Legge 19 marzo 1990, n.
55
Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale.
articoli da 1 a 14 (omissis)
art. 15
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere
regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e
consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei
consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità
sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità
montane:
a) coloro
che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74
del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto
di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui
sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il
delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei
predetti reati;
b) coloro
che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli
314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un
atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata
di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro
che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un
pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro
che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a
due anni di reclusione per delitto non colposo;
e)
(abrogata)
f) coloro
nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una
misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle
associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. (comma
così modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 dicembre 1999, n. 475)
1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal
presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di
procedura penale è equiparata a condanna. (comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 dicembre 1999, n. 475) (si riporta
l'art. 1, comma 3, della legge 13 dicembre 1999, n. 475: «La disposizione del
comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal
comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo
444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.»)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza,
anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o
sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca
della misura di prevenzione, anche se non definitivo.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si
applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la
nomina è di competenza:
a) del
consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della
giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o
del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato
la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a
conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche
indicate al comma 1:
a) coloro
che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al
comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro
che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa
imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni
di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro
nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non
definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
La sospensione di diritto consegue, altresí, quando è
disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284,
285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti
sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la
determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione
cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non
opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione
in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In
quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il
termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. (comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 4, della legge 13 dicembre 1999, n. 475)
4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o
della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che
comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al
commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta
regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed al prefetto
negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di
sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che
hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa
di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale,
di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del
Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro
dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale
provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente
consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la
regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del
Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal
presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione
al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta
di una percentuale fissata con legge regionale.
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei
confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di
cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento
ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca
devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza
dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
nomina.
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate
al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi
precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con
sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di
prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai
sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3
agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni
di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del
personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi
indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla
funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali la
sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero
dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità
e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale appartenente
alle regioni e per gli amministratori e i componenti degli organi delle unità
sanitarie locali, la sospensione è adottata dal presidente della giunta regionale,
fatta salva la competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti
emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o
della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni
o enti locali indicati al comma 1.
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma
4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi 4-quinquies e
4-sexies. (La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197
(G.U. 5 maggio 1993, n. 19 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 15, comma 4-octies, nella parte in cui, mediante rinvio al comma
4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n.
19)
5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque
riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso
provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici
ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non
ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi
enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e
documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono
trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa.
(articolo abrogato, salvo per
quanto riguarda gli amministratori delle A.S.L. e delle aziende ospedaliere e i
consiglieri regionali, dall'articolo 274 del T.U. enti locali approvato con
decreto legislativo n. 267 del 2000)
15-bis
(articolo abrogato dall'articolo
274 del T.U. enti locali approvato con decreto legislativo n.267 del 2000)
art. 16
(articolo abrogato dall'articolo
274 del T.U. enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000)
art. 17
1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza
di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o
che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti
privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia
di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina
organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18 .
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle
politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di
comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi,
avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente
legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.
Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e
degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché
alle concessioni di costruzione e di gestione. (si tratta del d.p.c.m. 10
gennaio 1991, n. 55, oggi sostituito dal d.P.R. n. 554 del 1999 e dal d.P.R. n.
34 del 2000)
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il
Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il
controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere
pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari.
Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone,
di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine
predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime
provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti
aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei
fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si
procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di
recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso (comma così modificato dall'articolo 9, comma 63, della
legge n. 415 del 1998) (il provvedimento è stato emanato con d.p.c.m. 11 maggio
1991, n. 187)
art. 18
1. Possono presentare offerte o comunque
partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi
e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese
singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi
aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi
nel contratto. ll contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel
progetto e nel bando di gara la categoria (o le categorie prevalenti)
(parole soppresse dall'articolo 231 del regolamento approvato con d.P.R. n.
554 del 1999) con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il
relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto (si veda la modificazione implicita operata dal regolamento
approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34). Per quanto riguarda la
categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda
delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni
:
1) che i
concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in
corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti
di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che
l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4)
che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della
Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i
casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i
lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; (le parole in grassetto devono intendersi abrogate dal
regolamento approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)
5) che non
sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno
dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente
appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in
alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento
diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente
appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista,
con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di
pagamento .
3-ter. (abrogato dalla legge n. 415 del 1998)
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. (abrogato dalla legge n. 415 del 1998)
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere
devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
nonché i dati di cui al comma 3, numero 3) .
7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e,
per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o
ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e,
suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico
delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei
lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale
piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione
temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori. (il comma deve essere coordinato con l'articolo
31 della legge n. 109 del 1994 e con l'articolo 3 del decreto legislativo n.
494 del 1996)
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati
in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8,
9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle
società anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la
realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a
trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le opere o i lavori assunti in appalto .
12. Ai fini del presente articolo è considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza
del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare
a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e
di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il
fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi
di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di
cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla
stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8,
9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la
presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con
imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la
cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle
di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori .
14. (omissis - norma tansitoria che ha perso
efficacia)
(articolo così modificato
dall'articolo 9, commi 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72, della legge n. 415 del
1998)
art. 19 (omissis)
art. 20
1. Prima della stipula del contratto relativo ad
opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante
procede, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 2
febbraio 1973, n. 14 (articolo abrogato, ora leggasi «all'articolo
29 della legge n. 109 del 1994»), ed all'articolo 9 della legge n. 584 del
1977 (legge abrogata, ora leggasi «all'articolo 29 della legge n.
109 del 1994»), e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente
alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del
caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle
imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa
vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato. (non
è chiaro se tale avviso sia o meno sostituito da quello di cui all'allegato «O»
al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999)
articoli da 21 alla fine (omissis)