Legge 27 marzo 1992, n.
257
Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto.
S.Ord. alla G.U. N. 087
Serie Generale Parte Prima del 13.04.92 Supplemento 064 del 13.04.92
Capo I Disposizioni
generali
Art. 1 Finalità
1.
La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione,
la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo
smaltimento, nel territorio nazionale, nonchè l'esportazione dell'amianto e dei
prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e
dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione,
dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica
delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata
alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e
per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2.
A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di
amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto ivi compresi
quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge,
salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della
commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.
Art. 2 Definizioni
1.
Ai fini della presente legge si intendono per:
a)
amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
b)
utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o
in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere
nell'ambiente fibre di amianto;
c)
rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto,
i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche
provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonchè qualsiasi sostanza o
qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso e che
possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a
quelle ammesse dall'articolo 3.
Art. 3 Valori limite
1.
La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei
luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei
luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove
si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di
trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree
interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente
legge.
2.
I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la
misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti
liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo la
direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per
l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva,
di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito
al 30 giugno 1992.
3.
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della
commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente: "a) 0,6
fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5.
Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 27, è abrogato.
Capo II Istituzione della commissione di
valutazione e norme di attuazione
Art. 4 Istituzione della
commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari
connessi all'impiego dell'amianto
1.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è
istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei
problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di
seguito denominata commissione, composta da:
a) due
esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
b) due
esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due
esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di
lavoro, designati dal Ministro della sanità;
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza
delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un
esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale;
f) un
esperto dell'Istituto superiore di sanità;
g) un
esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un
esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un
esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL);
l) tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
m) due
rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del
settore;
n) un
rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2.
La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro
della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
1.
La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad
acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) a predisporre entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e
dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione
professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al
controllo dell'attività di bonifica;
c) a
predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito
dei rifiuti di amianto nonchè sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura
dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, successive modificazioni
e integrazioni;
d) ad
individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto
e dei prodotti che contengono materiali, in relazione alle necessità d'uso ed a
rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle
università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità
e della sicurezza dei prodotti;
e) a
definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità
dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a
predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.
2.
Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la
commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3.
La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di
attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della
sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Art. 6 Norme di attuazione
1.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con
proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista
delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277.
2.
Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato
dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti
per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
3.
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto,
da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
5.
Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della
presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400.
6.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche in base
dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge.
7.
Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali
sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si
applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto
che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili
sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata
dall'Istituto superiore di sanità.
Art. 7 Conferenza nazionale
1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi
della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie
industriali, nonchè dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge,
con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale,
delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e
degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti
di ricerca.
Capo III Tutela
dell'ambiente e della salute
Art. 8 Classificazione,
imballaggio, etichettatura
1.
La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura
dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla
legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9 Controllo sulle
dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di
smaltimento e bonifica
1.
Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o
indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento
o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di
competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività
dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i
tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono
oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le
attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli
addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni
dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le
caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure
adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori
e della tutela dell'ambiente.
2.
Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti
di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni
annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle
competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero
della sanità.
3.
Nella prima attuazione della presente legge la relazione
di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte
nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
Art. 10 Piani regionali e
delle province autonome
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2.
I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il
censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il
censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle
rispettive attività produttive, nonchè delle imprese che operano nelle attività
di smaltimento o di bonifica;
c) la
predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto
e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d)
l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il
controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro
attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali
competenti per territorio;
f) la
rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza
di amianto;
g) il
controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la
predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di
titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di
smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è
condizionato alla frequenza di tali corsi;
i)
l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la
dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di
controllo previste dalla presente legge;
l) il
censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i
blocchi di appartamenti.
3.
I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani
di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni e integrazioni.
4.
Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla
scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
Art. 11 Risanamento della
miniera di Balangero
1.
Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un
accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con
la comunità montana di Valle di Lanzo e con il Comune di Balangero per il
risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio
interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera
nelle attività di bonifica.
2.
Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al
comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30
miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per
il 1993.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di
amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
Art. 12 Rimozione
dell'amianto e tutela dell'ambiente
1.
Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del
rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l),
avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici
tecnici degli enti locali.
2.
Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle
analisi del rivestimento degli edifici, nonchè alla pianificazione e alla
programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e
le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.
3.
Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e
solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano
necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice
friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari
degli immobili.
4.
Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione
dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una
speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui
al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già
addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo
10, coma 2, lettera h), della presente legge.
5.
Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro
nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice
friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare
alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui
al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione
negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le
informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti.
Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6.
I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti
speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche
fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.
Art. 13 Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato
1.
Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero
estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale
secondo la normativa vigente.
2.
Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di
cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari,
e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità
assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste
dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di
un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una
maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo
necessario per la maturazione del requisito dei trantacinque anni prescritto
dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso
tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta
anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.
3.
Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua
i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro
il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.
4.
Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza,
rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e
riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze
strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE
unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5.
La facoltà di pensionamento anticipato può essere
esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze
accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare
all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà
di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla
comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del
CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità
di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla
scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma,
lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel
caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento
anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera
una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si
estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6.
Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il
numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi
di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7.
Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di
dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano
contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di
provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
8.
Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando
superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
9.
Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o
delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte
a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti
di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è
dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di
cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità
contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è
aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e
cinquantacinque anni se donne.
10.
La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun
mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione
anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta
giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per
ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un
contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui la presente
comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con
addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione
della pensione.
11.
Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonchè nelle
zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento
CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma
10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale
ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle
procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica
l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44
miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,
all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento
"Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati" e, per il
1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in aree di crisi
occupazionale".
13.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Capo V Sostegno alle
imprese
Art. 14 Agevolazioni per
l'innovazione e la riconversione produttiva
1.
Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e
quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di
innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base
di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi
sostitutivi dell'amianto.
2.
Le imprese, singole o associate, che intraprendono
attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di
amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree
interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi
programmi.
3.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle
produzioni di amianto".
4.
Il Comitato interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le
priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i
criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
5.
Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono
destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che
utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la
dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la
cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i
termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione
dei contributi.
7.
Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può
essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle
imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa
integrazione guadagni.
8.
È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il
conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in
ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a
lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di
amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
10.
Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai
programmi di cui ai commi 1 e 2.
Capo VI Sanzioni
Art. 15 Sanzioni
1.
La mancata adozione delle misure idonee a garantire il
rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonchè l'inosservanza del
divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10
milioni a lire 50 milioni.
2.
Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione
delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo
6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire
35 milioni.
3.
A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione
e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4,
si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4.
Per l'inosservanza degli obblighi di informazione
derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5.
Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente
articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone
la cessazione delle attività delle imprese interessate.
Capo VII Disposizioni
finanziarie
Art. 16 Disposizioni
Finanziarie
1.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari
a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione
all'amianto".
2.
Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono
concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme
per la protezione dalla esposizione all'amianto".
4.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere
nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa
medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano
nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di
competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro
il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a
carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1993.
5.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a
lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e
1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi
quale limite di impegno dal 1993)".
6.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 2).
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato
(due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e
lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e
impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a
motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari
caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo
(due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per
elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la
produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la
produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge).