Legge 27 gennaio 1977, n.
10 - Norme in materia di edificabilità dei suoli
art. 1 Trasformazione
urbanistica del territorio e concessione di edificare
1. Ogni attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa
relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del
sindaco, ai sensi della presente legge.
art. 2 Piani di
zona e demani comunali di aree
1. Per le aree comprese nei piani di zona di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli
articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime
previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
2. Anche per tali aree è necessario il
provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge. Il primo
comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito
dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal
seguente: «L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione
alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può
essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento del fabbisogno
complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato»
3. (omissis)
4. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, della
legge n. 662 del 1996).
art. 3 Contributo per il
rilascio della concessione
1. La concessione comporta la corresponsione di un
contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al
costo di costruzione.
art. 4 Caratteristiche
della concessione
1. La concessione è data dal sindaco al
proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità,
con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni
sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e
terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.
2. Per gli immobili di proprietà dello Stato la
concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai
competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.
3. Nell'atto di concessione sono indicati i termini
di inizio e di ultimazione dei lavori.
4. Il termine per l'inizio dei lavori non può
essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera
deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può
essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla
volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante
la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può
essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive; ovvero
quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più
esercizi finanziari.
5. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine
stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una
nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non
ultimata.
6. La concessione è trasferibile ai successori o
aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri
diritti reali relativi agli immobilizzi realizzati per effetto del suo rilascio
ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente
legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre
il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto
1942, n. 1150.
7. La regione stabilisce le forme e le modalità
d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della
concessione nei termini di legge.
8. A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva
l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 219, nei comuni
sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme
regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare
i seguenti limiti:
a) fuori
del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge
6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare
l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile;
b) nell'ambito
dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento
conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento
statico e di risanamento igienico;
c) le
superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare
un decimo dell'area di proprietà
art. 5 Determinazione degli
oneri di urbanizzazione
1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964,
n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché
dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la
regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per classi di comuni in relazione:
a) all’ampiezza
ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle
caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle
destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai
limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo
41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
2. Fino all'approvazione delle tabelle di cui al
precedente comma, i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in
attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.
3. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma
e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
art. 6 Determinazione
del costo di costruzione (i commi da 1 a 4 sono stati
così sostituiti dall'articolo 7, comma 2, legge n. 537 del 1993)
1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 3
della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle
regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma
dell'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457.
2. Con gli stessi provvedimenti di cui al primo
comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori
a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di
costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente alla concessione
comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento,
che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro desti nazione ed ubicazione.
5. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi
stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per
ottenere la concessione. (ai sensi dell'articolo 61, comma 2, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, i comuni possono deliberare che il costo di
costruzione relativo agli interventi di ristrutturazione non superi i valori
determinati per le nuove costruzioni ai sensi del primo comma del presente
articolo)
art. 7 Edilizia convenzionata
1 Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi
compresi quelli sugli edifici esistenti il contributo di cui al precedente
articolo 3 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 qualora il
concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8.
2. Nella convenzione può essere prevista la diretta
esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo
del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono
essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione
delle opere medesime.
3. Fino all'approvazione da parte della regione
della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono
stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal
consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.
4. Può tener luogo della convenzione un atto
unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le
condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine
stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire
direttamente le opere stesse.
5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale
sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del
concessionario.
art. 8 Convenzione-tipo
1. Ai fini della concessione relativa agli
interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione
approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i
parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali
debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in
ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione
delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la
determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi sulla base del costo delle
aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere
di urbanizzazione nonché delle spese generali comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di pre-ammortamento e di finanziamento;
c) la
determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai
prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la
durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20
anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non
superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del
precedente articolo 6.
3. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore
della presente legge (termine soppresso dall'art. 23, ultimo comma, della
legge n. 179 del 1992) il concessionario può chiedere che il costo delle
aree ai fini della convenzione sia determinato in misura pari al valore
definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio
anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di
periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei
prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
art. 9 Concessione gratuita
1. Il contributo di cui al precedente articolo 3
non è dovuto:
a) per le
opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo
principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; (ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 «Sono
imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche
coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in
connessione con l'azienda agricola»).
b) per gli
interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che
non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della
destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o
atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione
degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione;
c) per gli
interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la
manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;
d) per gli
interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
e) per le
modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche
delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano
indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari
per le esigenze delle abitazioni;
f) per gli
impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
g) per le opere
da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità.
2. Per le opere realizzate dai soggetti di cui al
secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione - da
determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 - è commisurato alla
incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
3. Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e
31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni.
art. 10 Concessione relativa ad
opere o impianti non destinati alla residenza
1. La concessione relativa a costruzioni o impianti
destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di
beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di
quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri
di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonché in relazione ai
tipi di attività produttiva.
2. La concessione relativa a costruzioni o impianti
destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una
quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da
stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del
consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere
indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste
dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella
misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento
al momento della intervenuta variazione.
art. 11 Versamento del
contributo afferente alla concessione.
1. La quota di contributo di cui al precedente
articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A
scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi
a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le
garanzie stabilite dal comune. (la rateizzazione della quota oneri è ora
regolata dall'articolo 47 della legge n. 457 del 1978)
2. La quota di contributo di cui al precedente
articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è
corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune
e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
art. 12 Destinazione dei
proventi delle concessioni
1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di
cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la
tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi
compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la
realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché [,
nel termine massimo del 30 per cento,] a spese di manutenzione ordinaria
del patrimonio comunale. (così sostituito dall'articolo 16-bis del
decreto-legge n. 318 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
488 del 1986 - Il limite del 30 per cento è stato soppresso dall'articolo 49,
comma 7, della legge n. 449 del 1997)
art. 13 Programmi pluriennali di
attuazione
1. L'attuazione degli strumenti urbanistici
generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che
delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in
piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a
mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative
urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni.
2. Nella formulazione dei programmi deve essere
osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e
aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo
3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come
modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge
3. La regione stabilisce con propria legge, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di
attuazione, individua i Comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione,
all'andamento demografico ed alle caratteristi che geografiche, storiche ed
ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione
industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede
le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei
comuni inadempienti.
4. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la
concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree
incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli
interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto
con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
5. Fino all'approvazione dei programmi di
attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione
è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione
o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
6. Qualora nei tempi indicati dai programmi di
attuazione gli aventi titoli non presentino istanza di concessione
singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base
delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla
presente legge.
7. Le disposizioni del comma precedente non si
applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.
8. La legge regionale prevede le modalità di
utilizzazione delle aree espropriate.
9. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma
di cui al primo comma del precedente articolo 4.
art. 14 (omissis)
art. 15 (sostituito dal capo I della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai sensi dell'articolo 2 di quest'ultima)
art. 16 Tutela
giurisdizionale
1. I ricorsi giurisdizionali contro il
provvedimento con il quale la concessione viene data o negata, nonché contro la
determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli
articoli 15 e 18, sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi
regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo
comma, del R.D 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di
cui all'articolo 27 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
art. 17 Sanzioni (sostituito
dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai sensi dell'articolo 2 di
quest'ultima)
art. 18 Norme transitorie (omissis)
art. 19 (omissis)
art. 20 Norme tributarie
1. Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti
d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di
cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601.
2. La trascrizione prevista dall'articolo 15 della
presente legge si effettua a tassa fissa.
art. 21 Disposizioni finali
1. Restano in vigore le norme della legge 18
dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.
2. Restano altresì in vigore le norme della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni ed integrazioni,
sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed
intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita
dall'espressione "concessione".