Art. 1. (Disposizioni sul
processo amministrativo)
1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Il ricorso deve essere notificato tanto
all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali
l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine
di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui
non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o
di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche
agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo
regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse
parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante
proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui
dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere
proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria
della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione
ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in
camera di consiglio.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche,
e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve
essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale,
entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere
depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il
ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di
cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento
impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale
provvedimento impugnato nonchè gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è
stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene
utili al giudizio. Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonchè
degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi
comunicazione alle parti costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento,
il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza
di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi
opportuni".
2. Il terzo comma dell'articolo 44 del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"La decisione sui mezzi istruttori, compresa
la consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un
magistrato da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale
è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del
ricorso".
3. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale
amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il
giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello,
sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al
fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal
presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei
documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo
grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza
impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha
diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza
oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione può, tuttavia,
autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in
originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria
su istanza motivata dalla parte interessata. Entro trenta giorni dalla data
dell'iscrizione a ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la
segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di
appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado".
4. All'articolo 38 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, le parole: "entro due giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "entro dieci giorni".
Art. 2. (Ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione)
1. Dopo l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, è inserito il seguente:
"Art. 21-bis. - 1. I ricorsi avverso il
silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza
succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.
Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è deciso in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti
istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione
o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione.
Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.
2. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di
provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni.
Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre
il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un
commissario che provveda in luogo della stessa.
3. All'atto dell'insediamento il commissario,
preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via
sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo
l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine
assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma
2".
Art. 3. (Disposizioni generali
sul processo cautelare)
1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:
"Se il ricorrente, allegando un pregiudizio
grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal
comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a
giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari,
compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui
dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il
giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della
misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può
essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad
interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità
dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale.
L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio
allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti
in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in
caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione
fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente
alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione
cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il
presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto è efficace sino alla pronuncia del
collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio
utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di
Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il
tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite
sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma
dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone
l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della
successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o
l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o
irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del
procedimento cautelare. L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di
accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della
data di trattazione del ricorso nel merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure
cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia
prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo
parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle
altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune
disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri
inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27,
primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le
modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato".
2. All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Contro le ordinanze dei tribunali
amministrativi regionali di cui all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è
ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione
del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria".
3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate
alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi
giorni decorre da quest'ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o
prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.
4. Nell'ambito del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente,
ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione
dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con
atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del
Consiglio di Stato.
Art. 4. (Disposizioni
particolari sul processo in determinate materie)
1. Dopo l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, è inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative
ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti,
nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle
aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi
compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorità
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonchè quelli
relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e
istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti
locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli
organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto
comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta
l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo
esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data
di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta
giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di
Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa
al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito.
In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale
che ne dà avviso alle parti.
4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le
parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal
deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono
depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il
Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i
profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul
buon esito del 6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza
è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in
segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei
giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di
centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei
motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi
giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata".
2. Sono abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e
seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in
giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
L'amministrazione può essere rappresentata e difesa
da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di dirigente,
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
Art. 5. (Giudice unico delle
pensioni)
1. In materia di ricorsi pensionistici, civili,
militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in
composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione
giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice
unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.
2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si
applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto
il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli
eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale,
contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta
giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se
nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni
dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.
Art. 6. (Disposizioni in materia
di giurisdizione)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di
affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti,
nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa
comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale.
2. Le controversie concernenti diritti soggettivi
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte
mediante arbitrato rituale di diritto.
Art. 7. (Modifiche al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
-"Art. 33. - 1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in
materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul
credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico,
ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o
estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende
speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione
urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori
comunque denominati di pubblici servizi;
c) in materia di vigilanza e di controllo nei
confronti di gestori dei pubblici servizi;
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o
regionale;
e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni
genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici
servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza
con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano
il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, sono soppresse le parole: "o di servizi"";
b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - 1. Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per
oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed
edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia
urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle
acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità
in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa";
c) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1. Il giudice amministrativo,
nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice
amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione
pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore
dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le
parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27,
primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di
cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal
codice di procedura civile, nonchè della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e
l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove
occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642,
tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle
esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.
4. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: "Il
tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione,
conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del
danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri
diritti patrimoniali consequenziali".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al
giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente
all'annullamento di atti amministrativi".
Art. 8. (Giurisdizione
esclusiva)
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice
di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un
magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.
2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di
natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di
parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva,
la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito
azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-bis e 186-ter del
codice di procedura civile.
3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del
tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna
o della sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella
prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un
termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di
parte se separata.
4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica
anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.
Art. 9. (Decisioni in forma semplificata e
perenzione dei ricorsi ultradecennali)
1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui ravvisino la manifesta
fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità
o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il
Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione
della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o
di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le
norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel
rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio
fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito
dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette
alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia
del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con
decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui
delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale
comunicazione alle parti costituite.
Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto
notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice
adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il
collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che
ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della
opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso
di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal
collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche
parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle
parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere
proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole
ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali".
2. A cura della segreteria è notificato alle parti
costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi,
apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di
presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti
entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i
quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il
decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità
di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni concernenti le decisioni in
forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei
commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in
materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.
4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:
"Negli altri casi il presidente fissa
immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento
di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti,
rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento
di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso
contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di
Stato".
Art. 10. (Esecuzione di sentenze non sospese dal
Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti)
1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, è aggiunto il seguente comma:
"Per l'esecuzione delle sentenze non sospese
dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri
inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo
comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte
dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non
sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti;
per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse
sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.
3. Ad eccezione di quanto disposto dall'articolo
105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte
dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione
di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni
giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti. È abrogato l'articolo
105, secondo comma, del citato regolamento approvato con regio decreto n. 1038
del 1933.
Art. 11. (Rinvio delle controversie al tribunale
amministrativo regionale)
1. Il quarto comma dell'articolo 35 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:
"In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue
innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio
dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti,
documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza".
Art. 12. (Mezzi per
l'effettuazione delle notifiche)
Il presidente del tribunale può disporre che la
notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo
idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo
151 del codice di procedura civile.
Art. 13. (Obbligo di permanenza
nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i
presidenti dei tribunali amministrativi regionali)
1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n.
186, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
"La nomina a presidente di sezione del
Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale
comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione
per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento
d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso
periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina
può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di
permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di
età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico".
Art. 14. (Aumento dell'organico
dei magistratie del personale amministrativo)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, nella tabella A
allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione
del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di
Stato di dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi
regionali di sessanta unità.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1,
la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura complessiva di
quaranta unità, da ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al
medesimo comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 15. (Pubblicità dei pareri del Consiglio di
Stato)
I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e
recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.
Art. 16. (Integrazione
dell'istruttoria mediante consulenza tecnica)
Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole:
", ovvero disporre consulenza tecnica".
Art. 17. (Ufficio del segretariato generaledella
giustizia amministrativa)
1. L'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186,
è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ufficio del segretariato generale
della giustizia amministrativa). - 1. L'ufficio del segretariato generale è
composto dal segretario generale nonchè, con competenza per i rispettivi
istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario
delegato per i tribunali amministrativi regionali.
2. Il segretario generale e i segretari delegati
assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue
funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti
previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.
3. L'incarico di segretario generale è conferito ad
un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di
presidenza.
4. Gli incarichi di segretario delegato sono
conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di
presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di
tribunale amministrativo regionale.
5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di
revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono
rinnovabili.
6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari
sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da
altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio".
Art. 18. (Modificazione della
composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)
1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186,
è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Composizione del consiglio di
presidenza) - 1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della
giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con
esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di
presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il
Consiglio di Stato, ed è composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo
presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il
Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie
giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il
Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera
b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla
lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere
b) ed e) del comma 1, nonchè di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo
comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il
Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza
distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio
perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi
causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali
amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo,
dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli
eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non
possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si
applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del
consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti
effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i
componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi
sia assente o impedito.
8. In caso di parità prevale il voto del
presidente".
2. In sede di prima applicazione, i componenti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del
consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza
della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è
autorizzata la spesa di lire 470 milioni annue per l'anno 2000 e di lire 940
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 19. (Carichi di lavoro dei magistrati)
1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 27
aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
"6-bis) determina i criteri e le modalità per
la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati".
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge n.
186/1982, come modificato dalla presente legge.
"Art. 13 (Attribuzioni del consiglio di
presidenza).
- Il consiglio di presidenza:
1) verifica i titoli di ammissione dei componenti
eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
2) disciplina con regolamento interno il
funzionamento del consiglio;
3) formula proposte per l'adeguamento e
l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei
tribunali amministrativi regionali;
4) predispone elementi per la redazione della
relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art.
31;
5) stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le
sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
6) stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.
"6-bis) determina i criteri e le modalità per
la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati".
Esso inoltre delibera:
1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di
funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni
altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i
magistrati;
3) sul conferimento ai magistrati stessi di
incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa
ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
4) sulle piante organiche del personale di magistratura
dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni
dei tribunali stessi;
5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per
motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo art. 26,
sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
6) sulle piante organiche del personale di
segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, sentito il consiglio di amministrazione;
7) sui criteri per la formazione delle commissioni
speciali;
8) sul collocamento fuori ruolo;
9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla
legge.
I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei
magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti di cui ai
numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di
Stato;
quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui al n. 4), nonchè quelli di
cui all'art. 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai magistrati di cui alla presente legge si applica
l'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 Il parere del Consiglio di Stato
in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.
Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni
sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti".
Art. 20. (Autonomia finanziaria del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali)
1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo
l'articolo 53 è inserito il seguente: "Art. 53-bis. - (Autonomia
finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). -
1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo
iscritto in apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di
Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di
responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione
delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali".
Art. 21. (Estensione ai magistrati
amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21
febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario)
1. La disposizione contenuta nel comma 1
dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei
confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n.
186, nonchè dei magistrati della Corte dei conti.
Art. 22. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540
milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l'anno 2000,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e
2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
quanto a lire 1.070 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
N O T E
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato
tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai
quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il
termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui
non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di
regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori
notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del
ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono
impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso
l'impugnativa di cui dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la
segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza
istruttoria adottata in camera di consiglio.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche,
e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve
essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale,
entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere
depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il
ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di
cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento
impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale
provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è
stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene
utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento
impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato
emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento,
il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza
di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi
opportuni.
Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di
adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per
atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni
caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla
parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e
irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal
comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a
giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari,
compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui
dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il
giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della
misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può
essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad
interessi essenziali della persona, quali il diritto alla salute, alla
integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo
costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a
una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono
sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in
caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione
fino alla data della camera di consiglio il ricorrente può, contestualmente
alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione
cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il
presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare
è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si
applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro
un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il
tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite
sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma
dell'art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone
l'integrazione del contraddittorio .e fissa contestualmente la data della
successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne
sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o
l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o
irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del
procedimento cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale
di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione
della data di trattazione del ricorso nel merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure
cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia
prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo
parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle
altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune
disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri
inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27, primo
comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e
dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove
occorra, il soggetto che deve provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si
esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e
debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative
concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale,
il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con
le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato) come modificato dalla presente legge:
"Art. 44 (Art. 36 del del testo unico 17
agosto 1907, n. 638; art. 12 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). - Se
la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione
dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento
impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere
all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare
all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti
ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre
consulenza tecnica.
Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato può
inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal
regolamento di procedura.
La decisione sui mezzi istruttori, compresa la
consulenza tecnica, è adottata dal presidente della sezione o da un magistrato
da lui delegato ovvero dal collegio mediante ordinanza con la quale è
contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del
ricorso".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 23. - La discussione del ricorso deve
essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte
costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due
anni dal deposito del ricorso.
Il Presidente, sempre che sia decorso il termine di
cui al primo comma dell'art. 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione
del ricorso.
Il decreto di fissazione è notificato, a cura
dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata,
sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.
Le parti possono produrre documenti fino a venti
giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie
fino a dieci giorni.
Il Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti
istruttori.
L'istanza di fissazione d'udienza deve essere
rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione
dell'istruttoria.
Se entro il termine per la fissazione dell'udienza
l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla
istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata
materia del contendere e provvede sulle spese.
I documenti e gli atti prodotti davanti al
tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti
prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel
caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado
unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere
disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte,
l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal
giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della
sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte
ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti
senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione può, tuttavia,
autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in
originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria
su istanza motivata dalla parte interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a
ruolo del procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al
giudice di primo grado l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione
del fascicolo di primo grado".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38 del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle
sezioni giuridiche del Consiglio di Stato):
"Art. 38. - La domanda di intervento è notificata
alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato
l'atto impugnato, e deve essere depositato in segreteria entro dieci giorni
successivi a quello della notificazione".
Note all'art. 3:
- Per il testo vigente dell'art. 21 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla presente legge, si veda la nota
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 27 del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato):
"Art. 27 (Art. 23 del testo unico 17 agosto
1907, n. 638; articoli 5 e 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840; art.
71 del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161). - Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:
1) dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti
concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche,
e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;
2) dei ricorsi per contestazioni fra comuni di
diverse province per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto
1870, n. 5784, allegato O;
3) dei ricorsi per contestazioni sui confini di
comuni o di province;
4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento
dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il
caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un
diritto civile o politico;
5) dei ricorsi in materia di consorzi per strade,
le quali tocchino il territorio di più province;
6) dei ricorsi contro il diniego
dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici, sottoposti
alla tutela della pubblica amministrazione;
7) dei ricorsi sopra tutte le questioni che per
leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse province del Regno siano
state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato;
8) dei ricorsi contro il decreto emanato dal
prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'art. 132 della
legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148,
all'amministrazione della proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o
agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del
comune o di altre frazioni del medesimo;
9) dei ricorsi in materia di consorzi per opere
idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle province e degli
enti interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;
10) dei ricorsi in materia di concorso di spesa per
opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente o per
sua concessione da enti o privati, nonché in materia di consorzi per opere di
bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 56, comma primo e secondo
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;
11) dei ricorsi intorno alla classificazione delle
strade provinciali e comunali;
12) dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica
amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che
potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o
riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;
13) dei ricorsi contro i provvedimenti del prefetto
e contro le deliberazioni in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione
delle strade comunali e provinciali;
14) dei ricorsi contro le deliberazioni in materia
di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali;
15) dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal
prefetto a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche
delle province e dello Stato, eccettuati quelli indicati nella seconda parte
della lettera b) dell'art. 70 del regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;
16) dei ricorsi contro le decisioni pronunziate
dalle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi in cui
le giunte stesse esercitano giurisdizione anche nel merito;
17) dei ricorsi relativi a tutte le controversie,
che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione
del Consiglio di Stato anche per il merito.
Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in
questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la
competenza giudiziaria".
- Si riporta il testo dell'art. 28 della citata
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla presente legge:
"Art. 28. - Contro le sentenze dei tribunali
amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei
termini previsti dagli articoli numeri 395 e 396 del codice di procedura
civile. Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta
dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'art. 330 del codice di
procedura civile.
Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi
regionali di cui all'art. 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in
appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito
dell'ordinanza stessa nella segreteria.
Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di
merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado,
ha competenza di merito o esclusiva.
In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di
appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione
del giudice di primo grado".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei
procedimenti su materia di ricorsi amministrativi):
"Art. 8 (Ricorso). - Contro gli atti
amministrativi, definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso
giurisdizionale non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso
interessato".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I
comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e
alle province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o
per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano
ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione
alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più
soggetti pubblici o privati".
- Il testo dell'art. 19 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135
(Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), e abrogato dalla presente
legge era il seguente:
"Art. 19 (Norme sul processo amministrativo).
- 1.
Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi
regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione,
affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi
comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse
destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato
a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il
giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime
disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.
3. Tutti i termini processuali sono ridotti della
metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla
data dell'udienza con deposito in cancelleria.
4. Nel caso di concessione del provvedimento
cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere
celebrata entro sessanta giorni.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio
amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo
cautelare.
6. La parte interessata ha facoltà di proporre
appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale
subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che
dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della
sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034".
- Il testo del comma 27 dell'art. 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo),
abrogato dalla presente legge, era il seguente:
"27. Il tribunale amministrativo regionale del
Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti
dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con
motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti
al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il
dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del
provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve
essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il
giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del
processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello
contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che
dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della
sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'art. 33 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 25. - 1. Il diritto di accesso si
esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i
diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e
debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative
concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale,
il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con
le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del
ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 420 del codice di
procedura civile:
"Art. 420 (Udienza di discussione della
causa). - Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice
interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La
mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo,
costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le
parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e
conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia [c.p.c. 84]. La mancata conoscenza, senza gravi
ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice
ai fini della decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo
esecutivo [c.p.c. 474].
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene
la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla
giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può
definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia
sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già
proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima,
se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza,
per la loro immediata assunzione.
Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza,
non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti
motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza
di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di
prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova
che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un
termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del
precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova
dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella
stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni
feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli
articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e
dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento
nonchè il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto,
osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415. Il
termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla
pronuncia del provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di
dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma
dell'art. 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti
provvede l'ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate".
- Si riporta il testo dell'art. 421 del codice di
procedura civile:
"Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). -
Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei
documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi,
salvo gli eventuali diritti quesiti.
Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova [c.p.c. 191, 244], anche fuori dei limiti
stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonchè la
richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle
associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del
comma sesto dell'articolo precedente.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo
di lavoro, purchè necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone
altresì, se ne ravvisa l'utilità l'esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare
la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di
quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'art. 246 o a cui
sia vietato a norma dell'art. 247".
- Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di
procedura civile:
"Art. 429 (Pronuncia della sentenza). -
Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni
delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del
dispositivo.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta
delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il
deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna
al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre
gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal
lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al
pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del
diritto".
- Si riporta il testo dell'art. 430 del codice di
procedura civile:
"Art. 430 (Deposito della sentenza). La
sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla
pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti".
- Si riporta il testo dell'art. 431 del codice di
procedura civile:
"Art. 431 (Esecutorietà della sentenza). - Le
sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti
dai rapporti di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si può procedere con la sola copia
del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice di appello può disporre con ordinanza
non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare
all'altra parte gravissimo danno [c.p.c. 351].
La sospensione disposta a norma del comma
precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria
resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del
datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina
degli articoli 282 e 283.
Il giudice di appello può disporre con ordinanza
non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando
ricorrono gravi motivi".
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
reca:
"Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca:
"Norme per la concorrenza e la regolarizzazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge
n. 1034/1971:
"Art. 5. - Sono devoluti alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti
relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. Si applicano, ai fini
dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma
dell'art. 3 (2/a).
Resta salva la giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed
altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del
tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli
articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775".
----------
(2/a) Comma così modificato dall'art. 33, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(si segnala che le parole "o di servizi" erano
già state soppresse dal decreto legislativo n. 80/1998).
- Per il testo dell'art. 27 del regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, si veda la nota all'art. 3.
- Il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, reca:
"Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della
citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato alla presente legge:
"Art. 7. - Il tribunale amministrativo
regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'art. 27 del
testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'art. 1 del
testo unico 26 giugno 1924, n. 1058.
Il tribunale amministrativo regionale esercita
giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'art. 29 del testo unico 26
giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'art. 4 del testo unico 26
giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, nonchè nelle materie di cui
all'art. 5, primo comma, della presente legge.
Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito
della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative
all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in
forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali.
Restano riservate all'autorità giudiziaria
ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei
privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e
la risoluzione dell'incidente di falso.
Il tribunale amministrativo regionale giudica anche
in merito nei casi previsti dall'art. 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo
unico 26 giugno 1924, n. 1054".
- Il testo dell'art. 13 della legge 19 febbraio
1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria),
abrogato dalla presente legge, era il seguente:
"Art. 13 (Violazioni del diritto comunitario
in materia di appalti e forniture). - 1. I soggetti che hanno subito una
lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in
materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme
interne di recepimento possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice il
risarcimento del danno.
2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi
al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con
sentenza del giudice amministrativo.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire "per
memoria" nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui
dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante
prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto
nel medesimo stato di previsione.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Note all'art. 8:
- Il capo I del titolo I del libro IV, del codice
di procedura civile reca: "Del procedimento d'ingiunzione".
- Si riporta il testo dell'art. 186-bis del codice
di procedura civile:
"Art. 186-bis (Ordinanza per il pagamento di
somme non contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore può
disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento
delle somme non contestate dalle parti costituite.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva
la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle
ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178,
primo comma".
- Si riporta il testo dell'art. 186-ter del codice
di procedura civile:
"Art. 186-ter (Istanza di ingiunzione). - Fino
al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti
di cui all'art. 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'art.
634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo,
di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti
dall'art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove
ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, nonchè, ove la controparte non sia
rimasta contumace, quelli di cui all'art. 648, primo comma.
La provvisoria esecutorietà non può essere mai
disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta
contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle
ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne
sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653, primo
comma.
Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione
è contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti
dell'art. 644. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso
avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti
giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo
per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della
citata legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla presente legge:
"Art. 26. - Il tribunale amministrativo
regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con
sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.
Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza,
annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente.
Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in
parte l'atto impugnato, e quando è investita di giurisdizione di merito, può
anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell'autorità amministrativa.
Il tribunale amministrativo regionale nella materia
relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva e di merito può
condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui risulti debitrice.
Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza
ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio
di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della
sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di
diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In
ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le
norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel
rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio
fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito
dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'art. 44 del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette
alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia
del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con
decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui
delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale
comunicazione alle parti costituite.
Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto
notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice
adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il
collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che
ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento
dell'opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel
caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono
liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di
compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà
comunicazione alle parti costituite.
Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione
può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo
le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali".
- Per il testo dell'art. 44 del citato regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, si veda in note all'art. 1.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 31 della
citata legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:
"Art. 31. Il resistente o qualsiasi
interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono
eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adìto indicando quello
competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal
Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.
L'istanza deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio.
Può essere proposta successivamente quando
l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da
atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non
avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni
dal deposito degli atti.
L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia
passato in decisione.
L'istanza di regolamento di competenza si propone
con ricorso notificato a tutte le parti in causa che non vi abbiano aderito.
Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione
del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su
loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale
regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo
stesso entro venti giorni dalla comunicazione.
Negli altri casi il presidente fissa immediatamente
la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di
competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti,
rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento
di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario
dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.
Le parti alle quali è notificato il ricorso per
regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare
nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.
Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in
camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto
richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al
precedente comma.
La decisione del Consiglio di Stato sulla
competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.
L'incompetenza per territorio non costituisce
motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo
regionale.
Quando l'istanza per il regolamento di competenza
venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha
presentato l'istanza.
Quando l'istanza di regolamento di competenza sia
accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente
competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di
accoglimento".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della citata
legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:
"Art. 33. - Le sentenze dei tribunali
amministrativi regionali sono esecutive.
Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non
sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di
parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e
irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di
consiglio, che la esecuzione sia sospesa.
Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato
provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I
difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne
facciano richiesta Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di
Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al
giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, n. 4),
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni".
- Per il testo dell'art. 27 del regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, si veda la nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 105 del regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, come modificato della presente legge.
"Art. 105. - Quando in prima istanza la
competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di
carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le
sezioni riunite".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 35 della citata
legge n. 1034/1971, come modificato dalla presente legge:
"Art. 35. - Se il Consiglio di Stato accoglie
il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di
primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al
tribunale amministrativo regionale.
Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di
Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale
amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.
In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide
sulla controversia.
In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue
innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio
dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti,
documenti e memorie sino a tre giorni prima dell'udienza".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 151 del codice di
procedura civile.
"Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal
giudice) - Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto [c.p.c.
131] steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso
da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato
[c.c. 2706] con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze
particolari o esigenze di maggiore celerità".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 27
aprile 1982, n. 186 (ordinamento della giurisdizione amministrativa e del
personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali), come modificato dalla presente legge.
"Art. 21 (Nomina a presidente di sezione del
Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale). - I
consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al
compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la
nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente art. 14, nei limiti dei
posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di
presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso
dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.
Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione
degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza con
il consenso degli interessati.
Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.
Limitatamente ai posti di presidente di sezione del
Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio
per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.
Limitatamente al conferimento della qualifica di
presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianità
maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
La nomina a presidente di sezione del Consiglio di
Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano
l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un
periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio
disposto in applicazione delle norme in materia.
Per lo stesso periodo non è consentito il
collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei
confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni
dalla data di conferimento dell'incarico.
I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale
amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella
qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di
magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.
Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della
nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente,
anche in applicazione dell'art. 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso
dell'anzianità prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente
dall'anzianità predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.
I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati
dei tribunali, amministrativi regionali possono rinunciare al turno di
conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente
articolo; il conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni
successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli
interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero
occupato in mancanza di rinuncia".
Nota all'art. 14:
- Si riporta la tabella A allegata alla citata
legge n. 186/1982:
"Tabella A
RUOLO DEL PERSONALE DI
MAGISTRATURA
Presidente del Consiglio di Stato 1 |
1 |
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (a) 15 |
37 |
Presidenti di tribunale amministrativo regionale 22 |
|
Consiglieri di Stato (a) 72 |
72 |
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale Primi referendari Referendari |
(b) 310 |
|
420 |
a) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana, previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.
(b) L'incremento di organico decorre per 80 posti
dal 1o gennaio 1983".
Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 44 del regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, si veda all'art. 1.
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge
13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati):
"Art. 12 (Stato giuridico ed economico dei
componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti) -
1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di
presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le
disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive
modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle
incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del
Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento".
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21
febbraio 1990, n. 36 (nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi e dei congegni assimilati):
"Art. 7. - 1. Ai soli fini della difesa
personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'art.
42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle
persone contemplate dall'art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati
dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo
organico, al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione
penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da
emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del
tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa
della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle
amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di
pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di
concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle
armi in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì
le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato
dal servizio".