Legge 17 febbraio 1992,
n. 179
Norme per l’edilizia
residenziale pubblica
1. Finalità e modalità di
programmazione
1. Fino all'entrata in vigore della nuova
disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le
disponibilità esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti, istituita con l'articolo 10 della legge 5 agosto
1978, n. 457, sono programmate e spese per le finalità e con le modalità e
procedure della citata legge n. 457 del 1978, e successive modificazioni, ivi
comprese quelle di cui alla presente legge.
2. Copertura finanziaria (omissis)
3. Procedura e termine di avvio
dei programmi di edilizia residenziale pubblica
1. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente
legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta.
2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere
al CER i propri programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi.
3. Qualora la regione non provveda nei termini di
cui al comma 2, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere alla
regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per
le case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare entro sessanta
giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da realizzare
nell'ambito territoriale della regione inadempiente
4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato
esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove
non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo della regione nei limiti
delle disponibilità finanziarie ad essa attribuite.
5. Le somme non destinate alla scadenza del termine
di cui al comma 4 sono revocate di diritto e portate ad incremento delle
disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si
applicano altresì ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la
regione non abbia provveduto a localizzare gli interventi alla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. Il presidente della giunta regionale può
promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della
delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei
soggetti attuatori sul bollettino ufficiale, al fine di accertare la
fattibilità di tali interventi nelle aree.
7- bis . Gli interventi di edilizia residenziale
pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data
di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti
attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un
accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei
lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo. (comma
aggiunto dall'articolo 1 della legge n. 136 del 1999)
8 Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e
agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro i termini di cui al comma
7- bis , il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni
successivi, un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni. (comma
modificato dall'articolo 1 della legge n. 136 del 1999)
8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui
al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la
localizzazione degli interventi e l’individuazione dei soggetti attuatori.
Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua
competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di
adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata
e agevolata non pervengano all’inizio dei lavori, il Ministero dei lavori
pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di
programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel
quale é stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori. All’accordo di
programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori
pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito
dell’accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da
ripartire tra le regioni. (comma modificato dall'articolo 1 della legge n.
136 del 1999)
4. Quota di riserva per
particolari categorie sociali (omissis)
5. Fondo speciale di rotazione
per acquisizione aree e urbanizzazioni (omissis)
6. Contributi di edilizia
agevolata (omissis)
7. Soggetti operatori e
beneficiari (omissis)
8. Abitazioni in locazione o
assegnate in godimento (omissis)
9. Abitazioni in locazione con
proprietà differita
1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge
5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge,
possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi
finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati
all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo
non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della proprietà degli
stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti
soggettivi per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto di alloggi fruenti
di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data
d'inizio della locazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2,
3, 8, 9 e 10, si applicano anche ai programmi di cui al presente articolo.
10. Criterio di priorità.
1. Gli alloggi di cui agli articoli 8 e 9
realizzati da comuni, dagli IACP e da loro consorzi sono destinati
prioritariamente ai soggetti da considerare decaduti dall'assegnazione.
11. Riserva a favore degli
interventi di recupero
1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata
possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi: (comma
sostituito dall'articolo 1 della legge n. 136 del 1999)
a) interventi
di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione
urbana;
b) interventi di recupero, di cui alle
lettere b ), c ), d ) ed e ) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al
70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non
residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai predetti
interventi di recupero sono altresí utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione
degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni
2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilità per
l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o
l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli
immobili da recuperare.
12. Risanamento delle parti comuni
dei fabbricati
1. La regione può concedere i contributi di cui
all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n 457, come integrato dall'articolo
6 della presente legge, nei limiti determinati dal CER, anche per opere di
risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari singoli, riuniti in
consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, ai condominii o loro
consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi, al fine di avviare concrete
iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente. Detti
contributi possono essere concessi altresì ad imprese di costruzione, o a
cooperative edilizie alle quali i proprietari o i soci abbiano affidato il
mandato di realizzazione delle opere.
2. Per l'individuazione dei soggetti da ammettere
ai benefici di cui al comma 1, i comuni sono tenuti alla formazione di
programmi di intervento, anche su proposta di singoli operatori, per zone del
territorio comunale o singoli fabbricati, i quali devono indicare:
a) la
dotazione della strumentazione urbanistica;
b) la
consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente
pubblico o privato, sul quale il comune considera prioritario intervenire;
c) l'eventuale
necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione per consentire
lo spostamento degli occupanti.
3. Ciascun programma deve precisare gli elementi
necessari per la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi.
4. Ai fini della concessione dei contributi
previsti dal presente articolo si prescinde dai requisiti previsti
dall'articolo 20 della citata legge n. 457 del 1978, sempreché l'alloggio sia
utilizzato direttamente dal proprietario o sia dato in locazione ad uso
abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Il programma è approvato dal consiglio comunale
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
13. Attuazione dei piani di
recupero
1. (sostituisce, con unico comma, i commi
quinto, sesto e settimo dell'articolo 28 della lege n. 457 del 1978)
2. E’ in facoltà del comune delegare in tutto o in
parte con apposita convenzione l'esercizio delle sue competenze all'istituto
autonomo per le case popolari competente per territorio o al relativo consorzio
regionale o a società miste alle quali partecipi anche il comune.
14. Interventi ammessi (sostituisce,
con unico comma, i commi quarto e quinto dell'articolo 27 della lege n. 457 del
1978)
15. Disposizioni per gli edifici
condominiali.
1. (inserisce un comma dopo il primo comma
all'articolo 30 della lege n. 457 del 1978)
2. Ove il programma di cui all'articolo 12 venga
approvato ed ammesso ai benefici di legge, tutti i proprietari sono obbligati a
concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro
attribuiti.
3. In caso di rifiuto la deliberazione di riparto
della spesa, adottata dall'assemblea consortile, condominiale o dei soci nelle
forme di scrittura pubblica, di viene titolo esecutivo per l'ottenimento delle
somme da recuperare.
4. Alla spesa per gli interventi sono tenuti a
contribuire nella misura della rispettiva quota, da determinare ai sensi degli
articoli 46 e 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e dell'allegato prospetto dei coefficienti per la determinazione dei
valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni
vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5 per cento, sia i nudi
proprietari che i titolari di diritto di usufrutto, uso e abitazione.
16. Programmi integrati di
intervento.
1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico,
edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi
integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità
di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi
comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla
riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse
finanziarie pubblici e privati.
2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o
riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune
programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da
destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana
ed ambientale.
8. Le regioni possono destinare parte delle somme
loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi
integrati.
9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei
programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.
17. Decesso del socio
assegnatario (omissis)
18. Cessione in proprietà del
patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa (omissis)
19. Patrimonio immobiliare di
cooperative a proprietà indivisa. Acquisizione da parte degli IACP (omissis)
20. Autorizzazione alla vendita
e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati
o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e
previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e
documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere
alienati o locati.
2 In tutti i casi di subentro il contributo è
mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti
soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.
21. Interpretazione autentica.
1. I limiti di reddito di cui all'articolo 24,
comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo
15-bis del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, sono quelli vigenti al
momento dell'assegnazione, nel caso di cooperative, o della stipulazione di
atto preliminare d'acquisto con data certa, negli altri casi o dell'acquisto
degli alloggi.
2. I requisiti soggettivi e tutte le altre
condizioni previste dall'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, che devono essere posseduti dai soci di cooperative
edilizie a proprietà individuale e indivisa, devono in tendersi riferiti ai
soli assegnatari degli alloggi realizzati in attuazione dei programmi
finanziati a norma della medesima legge n. 457 del 1978.
22. Disposizioni per l'attuazione
dei programmi
1. L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, è esteso a tutti i comuni. [Il termine di cui
all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.] (l'ultimo
comma dell'art. 2 della legge n. 10 del 1977 è stato abrogato dall'art. 2,
comma 70, della legge n. 662 del 1996)
2 . I programmi di edilizia agevolata sono
localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree
esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purché destinate dallo strumento
urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo
caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti
dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, e successive modificazioni. (comma sostituito dall'articolo 1 della
legge n. 136 del 1999)
23. Abrogazione e sostituzione
di norme
1. E’ abrogato l'articolo 3 della legge 29
settembre 1964, n. 847, così come sostituito dall'articolo 43 della legge 22
ottobre 1971, n. 865
2 Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo,
diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.
4. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto
dall'articolo 8, comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e
successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.
6. Il termine previsto dall'articolo 8, comma
terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come successivamente prorogato dal
decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è soppresso.
24. Relazione sullo stato di
attuazione (omissis)