Legge 17 agosto 1942, n.
1150
LEGGE URBANISTICA
1. Disciplina dell’attività
urbanistica e suoi scopi
1. L’assetto e l’incremento edilizio dei centri
abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica
sono disciplinati dalla presente legge.
2. (omissis)
2. Competenza consultiva del
Consiglio superiore dei lavori pubblici
(competenze soppresse dall'articolo 52 del decreto
legislativo n. 112 del 1998)
3. Istituzione delle Sezioni
urbanistiche compartimentali (omissis)
4. Piani regolatori e norme
sull’attività costruttiva
1. La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei
piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme
sull’attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a
mezzo di regolamenti.
5. Formazione ed approvazione
dei piani territoriali di coordinamento
1. Allo scopo di orientare o coordinare l’attività
urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il
Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di
coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano (funzioni e
pareri soppressi dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
2. Nella formazione dei detti piani devono
stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto
princip almente:
a) alle
zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali
vincoli o limitazioni di legge;
b) alle
località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di
particolare natura ed importanza;
c) alla
rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche,
navigabili esistenti e in programma.
3. I piani, elaborati d’intesa con le altre
Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici (parere soppresso), sono approvati per decreto reale su
proposta del ministro per i lavori pubblici (ora con deliberazione della
Giunta Regionale), di concerto col ministro per le comunicazioni, quando
interessino impianti ferroviari, e con il Ministro per i trasporti e
l’aviazione civile, ed il Ministro per l’industria, commercio e artigianato.
4. Il decreto di approvazione viene pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (ora sul Bollettino Ufficiale
della regione), ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche alla
attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a
libera visione del pubblico, presso ogni Comune, il cui territorisia compreso,
in tutto o in parte, nell’ambito del piano medesimo.
6. Durata ed effetti dei piani
territoriali di coordinamento
1. Il piano territoriale di coordinamento ha vigore
a tempo indeterminato e può essere variato con decreto (reale) previa l’osservanza
della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente
legge.
2. I comuni, il cui territorio sia compreso in
tutto o in parte nell’ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono
tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.
7. Contenuto del piano generale
1. Il piano regolatore generale deve considerare la
totalità del territorio comunale.
2. Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete
delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei
relativi impianti;
2) la
divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone
destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli
e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate
a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4) le aree
da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti
di interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a
carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l’attuazione del piano.
(i numeri 2, 3 e 4 sono stati dichiarati incostituzionali
con sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, nella parte
in cui si consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici
scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità,
senza la previsione di indennizzo secondo le modalità legislativamente previste
ed in conformità ai principi)
8. Formazione del piano
regolatore generale (artt. 1 e 2)
1. I comuni hanno la facoltà di formare il piano
regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il
Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta
a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell’articolo 3 della
L 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria.
2. La formazione del piano è obbligatoria per tutti
i comuni [compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del
ministro per i lavori pubblici di concerto con i ministri per l’interno e per
le finanze sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici].
3. 4. 5. 6. (omissis)
7. Nel caso in cui il piano venga restituito per
modifiche, integrazioni o rielaborazioni al comune, quest’ultimo provvede ad
adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla
restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi
precedenti.
8. (omissis)
9. (omissis)
9. Pubblicazione del progetto
del piano generale. Osservazioni
1. Il progetto di piano regolatore generale del
Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti
nel regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di
deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri
Enti pubblici ed istituzioni interessate.
10. Approvazione del piano
generale (art. 3)
1. Il piano regolatore generale è approvato con
decreto del ministro per i lavori pubblici (ora con deliberazione della
Giunta Regionale), sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici (parere soppresso).
2. Con lo stesso decreto di approvazione possono
essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici (parere soppresso) e sentito il Comune, le modifiche che non
comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali
del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti
all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con
deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute
indispensabili per assicurare:
a) il
rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma
dell’art 6, secondo comma;
b) la
razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse
dello Stato;
c) la
tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed
archeologici;
d) l’osservanza
dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies
della presente legge.
3. Le modifiche di cui alla lettera c) sono
approvate sentito il ministro per la pubblica istruzione, che può anche dettare
prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico.
4. Le proposte di modifica, di cui al secondo
comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano,
sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie
controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale, che previa
pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori
pubblici nei successivi quindici giorni (procedura soppressa).
5. Nelle more di approvazione del piano, le normali
misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive
modificazioni, sono obbligatorie.
6. Il decreto di approvazione del piano è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (ora sul Bollettino
Ufficiale della Regione). Il deposito del piano approvato, presso il
Comune a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal
regolamento.
7. (omissis)
8. (omissis)
9. La variazione del piano è approvata con la
stessa procedura stabilita per l’approvazione del piano originario
11. Durata ed effetti del piano
generale (art. 4)
1. Il piano regolatore generale del Comune ha
vigore a tempo indeterminato.
2. I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di
osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di
zona che sono indicate nel piano.
3. Le indicazioni di piano regolatore generale,
nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a
vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino
l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data
di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i
relativi piani particolareggiati e di lottizzazione.
12. Piani regolatori generali
intercomunali
1. (omissis)
2. (omissis)
3. Il piano intercomunale deve, a cura del Comune
incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui
all’art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.
4. Deve inoltre essere comunicato ai Sindaci degli
stessi Comuni perché deliberino circa la sua adozione.
5. Compiuta l’ulteriore istruttoria a norma del
regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale è
approvato negli stessi modi stabiliti dall’art. 10 per l’approvazione del piano
generale comunale.
13. Contenuti dei piani
particolareggiati
1. Il piano regolatore generale è attuato a mezzo
di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le
reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono
inoltre essere determinati :
-
le masse e le altezze delle costruzioni lungo le
principali strade e piazze;
-
gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse
pubblico;
-
gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero
soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
-
le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili
secondo la tipologia indicata nel piano;
-
gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da
vincolare;
-
la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la
cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a
soddisfare prevedibili esigenze future.
2. Ciascun piano particolareggiato di esecuzione
deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di
cui al successivo articolo 30.
14. Compilazione dei piani
particolareggiati
1. I piani particolareggiati di esecuzione sono
compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal Consiglio comunale
con apposita deliberazione.
2. (omissis)
3. (omissis)
15. Pubblicazione dei piani
particolareggiati. Opposizioni
1. I piani particolareggiati devono essere
depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.
2. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico
nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente
legge.
3. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di
deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili
compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali
interessate.
16. Approvazione dei piani
particolareggiati (art. 5)
1. I piani particolareggiati di esecuzione del
piano regolatore generale sono approvati con decreto del Provveditore regionale
alle opere pubbliche (ora della Regione), sentita la Sezione
urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei
Comuni.
2. Con decreto del ministro per i lavori pubblici
di concerto con i ministri per l’interno e per la pubblica istruzione può
essere disposto che l’approvazione dei piani particolareggiati di determinati
Comuni avvenga con decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono
assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni.
3. I piani particolareggiati nei quali siano
comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ora
Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490), sulla tutela
delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n.
1497 (ora Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490),
sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla
competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando
sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici.
4. Le eventuali osservazioni del Ministero della
pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni
dall’avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione.
5. Con decreto di approvazione sono decise le
operazioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il
piano particolareggiato dovrà essere attuato e i termini entro cui dovranno
essere compiute le relative espropriazioni.
6. Con il decreto di approvazione possono essere
introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all’accoglimento di
osservazioni e di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per
assicurare:
1) la
osservanza del piano regolatore generale;
2) il conseguimento delle finalità di cui
al secondo comma, lettere b), c), d) del precedente articolo 10;
3) una dotazione dei servizi e degli spazi
pubblici adeguati alle necessità della zona.
7. Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del
precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il
Ministero della pubblica istruzione a seconda che l’approvazione avvenga con
decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del ministro per
i lavori pubblici.
8. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono
comunicate per la pubblicazione ai sensi dell’art. 15 al Comune, il quale entro
novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del
Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è
trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere
pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici (ora della Regione) che adottano
le relative determinazioni entro 90 giorni.
9. L’approvazione dei piani particolareggiati
equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.
10. Il decreto di approvazione di un piano
particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato
nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal
piano stesso entro un mese dall’annuncio dell’avvenuto deposito.
11. Le varianti ai piani particolareggiati devono
essere approvate con la stessa procedura.
17. Validità dei piani
particolareggiati
1. Decorso il termine stabilito per l’esecuzione
del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non
abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato
l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona
stabiliti dal piano stesso.
2. Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo
piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia
rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta
dal Prefetto a norma del secondo comma dell’articolo 14.
18. Espropriabilità delle aree
urbane
In conseguenza dell'approvazione del piano
regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione
del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare entro le zone di espansione
dell'aggregato urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e quelle
su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona
ovvero abbiano carattere provvisorio.
19. (omissis)
20. Sistemazioni edilizie a
carico dei privati. Procedura coattiva
1. Per l’esecuzione delle sistemazioni previste dal
piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o
modificazioni d’immobili appartenenti a privati, il Sindaco ingiunge ai
proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.
2. Decorso tale termine il Sindaco diffiderà i
proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza
di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potrà procedere
all’espropriazione.
3. Tanto l’ingiunzione quanto l’atto di diffida di
cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all’Ufficio dei
registri immobiliari.
21. Attribuzione ai privati di
aree già pubbliche
1. Le aree che per effetto dell’esecuzione di un
piano particolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico, e che non si
prestino da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprietà di coloro
che hanno edifici o terrazzi confinanti con i detti relitti, previo versamento
del prezzo che sarà determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di
esecuzione della presente legge in rapporto al vantaggio derivante
dall’incorporamento dell’area.
2. Il Comune ha facoltà di espropriare in tutto o
in parte l’immobile al quale debbono essere incorporate le aree di cui al
precedente comma quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistarle o
lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propria volontà, il termine che
gli sarà prefisso con ordinanza del Sindaco nei modi che saranno stabiliti nel
regolamento.
22. Rettifica di confini
1. Il Sindaco ha facoltà di notificare ai
proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio
l’invito a mettersi d’accordo per una modificazione dei confini fra le diverse
proprietà, quando ciò sia necessario per l’attuazione del piano regolatore.
2. Decorso inutilmente il termine stabilito
nell’atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può
procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione
delle aree.
23. Comparti edificatori
1. Indipendentemente dalla facoltà prevista
dall’articolo precedente il Comune può procedere in sede di approvazione del
piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno
stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano
stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili,
comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali
prescrizioni.
2. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i
proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell’atto di notifica, se
intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in
consorzio, all’edificazione dell’area e alle trasformazioni degli immobili in
esso compresi secondo le dette prescrizioni.
3. A costituire il consorzio basterà il concorso
dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti
del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la
piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e
costruzioni dei proprietari non aderenti.
4. Quando sia decorso inutilmente il termine
stabilito nell’atto di notifica il Comune procederà all’espropriazione del
comparto.
5. Per l’assegnazione di esso, con l’obbligo di
provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano
particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari espropriati
sulla base di un prezzo corrispondente all’indennità di espropriazione
aumentata da una somma corrispondente all’aumento di valore derivante
dall’approvazione del piano regolatore.
6. In caso di diserzione della gara, il Comune
potrà procedere all’assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa
la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo
non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.
24. Aree private destinate alla
formazione di vie e piazze
1. (omissis)
2. Quando il detto suolo non gli appartenga, il
proprietario dell’area latistante sarà invece tenuto a rimborsare il Comune
della relativa indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del
contributo di miglioria determinato in via provvisoria.
3. Qualora alla liquidazione del contributo di
miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o
dell’indennità di esproprio rimborsata, il Comune dovrà restituire la
differenza.
25. Vincolo su aree sistemate a
giardini privati
1. Le aree libere sistemate a giardini privati
adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo
dell’inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di
prescrizione secondo la destinazione della zona In tal caso, e sempre che non
si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il
Comune è tenuto al pagamento di una indennità per il vincolo imposto oltre il
limite delle prescrizioni di zona.
26 Sospensione o demolizione di
opere difformi dal piano regolatore (art. 6)
1. Quando siano eseguite, senza la licenza di
costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni
del piano regolatore, del programma di fabbricazione o dalle norme del
regolamento edilizio, il ministro per i lavori pubblici, per i Comuni
capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per
gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere,
ove il Comune non provveda nel termine all’uopo fissato i provvedimenti di
demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni
dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima
dell’entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest’ultima
data.
2. I provvedimenti di sospensione o di demolizione
sono notificati a mezzo dell’ufficiale giudiziario, nelle forme e con le
modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della licenza o
in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore
dei lavori ed al titolare dell’impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e
comunicati all’amministrazione comunale.
3. La sospensione non può avere una durata
superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il
ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere
pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i
provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in
pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.
4. I provvedimenti di sospensione e di demolizione
vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell’albo pretorio del
Comune.
5. Con il provvedimento che dispone la modifica
delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è
assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese
e senza pregiudizio delle sanzioni penali, all’esecuzione del provvedimento
stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il ministro per i lavori pubblici, o
il provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma
del presente articolo, dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
6. Le spese relative all’esecuzione in danno sono
riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Al
pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare
dell’impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non
abbia contestata ai detti soggetti e comunicata al Comune la non conformità
delle opere alla licenza edilizia.
27 (art. 7) (omissis)
28. Lottizzazione di aree (art.
8)
1. Prima dell’approvazione del piano regolatore
generale o del programma di fabbricazione di cui all’articolo 34 della presente
legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.
2. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione
ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato
approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno
a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica
regionale, nonché la competente Soprintendenza (nulla osta soppresso).
3. (omissis)
4. (omissis)
5. L’autorizzazione comunale è subordinata alla
stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che
preveda:
1) la
cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere
di urbanizzazione primaria, precisate all’articolo 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n 2;
2) l’assunzione, a carico del proprietario,
degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte
delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di
quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli
insediamenti delle lottizzazioni;
3) i
termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata
l’esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo ;
4) congrue
garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione.
6. La convenzione deve essere approvata con
deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.
7. Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito
dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
8. 9. 10. (omissis)
11. Nei Comuni forniti di programma di
fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è
provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il
sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti
nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di
lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla
compilazione d’ufficio.
12. Il progetto di lottizzazione approvato con le
modificazioni che l’autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato
per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito
a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l’accettino. Ove manchi tale
accettazione, il sindaco ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in
conformità alle richieste degli interessati o di procedere all’espropriazione
delle aree.
29. Conformità delle costruzioni
statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale
1. Compete al Ministero dei lavori pubblici
accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in
contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio
vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.
2. A tale scopo le amministrazioni interessate sono
tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei lavori
pubblici.
30. Approvazione del piano
finanziario (art. 9)
1. Il piano regolatore generale, agli effetti del
primo comma dell’art. 18, ed i piani particolareggiati previsti dall’art.13
sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti
per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per
l’attuazione del piano.
31. Licenza edilizia -
Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori (art. 10)
1. Chiunque intenda nell’ambito del territorio
comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle
esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del
terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
2. Per le opere da eseguire su terreni demaniali,
compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa
nazionale, compete all’Amministrazione dei lavori pubblici, d’intesa con le
Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse
non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del
regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.
3. Per le opere da costruirsi da privati su aree
demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco.
4. (abrogato dall'articolo 18, comma decimo,
della legge n. 47 del 1985)
5. La concessione della licenza è comunque e in
ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo
triennio o all’impegno dei privati di procedere alla attuazione delle medesime
contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.
6. Le determinazioni del sindaco sulle domande di
licenza di costruzione devono essere notificate all’interessato non oltre 60
giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di
presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.
7. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia
pronunciato, l’interessato ha il diritto di ricorrere contro il
silenzio-rifiuto.
8. Dell’avvenuto rilascio della licenza edilizia
viene data notizia al pubblico mediante affissione nell’albo pretorio, con la
specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve
essere eseguita. L’affissione non fa decorrere i termini per l’impugnativa.
9. Chiunque può prendere visione presso gli uffici
comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere
contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le
disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano
regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.
10. La licenza edilizia non può avere validità
superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati
iniziati l’interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo
della licenza.
11. L’entrata in vigore di nuove previsioni
urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni
stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
12. Il committente titolare della licenza, il
direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono responsabili di ogni
inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle
modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.
32. Attribuzione del sindaco per
la vigilanza sulle costruzioni (sostituito dalle disposizioni
del capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai sensi dell'articolo 2 di
quest'ultima)
33. Contenuto dei regolamenti
edilizi comunali
1. I Comuni debbono con regolamento edilizio
provvedere, in armonia con le disposizioni contenute nella presente legge e nel
testo unico delle leggi sanitaria approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a
dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso,
distinte quelle riguardanti il nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti
la zona di ampliamento e il restante territorio comunale :
1) la
formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia
comunale;
2) la
presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di
fabbricati obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove
costruzioni;
3) la
compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di
costruzione in armonia con le leggi in vigore;
4) l’altezza
minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
5) gli
eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale ;
6) l’ampiezza
e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
7) le
sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
8) l’aspetto
dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l’estetica
dell’edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti
igienici di uso pubblico, ecc ).
9) le norme
igieniche di particolare interesse edilizio;
10) le
particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri
cittadini o lungo determinate vie o piazze;
11) la
recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di par chi e giardini privati e
di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da
queste visibili;
12) l’apposizione
e la conservazione dei numeri civici;
13) le
cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l’esecuzione
delle opere edilizie per l’occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel
pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico
passaggio, ecc;
14) la
vigilanza sull’esecuzione dei lavori per assicurare la osservanza delle
disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
2. (omissis)
34. Programma di fabbricazione
per i Comuni sprovvisti di piano regolatore (omissis)
35. Termine per uniformare i
regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge (art. 11) (omissis)
36. Approvazione dei regolamenti
edilizi comunali (art. 12) (omissis)
37. Rinvio alla legge generale
sulle espropriazioni per pubblica utilità
1. Per le espropriazioni dipendenti dall’attuazione
dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa
indennità sarà determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo
il disposto degli articoli seguenti.
38. Valutazione dell'indennità
per le aree urbane espropriabili
1. Per la determinazione dell'indennità di
espropriazione delle aree di cui all'art. 18, non si terrà conto degli
incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente
all'approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione.
39. Lavori di miglioramento
eseguiti dopo l’approvazione del piano particolareggiato
1. Agli effetti della determinazione della
indennità di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore
dipendenti da lavori eseguiti nell’immobile dopo la pubblicazione del piano
particolareggiato a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge riconosciuti
necessari per la conservazione dell’immobile e per accertate esigenze
dell’igiene e della incolumità pubblica.
40. Oneri e vincoli non
indennizzabili
1. Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed
i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché per le limitazioni e
per gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle nuove costruzioni.
2. Non è dovuta indennità neppure per le servitù di
pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici delle
nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la
costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici
soggetti alla predetta servitù. (articolo dichiarato incostituzionale con
sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, nella parte in
si cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti,
preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la
previsione di indennizzo secondo le modalità legislativamente previste ed in
conformità ai principi)
41. Sanzioni penali (art. 13)
1. Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie,
per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:
a) l’ammenda
fino a lire 1 milione per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste nell’art. 32, primo comma;
b) l’arresto
fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei
lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l’ordine di sospensione
o di inosservanza del disposto dell’art. 28.(si veda ora l'articolo 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47)
2. Qualora non sia possibile procedere alla
restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la
licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via
amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro
parti abusivamente eseguite, valutato dall’ufficio tecnico erariale. (si vedano
ora gli articoli da 7 a 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47)
3. La disposizione di cui al precedente comma trova
applicazione anche nel caso di annullamento della licenza. (si veda ora
l'articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47)
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste
dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento
delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle
ipotesi di cui al secondo e terzo comma. (si veda ora l'articolo 16 della legge
28 gennaio 1977, n. 10)
41-bis (art. 14)
1. I professionisti incaricati della redazione di
un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino
alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di
fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del Comune interessato
soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.
2. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo
Consiglio dell’ordine per i provvedimenti amministrativi del caso.
41-ter (art. 15)
1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32
e 41, le opere iniziate dopo l’entrata in vigore della presente legge, senza la
licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza
successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste
dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due
per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle
destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel
piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. E’ fatto obbligo al Comune di segnalare
all’Intendenza di finanza entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla
richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero dall’annullamento
della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza
di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell’Amministrazione finanziaria a
recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza
stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data
di ricezione, da parte della Intendenza di finanza, della segnalazione del
Comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici
suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi
causa.
41-quater (art. 16)
1. I poteri di deroga previsti da norme di piano
regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai
casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con
l’osservanza dell’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
2. L’autorizzazione è accordata dal sindaco previa
deliberazione del Consiglio comunale.
41-quinquies (art. 17)
1. Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore o di
programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta
alle seguenti limitazioni:
a) il
volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura
di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile se
trattisi di edifici in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione
del Consiglio comunale sentiti il provveditore regionale alle opere pubbliche e
la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro
quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del
territorio;
b) gli
edifici non possono comprendere più di tre piani;
c) l’altezza
di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o
privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere
inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire.
2. (omissis)
3. Le superfici coperte dagli edifici e dai
complessi produttivi non possono superare un terzo dell’area di proprietà.
4. Le limitazioni previste ai commi precedenti si
applicano nei Comuni che hanno adottato il piano regolatore generale o il
programma di fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al
Ministero dei lavori pubblici (ora alla Regione). Qualora il piano regolatore
generale o il programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le
limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova
trasmissione al Ministero dei lavori pubblici (ora alla Regione).
5. Qualora l’agglomerato urbano rivesta carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite
esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi.
Le aree libere sono inedificabili fino all’approvazione del piano regolatore
generale.
6. Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o
di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni
per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile,
ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25 non possono essere
realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non
previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione
convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione
planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.
7. Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo,
terzo, quarto e sesto hanno applicazione dopo un anno dall’entrata in vigore
della presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non
sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla
data di inizio dei lavori.
8. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono
essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente
comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministero
per i lavori pubblici di concerto con quello per l’interno, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della
presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in
vigore della medesima.
(si veda il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
41-sexies (art. 18)
1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di
pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi
per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri
cubi di costruzione. (l'articolo 2 della legge n. 122 del 1989 ha così
sostituito la misura di "un metro quadrato per ogni venti metri
cubi") (si veda sul punto la circolare del ministero LL.PP. n. 3210 del
1967)
41-septies (art. 19)
1. Fuori del perimetro dei centri abitati debbono
osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale,
misurate a partire dal ciglio della strada.
2. Dette distanze vengono stabilite con decreto del
ministro per i lavori pubblici di concerto con i ministri per i trasporti e per
l’interno entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in
rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse,
escluse le strade vicinali e di bonifica.
3. Fino alla emanazione del decreto di cui al
precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui
all’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori
del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare
edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferire alla metà della
larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri
cinque.
41- octies (art. 20) (omissis)
42. Validità dei piani
regolatori precedentemente approvati (omissis)
43. Servizi tecnici comunali o
consorziali
1. Entro un decennio dall’entrata in vigore della
presente legge per i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne
riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni
di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate
disposizioni.
44. Norme integrative e di
esecuzione della legge
1. Con decreti reali su proposta del ministro per i
lavori pubblici, di concerto coi ministri interessati, saranno emanati, a
termini degli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il
regolamento di esecuzione della presente legge, nonché le norme complementari
ed integrative della legge stessa, che si rendessero necessarie.
45. (omissis)