materia di
funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
(omissis)
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente: (omissis)
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
(omissis)
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è aggiunto, in fine, il seguente comma: (omissis)
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed
urbanistici," sono aggiunte le seguenti: "i piani
particolareggiati ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.
7. (omissis)
6. Disposizioni in materia di
personale
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente: (omissis)
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: (omissis)
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, sono inseriti i seguenti:"3-bis"
... "3-ter" ... "3-quater" (omissis)
(il comma 3 è stato così sostituito dall'articolo 2, comma 13, della legge
n. 191 del 1998)(si veda in proposito la Circolare del Ministero
dell'interno n. 15700 del 23 settembre 1997)
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente: "5-bis" (omissis)
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una
pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di
decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di
provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o
dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di
disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di
riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente
previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere
a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate
incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data
della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati
ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni. La domanda deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 191 del
1998)
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è sostituito dal seguente: (omissis)
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis) (comma
così modificato dall'articolo 2, commi 15 e 16, della legge n. 191 del 1998)
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: (l'art. 41
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è stato abrogato dall'art. 43
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è inserito il seguente: "articolo 51-bis"(omissis)
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.
142, il comma 5 è sostituito dal seguente: (omissis)
12. Gli enti locali, che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono
prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione
a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa
disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere.(comma
così modificato dall'articolo 2, comma 17, della legge n. 191 del 1998)
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti: (omissis)(comma
così modificato dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 191 del 1998)
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi
5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non
sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse
condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto
indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La
metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta,
nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei
carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
15 - 18 (omissis)
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti
di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la
temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato,
anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non
si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1
del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente
prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a
rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La
disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre
1996.
7. Modifiche alla legge 15 marzo
1997, n. 59 (omissis)
8. Disposizioni in materia di
contrattazione collettiva (omissis)
9. Disposizioni in materia di
equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali
1.- 3 (omissis)
3-bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b) , del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo 17
del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio
di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle
variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di
deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile". (comma
introdotto dall'articolo 2, comma 20, della legge n. 191 del 1998)
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente: "Art. 108
". (omissis)(comma modificato dall'articolo 2, comma 21, della
legge n. 191 del 1998)
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica
dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo
114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in
cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al
concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". [All'articolo
31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono
sostituite dalle parole: "una tantum". ](periodo abrogato
dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342)
7. In prima applicazione il termine per
l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è
fissato al 31 ottobre 1997.
7- bis. Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. (comma
introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge n. 191 del 1998)
10. Disposizioni in materia di
giudizio di conto (omissis)
11. Soppressione della
commissione ... Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici (omissis)
12. Disposizioni in materia di
alienazione degli immobili di proprietà pubblica
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni della
presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici
territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli
immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo
4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di
edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle
alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di
cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al
regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive
modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali,
fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal
fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per
acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con
regolamento dell'ente interessato.
3. (comma abrogato dall'articolo 2, comma 24,
della legge n. 191 del 1998)
4. (comma abrogato dall'articolo 2, comma 24,
della legge n. 191 del 1998)
5. (comma abrogato dall'articolo 166 del decreto
legislativo n. 490 del 1999)
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa
diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di
approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. [In tali casi, nei
confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare
mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni
vigenti.](periodo soppresso dall’articolo 6, comma 2, della legge 8 ottobre
1997, n. 352 "Disposizioni sui beni culturali")
6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2,
lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
sono prorogati di sei mesi.(comma introdotto dall'articolo 2, comma 25, della
legge n. 191 del 1998; i termini sono stati prorogati di altri sei mesi
dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n. 122)
13. Abrogazione delle
disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad
acquistare beni stabili
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21
giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni
che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e l'alienazione di immobili o per
accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche,
associazioni e fondazioni. (comma modificato dall'articolo
2, comma 26, legge n. 191 del 1998)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge.
14. Disposizioni in materia di
pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali (omissis)
15. Disposizioni in materia di
pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa ... (omissis)
16. Difensori civici delle
regioni e delle province autonome (omissis)
17. Ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è sostituito dal seguente: (omissis)
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: "3-bis" (omissis)(comma
modificato dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 191 del 1998)
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, è sostituito dal seguente: (omissis)
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente: "4-bis" (omissis)
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è inserito il seguente: "Art. 14-bis. " (omissis)
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter." (omissis)
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il
seguente: "Art. 14-quater " (omissis)
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis"
(omissis)
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, le parole: "consenso unanime delle" sono
sostituite dalle seguenti: "consenso unanime del presidente della
regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del
presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di
programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e
successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi
previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui
all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni
globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e
4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente
articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
12 - 23. (omissis)
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: (omissis)
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in
via obbligatoria:
a)
per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei
singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonché per l'emanazione di testi unici;
b)
per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica;
c)
sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o più ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma
25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.(comma introdotto dall'articolo 43, comma 4,
della legge 17 maggio 1999, n. 144)
26 - 29. (omissis)
30. I disegni di legge di conversione dei
decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali
delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5,
del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita
esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti
degli enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente sugli statuti
dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli
attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le
disposizioni dei commi da 34 a 45. (comma modificato dall'articolo 2, comma
29, legge n. 191 del 1998)(si vedano in proposito le Circolari del
Ministero dell'Interno F.L. 25/97 del 1 ottobre 1997 e n. 3 del 10 marzo 1998 e
l'interpretazione introdotta dall'articolo 33 della legge n. 265 del 1999)
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo
di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa
sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei
comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali
possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine
all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano
ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria
normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le
deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo
consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle
forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il
comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento
sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una
decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio
sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando
un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta
e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a)
appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b)
assunzioni del personale, piante organiche e relative
variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è
esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali
e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia
illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla
richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente
non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene
confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è
esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo
preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni
dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza
entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di
controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento,
trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le
deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato
regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di
legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la
verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda
la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa
valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio
preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati cantabili
con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati
alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci
giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione
dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per
l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della
trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei
rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato
le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle
modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento della
deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato
di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la
redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene
invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere
atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato
dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale
di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal
conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20
febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987,
come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi
previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti
al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province
e dei comuni.
47 - 49. (omissis)
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono
prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai
sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo
comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di
tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non
inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo
minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale
residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo
ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle
aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi
e passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo
di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti
dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli
2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei
valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società,
gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343,
primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale
relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di
conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione
stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della
stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere
costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto- legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma
51 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli
enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono
esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di
nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61
del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del
codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla seguente: (omissis)
58-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi
gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno
posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle
imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 191 del 1998)
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la
partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per
azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni
dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per
azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di
trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree
interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle
stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle
procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento
di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di
proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere
attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali
azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da
una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle
parti.
60 - 66.(omissis)
67. Il comune e la provincia hanno un segretario
titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente
personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma
75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il
presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1
dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i
rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende
allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della
legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a)
partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b)
può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o
dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia. (si
veda in proposito la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15700 del 23
settembre 1997)
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma
2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo
5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia
nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto
disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il
segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del
mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è
disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data
di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali
il segretario è confermato. (per l'interpretazione del presente comma si
veda l'art. 2 del decreto-legge n. 8 del 1999, convertito dalla legge n. 75 del
1999)
71. Il segretario può essere revocato con
provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non
confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di
disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di
disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per
l'attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre
amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui
presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il
trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel
caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati
imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei
doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico
tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo
di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni
senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario
viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni
nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un
fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente
determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in
rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale
e da attribuire all'Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni
regionali.
76 - 80. (omissis)
81. In sede di prima attuazione e comunque non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono
iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n.
142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al
comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e
il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra
gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di
trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari
comunali di qualifica iniziale.
82 - 84. (omissis)
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonché del segretario
comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53
della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.
87. (omissis)
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano
l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti
locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis)
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia
di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai
documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato
regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli
articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto
dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la
legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. (omissis)
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti
amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55,
17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i
regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone
fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di
comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da
esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità
organizzata.
95 - 131. (omissis)
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco,
conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi,
limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria
amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza
degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e
dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di
persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite,
con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di
prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie
riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (li commi 1 e 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, hanno introdotto le
seguenti disposizioni interpretative:1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il
conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi
previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i
poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del
codice civile.2. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma
133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita
anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti,
rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2
dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.)
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio
di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e
alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle
violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e
della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono
individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione
dei dati, nonchè le categorie di soggetti che possono accedere ai dati
personali rilevati a mezzo degli impianti.(comma aggiunto dall'articolo 2,
comma 33, della legge n. 191 del 1998)
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, la parola: "portano" è sostituita dalle seguenti: "possono,
previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
135 - 138. (omissis)