LEGGE 23 marzo 2001, n. 93
Disposizioni in campo ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Per la prosecuzione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3.

2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.

Art. 2.

(Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente)

1. Per le finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e' autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l'anno 2001 e di lire 17,1 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' indicate nel decreto stesso allo scopo di:

a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attivita' informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;

b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, dall'ANPA, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalita' delle agenzie regionali e nazionali;

c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;

d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61".

3. I soggetti titolari degli organi dell'ANPA cessano dall'incarico alla data di emanazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente)

1. Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

2. Per le attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001.

3. Per l'esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001.

4. Per l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonche' per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, e' autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana e' assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all'attuazione della Convenzione.

Art. 4.

(Emissioni di gas serra)

1. I programmi di cooperazione bilaterale per l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.

Art. 5.

(Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane)

1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:

"b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia gia' conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale e' elevata al 70 per cento;

c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalita' di seguito riportate, indicate in ordine di priorita':

1) mobilita' del personale gia' dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

2) mediante ricorso, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell'ambiente;

3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;".

2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale)

1. La commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 e' incrementata di venti unita'. Per far fronte al relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 7.

(Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)

1. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto".

2. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico all'ANPA ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio medesimo dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie.

3. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti con l'ausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalita' tecniche e le relative procedure sono disciplinate con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANPA e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

Art. 8.

(Aree naturali protette)

1. Per la realizzazione delle attivita' necessarie al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.

2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, e' istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001.

4. All'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), e' aggiunta la seguente:

"ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco".

5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo.

6. All'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: "e' dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo" sono aggiunte le seguenti:

", Lazio e Molise".

7. Per favorire l'estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprieta' dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata gia' decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all'indennita' di esproprio.

8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e".

9. All'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo' essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente".

10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine e' autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 e' incrementata di dieci unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 9.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Disciplina sanzionatoria)

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e di ripristino ambientale" sono inserite le seguenti: "nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza".

2. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,".

3. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

"11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale".

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente:

"13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti".

Art. 10.

(Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti;

f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola "CONAI", sono inserite le seguenti: "ha personalita' giuridica di diritto privato ed".

3. L'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' abrogato.

4. All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.

6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter.

6-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene".

5. Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso, le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'osservatorio provinciale sui rifiuti.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai sei anni".

Art. 12.

(Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da: ", compresa" fino alla fine della lettera.

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui al comma 1".